31990R2428

REGOLAMENTO (CEE) N. 2428/90 DELLA COMMISSIONE del 21 agosto 1990 concernente le importazioni di conserve di funghi originarie di paesi terzi e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1851/90 relativo al rilascio di titoli d'importazione per le conserve di funghi coltivati originarie della Cina

Gazzetta ufficiale n. L 228 del 22/08/1990 pag. 0016 - 0017


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2428/90 DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 1990

concernente le importazioni di conserve di funghi originarie di paesi terzi e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1851/90 relativo al rilascio di titoli d'importazione per le conserve di funghi coltivati originarie della Cina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo alle misure applicabili all'importazione di conserve di funghi coltivati (1), in particolare l'articolo 6,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81 dispone che i quantitativi da importare in esenzione dall'importo supplementare devono essere ripartiti tra i paesi fornitori, tenendo conto delle correnti di scambio tradizionali e dei nuovi fornitori;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1707/90 della Commissione, del 22 giugno 1990, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1796/81 per quanto riguarda le importazioni di conserve di funghi coltivati originarie di paesi terzi (2), ha ripartito tra i paesi fornitori il quantitativo da importare in esenzione dall'importo supplementare; che lo stesso articolo 3, paragrafo 1 prevede la possibilità di modificare tale ripartizione in base ai titoli concessi durante il primo semestre dell'anno considerato; che un bilancio dei titoli rilasciati fino al 30 giugno 1990 giustifica una nuova ripartizione del suddetto quantitativo per l'anno in corso;

considerando che questa nuova ripartizione consente nuovamente d'importare in esenzione dall'importo supplementare le conserve di funghi coltivati originarie della Cina, per le quali il rilascio di titoli d'importazione era stato sospeso a norma del regolamento (CEE) n. 1851/90 della Commissione (3);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sino al 31 dicembre 1990, la ripartizione del quantitativo globale fissato all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81 e indicato nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1707/90 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1851/90, il paragrafo 2 è soppresso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 3 settembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 198 del 4. 7. 1981, pag. 1.

(2) GU n. L 158 del 23. 6. 1990, pag. 34.

(3) GU n. L 168 del 30. 6. 1990, pag. 40.

ALLEGATO

(in t)

1.2 // // // Paesi fornitori // Quantitativi // // // Cina // 30 023 // Corea del Sud // 500 // Taiwan // 2 075 // Hong-Kong // 150 // Altri // 1 562 // // // Riserva // 440 // //