31990R1906

Regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame

Gazzetta ufficiale n. L 173 del 06/07/1990 pag. 0001 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 33 pag. 0038
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 33 pag. 0038


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1906/90 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 1990

che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2777/75 prevede la fissazione di norme di commercializzazione che possono riguardare, in particolare, la classificazione per categorie di qualità e di peso, l'imballaggio, il magazzinaggio, il trasporto, la presentazione e la marcatura di taluni tipi di carni di pollame;

considerando che tali norme possono contribuire ad un miglioramento della qualità delle carni di pollame e agevolarne pertanto la vendita; che, di conseguenza, è nell'interesse dei produttori, degli operatori e dei consumatori l'applicazione di norme di commercializzazione alle carni di pollame idonee al consumo umano;

considerando che tali norme devono pertanto essere applicabili ai tipi di carne di pollame in questione commercializzate sul territorio della Comunità nei vari stadi degli scambi; che appare altresì necessario classificare tutte le carni di pollame in due categorie secondo la conformazione e l'aspetto; che sembra però opportuno escludere dal campo di applicazione di queste norme le vendite effettuate a livello locale in scala ridotta, le operazioni di sezionamento e di disossamento effettuate nei luoghi di vendita conformemente all'articolo 3, paragrafi 5 e 7 della direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (3), modificata da ultimo dalla direttiva 88/657/CEE (4), nonché le consegne all'industria alimentare;

considerando che l'etichettatura delle carni di pollame è disciplinata dalle norme generali stabilite dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (5), modificata da ultimo dalla direttiva 89/395/CEE (6); che, tenuto conto della natura dei prodotti in causa e per fornire ai consumatori un'informazione più completa nonché per facilitare gli scambi, si dovrebbero fissare, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 79/112/CEE, taluni requisiti supplementari e che occorre in particolare classificare le carni di pollame in due categorie di conformazione nonché definire le condizioni a cui le carni di pollame devono essere offerte in vendita; che per gli stessi motivi è altresì auspicabile che le informazioni concernenti il metodo di refrigerazione utilizzato e il tipo di allevamento da cui proviene il pollame siano utilizzate esclusivamente in conformità delle regole comunitarie che devono essere adottate;

considerando che le carni fresche di pollame devono essere considerate, dal punto di vista microbiologico, come derrate alimentari molto deperibili; che è quindi necessario, per le carni di pollame in questione, sostituire alla data minima di conservazione la data limite di consumo, conformemente all'articolo 9 bis, paragrafo 1 della direttiva 79/112/CEE;

considerando che è di fondamentale importanza, nell'interesse sia dei produttori che dei consumatori, che le carni di pollame importate dai paesi terzi siano conformi alle norme comunitarie; che è tuttavia opportuno escludere dal campo di applicazione di dette norme le carni di pollame destinate ad essere esportate fuori dalla Comunità;

considerando che occorre stabilire regole più particolareggiate relative all'applicazione del presente regolamento; che, dato il carattere eminentemente tecnico dei problemi in esame e la probabilità di dover apportare frequentemente modifiche, è più appropriata la procedura prevista

all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75; che per gli stessi motivi appare indispensabile adottare, secondo la medesima procedura, le misure atte a garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento;

considerando che è opportuno stabilire le percentuali di assorbimento di acqua estranea, tecnicamente inevitabile, da non superare nella preparazione di carcasse fresche, congelate e surgelate; che è necessario stabilire metodi uniformi per verificare l'osservanza di tali prescrizioni; che, tenuto conto del carattere tecnico delle regole da stabilire a tal fine, appare opportuno fissarle secondo la procedura prevista all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75; che occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 2967/76 del Consiglio, del 23 novembre 1976, recante norme comuni relative al tenore d'acqua dei galli, delle galline e dei polli congelati o surgelati (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3204/83 (2);

considerando che spetta a ciascuno Stato membro designare le autorità responsabili, incaricate di controllare l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento; che le modalità relative a tale controllo devono essere identiche in tutti gli Stati membri;

considerando che spetta ugualmente a ciascuno Stato membro prevedere le sanzioni applicabili in caso di infrazioni alle disposizioni del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le norme di commercializzazione comunitaria applicabili a taluni tipi e a talune presentazioni di carni di pollame delle specie menzionate in appresso, previste all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2777/75:

- Gallus domesticus,

- anatre,

- oche,

- tacchini,

- faraone.

Allorché sono oggetto di una professione o di un commercio, dette carni di pollame possono essere commercializzate all'interno della Comunità soltanto se soddisfano le disposizioni del presente regolamento.

2. Il presente regolamento è applicabile soltanto alle carcasse di volatili e alle loro parti e frattaglie, compreso il fegato d'oca, il cui elenco è adottato conformemente alla procedura stabilita all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75.

3. Le disposizioni del presente regolamento non sono applicabili:

- alle carni di pollame destinate ad essere esportate fuori dalla Comunità;

- alle forme di vendita di cui all'articolo 3, paragrafo 5 della direttiva 71/118/CEE.

4. Le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicate le disposizioni adottate nel settore veterinario e in quello delle derrate alimentari, intese a garantire il rispetto delle norme concernenti l'igiene e la salubrità dei prodotti e a proteggere la salute delle persone e degli animali.

Articolo 2

Ai sensi del presente regolamento, s'intende per:

1) « carni di pollame »: le carni di pollame idonee al consumo umano le quali non abbiano subito alcun trattamento volto ad assicurarne la conservabilità, all'infuori della semplice refrigerazione;

2) « carcassa »: il corpo intero di un volatile da cortile delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dopo dissanguamento, spiumatura ed eviscerazione; tuttavia, l'asportazione del cuore, del fegato, dei polmoni, del ventriglio, del gozzo e dei reni, la sezione delle zampe all'altezza del tarso e l'asportazione della testa sono facoltative; una carcassa eviscerata può essere presentata alla vendita con o senza frattaglie, cioè cuore, fegato, ventriglio e collo, inserite nella cavità addominale;

3) « parti della carcassa »: le carni di pollame che, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche del tessuto muscolare, possono essere identificate come ricavate da determinate parti della carcassa;

4) « carni di pollame preconfezionate »: le carni di pollame presentate conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 79/112/CEE;

5) « carni di pollame fresche »: le carni di pollame da conservare costantemente ad una temperatura non inferiore a - 2 °C e non superiore a +4 °C, non irrigidite a causa della refrigerazione;

6) « carni di pollame congelate »: le carni di pollame che devono essere congelate appena possibile nel quadro delle procedure normali di macellazione e che devono essere mantenute constantemente ad una temperatura non superiore a - 12 °C. Tuttavia, possono essere fissate alcune tolleranze conformemente alla procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2775/75;

7) « carni di pollame surgelate »: le carni di pollame che devono essere conservate costantemente ad una temperatura non superiore a - 18 °C, con le tolleranze di cui alla direttiva 89/108/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana (3);

8) « carni di pollame senza preconfezionamento »: le carni di pollame presentate senza preconfezionamento per la vendita al consumatore finale ossia confezionate sul luogo di vendita a richiesta dell'acquirente.

Articolo 3

1. Le carni di pollame definite all'articolo 1 sono classificate nella classe « A » o nella classe « B » in funzione della loro conformazione e dell'aspetto della carcassa o dei tagli. La categoria A è suddivisa in A1 e A2 in conformità dei criteri da definire secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75. Questa classificazione tiene conto, in particolare, dello sviluppo della carne, della presenza di grasso e dell'entità di eventuali lesioni e contusioni.

2. Le carni di pollame sono commercializzate in uno dei modi seguenti:

- fresche,

- congelate,

- surgelate.

3. Le carni di pollame congelate o surgelate e preconfezionate possono essere classificate secondo la categoria di peso e le disposizioni particolareggiate per la relativa attuazione sono adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75.

Articolo 4

Oltre al rispetto delle regole nazionali prese in conformità della direttiva 79/112/CEE, sui documenti commerciali di accompagnamento ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) di detta direttiva devono figurare le seguenti indicazioni supplementari:

a) la classe di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del presente regolamento;

b) il modo in cui le carni di pollame sono commercializzate, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 del presente regolamento, nonché la temperatura di magazzinaggio raccomandata.

Articolo 5

1. Oltre al rispetto delle regole nazionali prese in conformità della direttiva 79/112/CEE, l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità delle carni di pollame destinate al consumatore finale devono essere conformi ai requisiti supplementari di cui ai paragrafi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo ed all'articolo 7, paragrafo 2.

2. Per le carni di pollame fresche, la data minima di conservazione è sostituita dalla data limite di consumo, conformemente all'articolo 9 bis, paragrafo 1, della direttiva 79/112/CEE.

3. Per le carni di pollame preconfezionate, sull'involucro o su di un'etichetta apposta su tale involucro devono figurare anche le seguenti indicazioni:

a) la classe di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del presente regolamento;

b) per le carni di pollame fresche, il prezzo totale e il prezzo per unità di peso a livello della vendita al dettaglio;

c) il modo in cui le carni di pollame sono commercializzate, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 del presente regolamento, nonché la temperatura di magazzinaggio raccomandata;

d) il numero di riconoscimento del macello o del laboratorio di sezionamento, fuorché nei casi in cui il sezionamento e il disossamento si effettuano sul luogo di vendita, conformemente all'articolo 3, paragrafo 7 della direttiva 71/118/CEE;

e) per le carni di pollame importate da paesi terzi, l'indicazione del paese di origine.

4. Se le carni di pollame sono offerte alla vendita senza preconfezionamento, eccettuati i casi in cui sezionamento e disossamento si effettuano sui luoghi di vendita conformemente all'articolo 3, paragrafo 7 della direttiva 71/118/CEE, a condizione che tali operazioni abbiano luogo a richiesta ed in presenza dell'acquirente, l'articolo 12 della direttiva 79/112/CEE è applicabile alle indicazioni supplementari seguenti:

a) la classe di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del presente regolamento;

b) il prezzo per unità di peso a livello della vendita al dettaglio;

c) il modo in cui le carni di pollame sono commercializzate, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 del presente regolamento, nonché la temperatura di magazzinaggio raccomandata;

d) il numero di riconoscimento del macello o del laboratorio di sezionamento;

e) per le carni di pollame importate da paesi terzi, l'indicazione del paese d'origine.

5. Le modalità particolareggiate relative all'indicazione della denominazione di vendita ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 1) della direttiva 79/112/CEE possono essere fissate secondo la procedura prevista all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75.

6. Sono fissate secondo la procedura prevista all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75 le modalità dettagliate concernenti:

a) l'indicazione facoltativa del metodo di refrigerazione impiegato,

b) l'indicazione facoltativa del tipo d'allevamento praticato, nonché le condizioni del regolare controllo a cui è soggetto l'impiego di detta indicazione.

Secondo la medesima procedura sono stabilite le condizioni in cui l'organismo che offre le necessarie garanzie di autonomia nei confronti dei produttori interessati può effettuare il regolare controllo di cui al primo comma, lettera b).

Articolo 6

In deroga agli articoli 3, 4 e 5, non è necessario procedere alla classificazione o fare uso delle indicazioni supplementari di cui ai detti articoli, quando si tratta di consegne ai laboratori di sezionamento o agli stabilimenti di trasformazione, come disposto agli articoli 2 e 3 della direttiva 80/879/CEE della Commissione, del 3 settembre 1980, relativa alla bollatura sanitaria dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile (1).

Articolo 7

1. Le percentuali tecnicamente inevitabili di assorbimento di acqua estranea che non devono essere superate nella preparazione di carcasse fresche, congelate e surgelate nonché i metodi uniformi di controllo del rispetto di tali criteri, sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75.

2. Secondo la stessa procedura può essere resa obbligatoria l'indicazione delle percentuali di assorbimento di acqua tecnicamente inevitabile di cui al paragrafo 1.

Articolo 8

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti incaricate di controllare l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, al più tardi un mese prima della data fissata per la sua applicazione.

2. La designazione di cui al paragrafo 1 è comunicata alla Commissione e agli altri Stati membri, nonché qualsiasi modifica ad essa relativa.

3. Le autorità di cui al paragrafo 1 provvedono a controllare:

a) campioni rappresentativi delle carni di pollame, a tutti gli stadi della commercializzazione e durante il trasporto;

b) un campione rappresentativo delle carni di pollame, in sede di sdoganamento delle carni di pollame importate da paesi terzi.

Articolo 9

Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare i criteri di classificazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, nonché le misure volte a garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75.

Articolo 10

Gli Stati membri prendono ogni provvedimento utile per sanzionare le infrazioni al presente regolamento.

Articolo 11

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento.

Articolo 12

Il regolamento (CEE) n. 2967/76 continua ad essere applicato fino all'entrata in vigore delle misure adottate conformemente all'articolo 7 del presente regolamento.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. O'KENNEDY

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

(2) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.

(3) GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23.

(4) GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 3.

(5) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

(6) GU n. L 186 del 13. 6. 1989, pag. 17.

(1) GU n. L 339 dell'8. 12. 1976, pag. 1.

(2) GU n. L 315 del 15. 11. 1983, pag. 17.

(3) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 51.

(1) GU n. L 251 del 24. 9. 1980, pag. 10.