31990R0903

Regolamento (CEE) n. 903/90 della Commissione del 9 aprile 1990 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime applicabile all'importazione di taluni prodotti nel settore del pollame originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)

Gazzetta ufficiale n. L 093 del 10/04/1990 pag. 0020 - 0022


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REGOLAMENTO (CEE) N. 903/90 DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 1990

che stabilisce le modalità d'applicazione del regime applicabile all'importazione di taluni prodotti nel settore del pollame originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) (1), in particolare l'articolo 27,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89 (3), in particolare l'articolo 15,

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 ha istituito fra l'altro e, nel limite di un contingente, un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti del settore del pollame nel limite dei contingenti; che è necessario adottare le relative modalità di applicazione per quanto riguarda i prodotti del settore del pollame, onde consentire la gestione dei contingenti considerati; che tali modalità sono complementari o derogative alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1903/89 (5);

considerando che, ai fini di una corretta gestione dei contingenti, è opportuno corredare la domanda di titolo d'importazione con il deposito di una cauzione nonché definire determinate condizioni attinenti ai richiedenti; che occorre inoltre prevedere lo scaglionamento del volume dei contingenti nel corso dell'anno nonché la durata del periodo di validità dei titoli;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le importazioni nella Comunità, nel quadro del regolamento (CEE) n. 715/90, dei prodotti di cui ai codici NC 0207, 1602 31, 1602 39, sono soggette alla presentazione di un titolo d'importazione.

I titoli di cui al precedente paragrafo sono rilasciati in base alle condizioni definite dal presente regolamento e nel limite dei contingenti fissato dal regolamento (CEE) n. 715/90.

Articolo 2

1. Il volume dei contingenti per i prodotti di cui ai codici NC 0207, 1602 31 e 1602 39, è scaglionato nel corso dell'anno come segue:

- 25 % nel periodo dal 1o gennaio al 31 marzo,

- 25 % nel periodo dal 1o aprile al 30 giugno,

- 25 % nel periodo dal 1o luglio al 30 settembre,

- 25 % nel periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre.

2. Tuttavia, per il 1990, il volume dei contingenti sarà scaglionato come segue:

- 50 % nel periodo dal 1o aprile al 30 giugno,

- 25 % nel periodo dal 1o luglio al 30 settembre,

- 25 % nel periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre.

Articolo 3

1. Per poter beneficiare del regime all'importazione previsto dal regolamento (CEE) n. 715/90:

a) il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, può dimostrare, in maniera giudicata soddisfacente dalle autorità competenti degli Stati membri, che svolge da almeno dodici mesi un'attività nel settore del pollame;

b) la domanda di titolo può riguardare solo uno dei contingenti di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 715/90. Essa può riguardare più prodotti dei codici NC 0207 o 1602 31 e 1602 39, provenienti da un solo Stato dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP)

o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM). In tali casi, tutti i codici NC sono indicati nella casella 16 e la loro designazione è indicata nella casella 15;

c) la domanda di titolo deve riguardare almeno 1 t e al massimo il 25 % del quantitativo disponibile del contingente e del trimestre per cui è stata presentata;

d) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 7, l'indicazione del paese di provenienza; il titolo obbliga ad importare da tale paese;

e) la domanda di titolo e il titolo recano, rispettivamente, alla voce « note » e nella casella 24, una delle seguenti diciture:

- Exacción reguladora reducida en un 50 %, Producto ACP/PTUM - Reglamento (CEE) no 903/90;

- Nedsaettelse af importafgiften med 50 %, AVS/OLT-Varer - forordning (EOEF) nr. 903/90;

- Verminderung der Abschoepfung um 50 %, AKP/UELG-Erzeugnis - Verordnung (EWG) Nr. 903/90;

- Meioméni eisforá katá 50 %, proïón AKE/YCHE - kanonismós (EOK) arith. 903/90;

- Levy reduced by 50 %, ACP/OCT-Product - Regulation (EEC) No 903/90;

- Prélèvement réduit de 50 %, Produit ACP/PTOM - Règlement (CEE) no 903/90;

- Prelievo ridotto del 50 %, Prodotto ACP/PTOM - Regolamento (CEE) n. 903/90;

- Heffing verminderd met 50 %, ACS/LGO-Produkt - Verordening (EEG) nr. 903/90;

- Direito nivelador reduzido de 50 %, Produto ACP/PTU - Regulamento (CEE) nº 903/90.

Articolo 4

1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni di ogni trimestre.

2. Le domande di titolo sono ricevibili soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che nel trimestre in corso non ha presentato né pesenterà domande relative ai prodotti facenti parte dello stesso contingente, né nello Stato membro di presentazione della domanda né in altri Stati membri; qualora un unico interessato presenti domande relative a prodotti dello stesso contingente, tutte le sue domande sono irricevibili.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le domande presentate per ciascuno dei prodotti che rientrano nei contingenti. Tale comunicazione include l'elenco dei richiedenti e delle quantità richieste per contingente nonché dei paesi di provenienza. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telescritto o telefax il giorno lavorativo suindicato.

4. Fatta salva una decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli sono rilasciati il ventunesimo giorno di ciascun trimestre.

5. La Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande di cui all'articolo 3.

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti i titoli superano il quantitativo disponibile, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Se il quantitativo complessivo oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione stabilisce l'ammontare del quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il trimestre successivo.

Articolo 5

In applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità dei titoli di importazione è di 90 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo.

Tuttavia, la validità dei titoli non può superare la data del 31 dicembre dell'anno del rilascio.

I titoli rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili a terzi.

Articolo 6

Le domande di titolo di importazione sono corredate dalla costituzione di una cauzione pari a 30 ECU/100 kg per tutti i prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 7

Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Tuttavia, in deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento citato, il quantitativo importato nel quadro del regolamento (CEE) n. 715/90 non può superare quello indicato alle caselle 17 e 18 del titolo di importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra 0.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

(2) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

(3) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.

(4) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(5) GU n. L 184 del 30. 6. 1989, pag. 22.