31990L0619

Seconda direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 330 del 29/11/1990 pag. 0050 - 0061
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 3 pag. 0067
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 3 pag. 0067


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SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 1990

che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE

( 90/619/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57 paragrafo 2 e l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione ( 1 ),

in cooperazione con il Parlamento europeo ( 2 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ),

considerando che è necessario sviluppare il mercato interno dell'assicurazione sulla vita e delle operazioni previste dalla prima direttiva 79/267/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività di assicurazione diretta sulla vita e il suo esercizio ( 4 ), qui di seguito denominata " prima direttiva ", modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; che per raggiungere questo obiettivo è opportuno agevolare per le imprese di assicurazione con sede sociale nella Comunità la prestazione di servizi negli Stati membri in modo da consentire ai contraenti di rivolgersi non solo ad assicuratori stabiliti nel proprio paese ma anche ad assicuratori aventi la sede sociale nella Comunità e stabiliti in altri Stati membri;

considerando che in applicazione del trattato sin dalla fine del periodo transitorio, è vietato qualsiasi trattamento discriminatorio in materia di prestazione di servizi basato sul fatto che un'impresa non è stabilita nello Stato membro in cui è fornita la prestazione; che tale divieto si applica alle prestazioni di servizi effettuate da qualsiasi stabilimento situato nella Comunità, sia che si tratti della sede sociale di un'impresa o di un'agenzia o succursale;

considerando che, per ragioni pratiche, è opportuno definire la prestazione di servizi tenendo conto, da una parte, dello stabilimento dell'impresa e dall'altra, del luogo dell'impegno; che occorre ugualmente adottare una definizione dell'impegno; che è opportuno inoltre delimitare l'attività esercitata in regime di stabilimento rispetto a quella esercitata in libera prestazione di servizi;

considerando che occorre completare la prima direttiva del Consiglio in particolare per precisare i poteri e i mezzi di controllo degli organi di sorveglianza; che occorre inoltre prevedere disposizioni specifiche riguardanti l'accesso, l'esercizio e il controllo dell'attività svolta in libera prestazione di servizi;

considerando che occorre accordare ai contraenti i quali, avendo preso l'iniziativa di contrarre un impegno in un altro paese mettendosi in tal modo sotto la protezione del sistema giuridico di tale altro paese, non hanno bisogno di una tutela particolare nello Stato dell'impegno, la piena libertà di fare ricorso al più ampio mercato possibile delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni previste dalla prima direttiva; che occorre d'altra parte garantire un adeguato livello di protezione agli altri contraenti;

considerando che per certe operazioni concernenti i fondi collettivi di vecchiaia la molteplicità e complessità dei vari sistemi assicurativi e della loro stretta connessione con i regimi di previdenza sociale richiedono un attento esame; che è opportuno pertanto escluderle dal campo di applicazione delle disposizioni particolari della presente direttiva in materia di libera prestazione dei servizi; che esse formeranno oggetto di un'altra direttiva;

considerando che le disposizioni vigenti negli Stati membri per quanto riguarda la legge applicabile al contratto relativo alle attività previste dalla prima direttiva restano divergenti; che la libertà di scegliere come legge applicabile al contratto una legge diversa da quella dello Stato dell'impegno può essere accordata in taluni casi secondo regole che tengano conto delle circostanze specifiche;

considerando che è opportuno rafforzare le disposizioni della prima direttiva relative al

trasferimento di portafoglio, completandole con disposizioni che riguardino specificamente il caso in cui il portafoglio di contratti conclusi in regime di prestazione di servizi è trasferito ad un'altra impresa;

considerando che, allo stato attuale del coordinamento, occorre accordare agli Stati membri, ai fini della tutela dei contraenti, la facoltà di limitare l'esercizio simultaneo dell'attività in libera prestazione di servizi e di quella

svolta in regime di stabilimento; che detta limitazione non può essere prevista per quanto riguarda gli impegni per i quali i contraenti non hanno necessità di tale protezione;

considerando che occorre sottoporre l'accesso all'esercizio della libera prestazione di servizi a procedure che garantiscano il rispetto da parte dell'impresa assicuratrice delle disposizioni relative sia alle garanzie finanziarie che alle condizioni di assicurazione e alle tariffe; che tali procedure possono essere snellite se l'attività svolta in regime di prestazione di servizi riguarda contraenti che, date le caratteristiche dell'impegno che intendono contrarre, non necessitano di una particolare tutela nello Stato dell'impegno;

considerando che per i contratti di assicurazione sulla vita sottoscritti in libera prestazione di servizi è opportuno consentire ai contraenti di recedere dal contratto entro un termine compreso fra 14 e 30 giorni;

considerando che la prima direttiva ha adottato il principio del divieto del cumulo delle attività previste dalla direttiva 73/239/CEE ( 1 ) ( detta prima direttiva di coordinamento delle assicurazioni " danni "), modificata da ultimo dalla direttiva 88/357/CEE ( 2 ), con quelle della prima direttiva; che pur autorizzando le imprese multirami esistenti a continuare l'esercizio delle loro attività, la prima direttiva ha fatto loro divieto di costituire agenzie o succursali per l'assicurazione vita; che il carattere specifico degli impegni presi in materia di assicurazione in regime di prestazioni di servizi giustifica, tuttavia, almeno a titolo transitorio, a partire dalla notifica della presente direttiva agli Stati membri, l'introduzione di una certa elasticità nell'applicazione del principio succitato;

considerando che nessuna disposizione della presente direttiva impedisce alle imprese multirami di scindersi in due imprese, praticando l'una l'assicurazione sulla vita, l'altra l'assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita, e che per realizzare questa separazione nelle migliori condizioni possibili, è opportuno permettere agli Stati membri di prevedere nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza un regime fiscale appropriato per quanto riguarda in particolare le plusvalenze che potrebbero risultare da questa separazione;

considerando che occorre prevedere nel campo della libera prestazione dei servizi una collaborazione particolare tra le competenti autorità di controllo degli Stati membri, nonché tra queste e la Commissione; che occorre inoltre prevedere un regime di sanzioni applicabili qualora l'impresa prestatrice di servizi non si conformi alle disposizioni dello Stato membro della prestazione;

considerando che occorre sottoporre le riserve tecniche, comprese quelle matematiche, alle norme e al controllo dello Stato membro della prestazione se l'attività di prestazione dei servizi concerne impegni per i quali lo Stato destinatario della prestazione vuole offrire ai contraenti una tutela particolare; che, per contro, le riserve tecniche e quelle matematiche restano sottoposte alle norme e al controllo dello Stato membro in cui l'impresa assicuratrice è stabilita, qualora questa esigenza di tutela del contraente non si giustifichi;

considerando che diversi Stati membri non sottopongono i contratti di assicurazione vita e le altre operazioni previste dalla prima direttiva ad alcuna forma di imposizione indiretta, mentre altri Stati membri applicano nei loro riguardi tasse particolari; che in questi ultimi Stati membri le strutture e le aliquote di tali tasse divergono sensibilmente; che è opportuno evitare che queste differenze provochino per le imprese distorsioni di concorrenza fra gli Stati membri; che a condizione di una ulteriore armonizzazione l'applicazione del regime fiscale vigente nello Stato membro in cui è assunto

l'impegno permette di ovviare a tale inconveniente; che spetta agli Stati membri stabilire le modalità destinate ad assicurare la riscossione di tali tasse;

considerando che la prima direttiva prevede espressamente norme specifiche per l'autorizzazione di agenzie e succursali dipendenti da imprese la cui sede sociale si trova fuori della Comunità;

considerando che è opportuno prevedere una procedura elastica che consenta di valutare la reciprocità con i paesi terzi su una base comunitaria; che tale procedura non ha lo scopo di chiudere i mercati finanziari della Comunità, ma _ poiché la Comunità si propone di conservare i suoi mercati finanziari aperti al resto del mondo _ di migliorare la liberalizzazione dei mercati finanziari globali in altri paesi terzi; che, pertanto, la presente direttiva prevede procedure di negoziazione con paesi terzi o, in ultima istanza, la possibilità di prendere misure consistenti nella sospensione di nuove richieste di autorizzazione o nella limitazione di nuove autorizzazioni;

considerando che, ai sensi dell'articolo 8 C del trattato, occorre tener conto dell'ampiezza dello sforzo che deve essere sostenuto da alcune economie che presentano differenze di sviluppo; che occorre pertanto accordare a taluni Stati membri un regime transitorio che consenta un'applicazione graduale delle disposizioni della presente direttiva alla libera prestazione dei servizi;

considerando che, tenuto conto delle diversità esistenti fra le legislazioni nazionali, è opportuno accordare anche agli Stati membri che lo auspicano un regime transitorio che permetta loro di adattare la loro legislazione prima di applicare globalmente, per quanto concerne i contratti di assicurazione di gruppo vincolati a un contratto di lavoro o di intervento degli intermediari, le disposizioni della presente direttiva relative al caso in cui il contraente assume l'inziativa di contrattare in libera prestazione di servizi;

considerando che è particolarmente importante prevedere un termine sufficiente per permettere agli Stati membri che lo desiderino di adottare disposizioni appropriate per accertarsi della qualificazione professionale e dell'indipendenza degli intermediari di assicurazione; che, tenuto conto del ruolo sempre più importante che questi intermediari acquisteranno nel consigliare i contraenti di assicurazioni di fronte ad una più ampia offerta di prodotti dovuta alla libera prestazione di servizi, la loro qualificazione professionale e la loro indipendenza costituiscono elementi fondamentali ai fini della protezione del consumatore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

La presente direttiva ha lo scopo :

a ) di completare la direttiva 79/267/CEE;

b ) di stabilire le disposizioni particolari in materia di libera prestazione di servizi per le attività previste dalla suddetta direttiva e specificate al titolo III della presente direttiva .

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per :

a ) prima direttiva : la direttiva 79/267/CEE;

b ) impresa :

_ per l'applicazione dei titoli I e II, ogni impresa che abbia ottenuto l'autorizzazione amministrativa conformemente all'articolo 6 o all'articolo 27 della prima direttiva;

_ per l'applicazione dei titoli III e IV, ogni impresa che abbia ottenuto l'autorizzazione amministrativa conformemente all'articolo 6 della suddetta direttiva;

c ) stabilimento :

sede sociale, agenzia o succursale di un'impresa, tenuto conto dell'articolo 3;

d ) impegno :

impegno che si concretizza in una delle forme di assicurazioni o di operazioni previste dall'articolo 1 della prima direttiva;

e ) Stato membro dell'impegno :

Stato membro in cui il contraente ha la residenza abituale ovvero, se il contraente è una persona giuridica, lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento di tale persona giuridica a cui si riferisce il contratto;

f ) Stato membro dello stabilimento :

lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento che assume l'impegno;

g ) Stato membro della prestazione di servizi :

lo Stato membro dell'impegno quando l'impegno è assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato membro;

h ) impresa madre : un'impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE ( 1 );

i ) affiliata : un'impresa figlia ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE; ogni filiazione di un'impresa figlia è parimenti considerata come filiazione dell'impresa madre che è alla testa di tali imprese .

Articolo 3

Ai fini dell'applicazione della prima direttiva e della presente direttiva, è assimilata ad un'agenzia o succursale qualsiasi presenza permanente di un'impresa nel territorio di uno Stato membro, anche se questa presenza non ha assunto la forma di una succursale o agenzia ma si manifesta tramite un semplice ufficio, gestito da personale dipendente dall'impresa, o tramite una persona indipendente, ma incaricata di agire in permanenza per conto dell'impresa alla stessa stregua di un'agenzia .

TITOLO II

Disposizioni complementari della prima direttiva

Articolo 4

1 . La legge applicabile ai contratti relativi alle attività previste dalla prima direttiva è quella dello St

membro dell'impegno . Tuttavia se il diritto di tale Stato lo permette, le parti possono scegliere la legge di un altro paese .

2 . Quando il contraente è una persona fisica e ha la residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, le parti possono scegliere la legge dello Stato membro di cui il contraente ha la cittadinanza .

3 . Se uno Stato membro si compone di più unità territoriali di cui ciascuna ha le proprie norme in materia di obbligazioni contrattuali, ogni unità è considerata come un paese ai fini della determinazione della legge applicabile ai sensi della presente direttiva .

( 1 ) GU n . C 38 del 15 . 2 . 1989, pag . 7, e

GU n . C 72 del 22 . 3 . 1990, pag . 5 .

( 2 ) GU n . C 175 del 16 . 7 . 1990, pag . 107, e

decisione del 24 ottobre 1990 ( non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale ).

( 3 ) GU n . C 298 del 27 . 11 . 1989, pag . 2 .

( 4 ) GU n . L 63 del 13 . 3 . 1979, pag . 1 .

( 1 ) GU n . L 228 del 16 . 8 . 1973, pag . 3 .

( 2 ) GU n . L 172 del 4 . 7 . 1988, pag . 1 .

( 1 ) GU n . L 193 del 18 . 7 . 1983, pag . 1 .

Uno Stato membro in cui differenti unità territoriali abbiano le proprie norme in materia di obbligazioni contrattuali non è tenuto ad applicare le disposizioni della presente direttiva ai conflitti che insorgono fra le diverse norme di diritto di tali unità territoriali .

4 . Il presente articolo non può pregiudicare l'applicazione delle norme in vigore nel paese del giudice le quali disciplinano imperativamente la situazione, indipendentemente dalla legge applicabile al contratto .

Qualora il diritto di uno Stato membro lo preveda può essere data esecuzione alle norme imperative della legge dello Stato membro dell'impegno, se e nella misura in cui, secondo il diritto di questo Stato membro, tali norme siano applicabili indipendentemente dalla legge che disciplina il contratto .

5 . Fatti salvi i paragrafi precedenti, gli Stati membri applicano ai contratti di assicurazioni previsti dalla presente direttiva le loro norme generali di diritto internazionale privato in materia di obbligazioni contrattuali .

Articolo 5

L'articolo 23 della prima direttiva è completato dal paragrafo seguente :

" 3 . Ogni Stato membro prende le disposizioni opportune affinché le autorità preposte al controllo delle imprese di assicurazioni dispongano dei poteri e dei mezzi necessari per la sorveglianza delle attività delle imprese di assicurazione stabilite nel loro territorio, ivi comprese le attività esercitate fuori di tale territorio, conformemente alle direttive del Consiglio concernenti tali attività e ai fini della loro applicazione .

Tali poteri e mezzi devono in particolare consentire alle autorità di controllo :

_ di informarsi in maniera dettagliata circa la situazione dell'impresa e l'insieme delle sue attività, in particolare :

_ raccogliendo informazioni o richiedendo documenti riguardanti l'attività assicurativa,

_ procedendo a controlli nei locali dell'impresa;

_ di prendere nei riguardi dell'impresa tutti i provvedimenti adeguati e necessari per garantire che le attività dell'impresa siano conformi alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che l'impresa è tenuta a rispettare nei vari Stati membri, ed in particolare al programma di attività, qualora sia obbligatorio, nonché per evitare o eliminare irregolarità che possano ledere gli interessi degli assicurati;

_ di assicurare l'applicazione delle misure richieste dalle autorità di controllo, se necessario mediante esecuzione coattiva, facendo eventualmente ricorso agli organi giudiziari .

Gli Stati membri possono inoltre prevedere la possibilità che le autorità di controllo ottengano tutte le informazioni in merito ai contratti detenuti dagli intermediari . "

Articolo 6

1 . L'articolo 25 della prima direttiva è soppresso .

2 . Ogni Stato membro autorizza, alle condizioni previste dal diritto nazionale, le imprese stabilite nel suo territorio a trasferire totalmente o in parte il loro portafoglio di contratti per i quali tale Stato è lo Stato dell'impegno, ad un cessionario stabilito nello stesso Stato membro, purché le autorità di controllo dello Stato membro della sede sociale del cessionario attestino che questi dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario .

3 . Ogni Stato membro autorizza, alle condizioni previste dal diritto nazionale, le imprese stabilite nel suo territorio a trasferire totalmente o in parte il loro portafoglio di contratti stipulati nelle circostanze di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ad un cessionario stabilito nello Stato membro della prestazione di servizi, purché le autorità di controllo dello Stato membro della sede sociale del cessionario attestino che questi dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario .

4 . Ogni Stato membro autorizza, alle condizioni previste dal diritto nazionale, le imprese stabilite nel suo territorio a trasferire totalmente o in parte il loro portafoglio di contratti stipulati nelle circostanze di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ad un cessionario stabilito nello stesso Stato membro, purché le autorità di controllo dello Stato membro della sede sociale del cessionario attestino che egli dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario e purché il cessionario soddisfi, nello Stato membro della prestazione di servizi, alle condizioni previste dagli articoli 11, 12, 14 e 16 .

5 . Nei casi previsti ai paragrafi 3 e 4, le autorità di controllo dello Stato membro in cui l'impresa cedente è stabilita autorizzano il trasferimento dopo aver recevuto l'accordo delle autorità di controllo dello Stato membro della prestazione di servizi .

6 . Se uno Stato membro autorizza, alle condizioni previste dal diritto nazionale, le imprese stabilite nel suo territorio a trasferire totalmente o in parte il loro portafoglio di contratti ad un cessionario stabilito in un altro

Stato membro che non sia lo Stato membro della prestazione di servizi, esso si accerta che siano soddisfatte le seguenti condizioni :

_ le autorità di controllo dello Stato membro della sede sociale del cessionario attestano che questi dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario,

_ lo Stato membro in cui è stabilito il cessionario è d'accordo,

_ il cessionario soddisfa, nello Stato membro della prestazione di servizi, alle condizioni di cui agli articoli 11, 12, 14 e 16; la legislazione di tale Stato prevede la possibilità di un siffatto trasferimento e tale Stato è d'accordo sul trasferimento .

7 . Il trasferimento autorizzato in conformità del presente articolo forma oggetto, nello Stato membro dell'impegno, di un provvedimento relativo alla pubblicità, alle condizioni stabilite dal diritto nazionale . Tale trasferimento è opponibile di diritto ai contraenti, agli assicurati nonché a qualsiasi altra persona avente diritti o obblighi derivanti dai contratti trasferiti .

La presente disposizione lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di prevedere che i contraenti abbiano la facoltà di recedere dal contratto entro un termine prestabilito a decorrere dal trasferimento .

Articolo 7

L'articolo 22, paragrafo 2 della prima direttiva è sostituito dal testo seguente :

" 2 . La Repubblica italiana prende le misure opportune affinché l'obbligo imposto alle imprese stabilite nel proprio territorio di cedere una parte delle loro sottoscrizioni all'Istituto nazionale delle assicurazioni sia abolito al più tardi il 20 novembre 1994 . "

Articolo 8

1 . Il testo del titolo III della prima direttiva è sostituito dal seguente testo :

" TITOLO III A

Norme applicabili alle agenzie o succursali stabilite all'interno della Comunità e dipendenti da imprese la cui sede sociale si trova fuori della Comunità "

2 . Il seguente titolo è inserito dopo l'articolo 32 della prima direttiva :

" TITOLO III B

Norme applicabili alle affiliate o acquisizioni di una partecipazione da parte di un'impresa madre soggetta alla legislazione di un paese terzo "

Articolo 9

Nel titolo III B della prima direttiva sono inseriti gli articoli seguenti :

" Articolo 32 bis

Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione :

a ) di ogni autorizzazione concessa ad una affiliata diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo . La Commissione ne informa il comitato di cui all'articolo 32 ter, paragrafo 6;

b ) di ogni acquisizione, da parte di siffatta impresa madre, di una partecipazione in un'impresa di assicurazione della Comunità atta a rendere quest'ultima sua affiliata . La Commissione informa al riguardo il comitato di cui all'articolo 32 ter, paragrafo 6 .

Quando viene concessa l'autorizzazione ad un'affiliata diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, la struttura del gruppo deve essere specificata nella notifica che le autorità competenti inviano alla Commissione .

Articolo 32 ter

1 . Gli Stati membri informano la Commissione delle difficoltà di carattere generale incontrate dalle proprie imprese di assicurazione nello stabilimento o nell'esercizio dell'attività in un paese terzo .

2 . la Commissione elabora, per la prima volta almeno sei mesi prima della data di cui all'articolo 30, secondo comma della direttiva 90/619/CEE ( 1 ) e quindi periodicamente, una relazione che esamini il trattamento, ai sensi dei paragrafi 3 e 4, riservato nei paesi terzi alle imprese di assicurazione della Comunità per quanto riguarda lo stabilimento e l'esercizio delle attività assicurative, nonché l'acquisizione di partecipazioni in

imprese di assicurazione di paesi terzi . La Commissione presenta tali relazioni al Consiglio, accompagnandole, eventualmente, con adeguate proposte .

3 . Qualora, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 2 o di altre informazioni, la Commissione accerti che un paese terzo non concede alle imprese di assicurazione comunitarie un effettivo accesso al mercato, paragonabile a quello concesso dalla Comunità alle imprese di assicurazione di tale paese terzo, essa può presentare al Consiglio proposte per ottenere l'adeguato mandato per negoziare possibilità di concorrenza paragonabili per le imprese di assicurazione comunitarie . Il Consiglio decide a maggioranza qualificata .

4 . Se la Commissione constata, in base alle relazioni di cui al paragrafo 2 oppure in base ad altre informazioni, che in un paese terzo le imprese di assicurazione comunitarie non fruiscono del trattamento nazionale atto a offrire loro le stesse possibilità di

concorrenza garantite alle imprese di assicurazione nazionali e che le condizioni per un effettivo accesso al mercato non sono soddisfatte, essa può aprire negoziati per porre rimedio a questa situazione .

Nei casi previsti al primo comma, si può anche decidere in qualsiasi momento, oltre l'avvio dei negoziati, secondo la procedura prevista nell'articolo 32 ter, paragrafo 6, che le autorità competenti degli Stati membri limitino o sospendano le loro decisioni nei confronti di :

_ domande di autorizzazione già presentate al momento della decisione o presentate successivamente, e

_ acquisizioni di partecipazioni dirette o indirette da parte di imprese madri disciplinate dal diritto del paese terzo in questione .

La durata dei provvedimenti in questione non può superare tre mesi .

Prima dello scadere del termine di tre mesi e in base all'esito dei negoziati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere che le misure adottate continuano ad essere applicabili .

Una tale limitazione o sospensione non può applicarsi alla creazione di affiliate da parte di imprese di assicurazione o loro affiliate debitamente autorizzate nella Comunità, né all'acquisizione di partecipazioni da parte di tali imprese o affiliate in un'impresa di assicurazione comunitaria .

5 . Allorché la Commissione abbia eseguito uno degli accertamenti di cui ai paragrafi 3 e 4 gli Stati membri la informano a sua richiesta :

a ) di ogni domanda di autorizzazione di un'affiliata diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto del paese terzo in questione;

b ) di ogni progetto di acquisizione di una partecipazione da parte di siffatta impresa in una impresa di assicurazione della Comunità, atta a rendere quest'ultima una sua affiliata .

Quest'obbligo di informazione cessa appena sia incluso un accordo con il paese terzo in cui al paragrafo 3 o 4 quando non si applichino più le misure di cui al paragrafo 4, secondo e terzo comma .

6 . La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione .

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare . Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame . Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per le decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione . Nelle votazioni in seno al comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato . Il presidente non partecipa alla votazione .

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato .

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata .

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine che sarà fissato in ciascun atto da adottare ai sensi del presente paragrafo, ma che non può in alcun caso superare tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta; la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure .

7 . Le misure adottate in forza del presente articolo devono essere conformi agli obblighi derivanti per la Comunità da eventuali accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, applicabili all'accesso all'attività delle imprese di assicurazione e al relativo esercizio .

( 1 ) GU n . L 330 del 29 . 11 . 1990, pag . 50 . "

TITOLO III

Disposizioni particolari in materia di libera prestazione di servizi

Articolo 10

1 . Le disposizioni del presente titolo si applicano quando un'impresa assume, a partire da uno stabilimento situato in uno Stato membro, un impegno in un altro Stato membro .

2 . Queste disposizioni si applicano :

_ alle assicurazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della prima direttiva,

_ alle operazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a ) e b ) della prima direttiva .

3 . Queste disposizioni non si applicano alle operazioni e agli organismi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere c ), d ) ed e ), all'articolo 1, paragrafo 3, nonché agli articoli 2, 3 e 4 della prima direttiva .

4 . Un'impresa può assumere impegni in un altro Stato membro solo se nel proprio Stato membro di stabilimento sia autorizzata ad assumere lo stesso tipo di impegni, a norma dell'articolo 6 della prima direttiva .

Articolo 11

L'impresa che intende effettuare prestazioni di servizi è tenuta ad informarne preventivamente le autorità competenti dello Stato membro della sede sociale ed eventualmente dello Stato membro dello stabilimento di cui trattasi, indicando lo Stato membro o gli Stati membri nel cui territorio intende effettuare prestazioni di servizi nonché la natura degli impegni che intende assumere .

Articolo 12

1 . Fatte salve le disposizioni dell'articolo 13, lo Stato membro nel cui territorio un'impresa intende assumere, in regime di prestazioni di servizi, gli impegni di cui all'articolo 10 può subordinare l'accesso a tale attività ad un'autorizzazione amministrativa, purché tali impegni non siano stati assunti secondo le modalità di cui all'articolo 13; a tale scopo, lo Stato membro può esigere che l'impresa :

a ) presenti un certificato, rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro della sede sociale, attestante che l'impresa dispone per l'insieme delle sue attività del margine di solvibilità minimo conformemente all'articolo 19 della prima direttiva e che, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della prima direttiva, l'autorizzazione permette all'impresa di esercitare la propria attività al di fuori dello Stato membro dello stabilimento;

b ) presenti un certificato, rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro dello stabilimento, indicante i rami che l'impresa è abilitata ad esercitare e attestante che tali autorità non formulano obiezioni a che l'impresa eserciti una attività in regime di prestazione di servizi;

c ) presenti un programma di attività contenente le indicazioni concernenti :

_ la natura degli impegni che l'impresa intende assumere nello Stato membro della prestazione di servizi;

_ le condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione che l'impresa intende utilizzare in tale paese;

_ le tariffe che l'impresa intende applicare per ciascuna categoria di operazioni e le basi tecniche che l'impresa intende utilizzare per ciascuna categoria di operazioni;

_ i moduli e gli altri stampati che l'impresa intende utilizzare nei rapporti con i contraenti, qualora siano richiesti anche alle imprese stabilite .

2 . Le autorità competenti dello Stato membro di prestazione dei servizi possono esigere che le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettera c ), vengano loro trasmesse nella lingua ufficiale di tale Stato .

3 . Le autorità competenti dello Stato membro di prestazione dei servizi dispongono di un termine di sei mesi dalla ricezione dei documenti menzionati al paragrafo 1 per accordare o rifiutare l'autorizzazione in base alla conformità o non conformità degli elementi del programma di attività presentato dall'impresa alle disposizioni legislative, amministrative o regolamentari applicabili in tale Stato .

Tale autorizzazione non può essere rifiutata con la motivazione che talune operazioni del programma di attività che, nello Stato membro di stabilimento dell'impresa, sono soggette al controllo delle autorità competenti per la sorveglianza delle imprese di assicurazione, non lo sono nello Stato membro in cui avviene la prestazione .

4 . Se le autorità competenti dello Stato membro in cui avviene la prestazione dei servizi non si sono pronunciate entro il termine previsto dal paragrafo 3, l'autorizzazione s

considera rifiutata .

5 . La decisione di rifiuto dell'autorizzazione o di rifiuto del certificato di cui al paragrafo 1, lettera a ) o b ), deve essere motivata in maniera circonstanziata e notificata all'impresa interessata .

6 . Ciascuno Stato membro istituisce un ricorso giurisdizionale contro il rifiuto dell'autorizzazione o il rifiuto di rilascio del certificato di cui al paragrafo 1, lettera a ) o b ).

Articolo 13

1 . Gli impegni assunti in regime di prestazione di servizi sono soggetti all'articolo 14, qualora il contraente abbia preso l'iniziativa di sollecitare l'impegno presso l'impresa .

L'iniziativa si considera presa dal contraente :

_ quando, da un lato, il contratto è sottoscritto dalle due parti nello Stato membro in cui l'impresa è stabilita o da ciascuna delle parti rispettivamente nel suo Stato di stabilimento o di residenza abituale e, d'altro lato, il contraente non è stato contattato nel suo Stato di residenza abituale dall'impresa né tramite un intermediario di assicurazione o una persona incaricata da quest'ultima né mediante una promozione commerciale che gli sia stata inviata personalmente;

_ quando il contraente si rivolge ad un intermediario, stabilito nello Stato membro in cui il contraente ha la sua residenza abituale e che esercita l'attività professionale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a ) della direttiva 77/92/CEE ( 1 ), modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, per procurarsi informazioni su contratti di assicurazione offerti da imprese stabilite negli Stati membri diversi da quello in cui il contraente ha la sua residenza abituale o al fine di concludere un impegno per suo tramite presso una di tali imprese . In tal caso il contraente firma una dichiarazione, il cui testo figura al punto A dell'allegato, in cui esplicita la richiesta .

2 . Prima di concludere un impegno nei casi contemplati al paragrafo 1, primo e secondo trattino, il contraente firma una dichiarazione, il cui testo figura al punto B dell'allegato, in base alla quale prende atto che l'impegno è soggetto alle norme di controllo dello Stato membro dello stabilimento che assume l'impegno .

Articolo 14

1 . Lo Stato membro nel cui territorio un'impresa intende assumere, in regime di prestazione di servizi, gli impegni secondo le modalità di cui all'articolo 13, esige che l'imprese si assoggetti alla seguente procedura :

a ) presentazione di un certificato, rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro della sede sociale, attestante che l'impresa dispone per l'insieme delle sue attività del margine di solvibilità minimo conformemente all'articolo 19 della prima direttiva e che, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 di detta direttiva, l'autorizzazione permette all'impresa di esercitare la propria attività fuori dello Stato membro di stabilimento;

b ) presentazione di un certificato, rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, indicante i rami che l'impresa è abilitata ad esercitare ed attestante che tali autorità non formulano obiezioni a che l'impresa eserciti un'attività in regime di prestazione di servizi;

c ) indicazione della natura degli impegni che intende assumere nello Stato membro di prestazione dei servizi .

La procedura di cui sopra non si applica nel caso in cui un'attività che rientri nel campo della presente direttiva non sia soggetta, nello Stato membro in cui vengono assunti gli impegni, al controllo delle autorità amministrative preposte alla sorveglianza delle assicurazioni private .

2 . Ciascuno Stato membro istituisce un ricorso giurisdizionale contro il rifiuto di rilascio del certificato previsto dal paragrafo 1, lettera a ) o b ).

3 . L'impresa può iniziare la sua attività a partire dalla data certificata in cui le autorità dello Stato membro di prestazione dei servizi sono in possesso dei documenti previsti dal paragrafo 1 .

4 . Il presente articolo si applica anche nei casi in cui lo Stato membro nel cui territorio un'impresa intende assumere, in regime di prestazione di servizi, impegni secondo modalità diverse da quelle previste all'articolo 13, non subordina l'accesso a tale attività ad una autorizzazione amministrativa .

5 . Gli Stati membri non possono impedire che il contraente sottoscriva un impegno autorizzato dalla normativa dello Stato membro di stabilimento, salvo qualora sia contrario alle disposizioni di ordine pubblico dello Stato membro di prestazione dei servizi .

Articolo 15

1 . Ogni Stato membro richiede che il contraente di un contratto di assicurazione sulla vita individuale, sottoscritto in uno dei casi previsti dal titolo III, disponga di un termine tra i 14 e i 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso per rinunciare agli effetti del contratto .

La notifica della rinuncia al contratto da parte del contraente ha l'effetto di liberarlo in

futuro da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto .

Gli altri effetti giuridici e le condizioni della rinuncia sono disciplinati dalla legge applicabile al contratto, definita all'articolo 4, in particolare per quanto riguarda le modalità secondo le quali il contraente viene informato della conclusione del contratto .

2 . Gli Stati membri possono non applicare il paragrafo 1 ai contratti di durata pari o inferiore a sei mesi .

Articolo 16

La legislazione degli Stati membri prescrive che un'impresa stabilita in uno Stato membro può ivi assumere, in regime di prestazione di servizi, a partire da uno stabilimento di un altro Stato membro, almeno :

_ gli impegni previsti dall'articolo 10, se sono sottoscritti secondo le modalità dell'articolo 13;

_ gli impegni previsti dall'articolo 10 e sottoscritti secondo modalità diverse da quelle dell'articolo 13, se riguardano rami assicurativi per i quali l'impresa stabilita nel primo Stato membro non è autorizzata in tale Stato membro conformemente all'articolo 6 della prima direttiva .

Per contro, se in quest'ultimo caso l'impresa ha tale autorizzazione, il primo Stato membro può vietare questa prestazione di servizi .

Articolo 17

1 . Se l'impresa prevista dall'articolo 11 intende apportare modifiche alle indicazioni previste dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera c ), o dall'articolo 14, paragrafo 1, lettera c ), essa comunica tali modifiche alle autorità competenti dello Stato membro di prestazione dei servizi . Tali modifiche sono soggette, secondo il caso, alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 3 .

2 . Se l'impresa intende estendere la propria attività agli impegni previsti dall'articolo 10 secondo modalità diverse da quelle dell'articolo 13 o dell'articolo 14, paragrafo 4, essa è soggetta alla procedura prevista dagli articoli 11 e 12 .

3 . Se l'impresa intende estendere la propria attività agli impegni sottoscritti secondo le modalità previste dall'articolo 13 o dall'articolo 14, paragrafo 4, essa è soggetta alla procedura di cui agli articoli 11 e 14 .

Articolo 18

1 . Le imprese che in base all'articolo 13, paragrafo 3, della prima direttiva praticano il cumulo delle attività previste dall'allegato della direttiva 73/239/CEE con l'esercizio di quelle elencate all'articolo 1 della prima direttiva, possono accettare impegni in uno dei rami previsti dalla prima direttiva nel regime di prestazione di servizi contemplato all'articolo 13 della presente direttiva . Esse possono parimenti accettare impegni nel regime di prestazione di servizi, contemplato all'articolo 12, nel caso in cui il diritto dello Stato membro della prestazione lo consenta all'atto della notifica della presente direttiva o lo consenta in seguito e, fino al 31 dicembre 1995, negli altri Stati membri .

2 . Le disposizioni del presente articolo saranno riesaminate in base alla relazione redatta dalla Commissione conformemente all'articolo 39, paragrafo 2 delle prima direttiva .

Articolo 19

1 . Gli Stati membri delle prestazioni di servizi possono mantenere o introdurre delle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative, giustificate dalla preoccupazione della protezione del contraente, in particolare per quanto riguarda l'approvazione delle condizioni generali e speciali delle polizze assicurative, dei moduli ed altri stampati destinati ad essere utilizzati nei rapporti con i contraenti, delle tariffe e di qualsiasi altro documento necessario all'esercizio normale del controllo, a condizione tuttavia che le norme dello Stato membro di stabilimento siano insufficienti per assicurare il livello di protezione necessario e le condizioni imposte dallo Stato membro di prestazione dei servizi non vadano al di là di quanto necessario al riguardo .

2 . Tuttavia, per gli impegni sottoscritti secondo le modalità di cui all'articolo 13, gli Stati membri della prestazione di servizi non prevedono disposizioni che esigano l'approvazione o la comunicazione delle condizioni generali e speciali delle polizze assicurative, delle tariffe e dei moduli ed altri stampati che l'impresa intende utilizzare nei suoi rapporti con i contraenti .

3 . Allo scopo di controllare il rispetto di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative a tali impegni, essi possono esigere unicamente la comunicazione non sistematica di tali condizioni e degli altri documenti, senza che questa esigenza possa costituire per l'impresa una condizione preliminare all'esercizio della sua attività .

Articolo 20

1 . L'impresa che fornisce prestazione di servizi deve presentare alle autorità competenti dello Stato membro della prestazione di servizi tutti i documenti richiesti ai fini dell'applicazione del presente articolo, qualora tale obbligo incomba anche alle imprese ivi stabilite .

2 . Se le autorità competenti di uno Stato membro constatano che un'impresa operante in regime di prestazione

servizi nel territorio di tale Stato non rispetta le norme di legge di tale Stato membro applicabili nei suoi riguardi, esse invitano l'impresa interessata a porre fine a tale situazione irregolare .

3 . Se l'impresa in questione non si conforma all'invito di cui al paragrafo 2, le autorità competenti dello Stato membro della prestazione di servizi ne informano le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento . Queste adottano tutte le misure opportune affinché l'impresa interessata ponga fine alla situazione irregolare . La natura di tali misure è comunicata alle autorità dello Stato membro della prestazione di servizi .

Le autorità competenti dello Stato membro della prestazione di servizi possono anche rivolgersi alle autorità competenti della sede sociale dell'impresa di assicurazione qualora le prestazioni di servizi siano effettuate da una succursale o agenzia .

4 . Se, nonostante le suddette misure adottate dallo Stato membro di stabilimento o qualora tali misure risultino insufficienti o non siano state adottate affatto, l'impresa continua a violare le norme di legge vigenti nello Stato membro della prestazione di servizi, quest'ultimo, dopo averne informato le autorità di controllo dello Stato membro di stabilimento, può adottare le misure appropriate per evitare che insorgano nuove irregolarità e, se strettamente necessario, impedire che l'impresa continui ad assumere impegni in regime di prestazione di servizi nel proprio territorio . Nel caso di impegni assunti in regime di prestazione di servizi secondo modalità diverse da quelle dell'articolo 13, tali misure comprendono la revoca dell'autorizzazione prevista dall'articolo 12 . Gli Stati membri si adoperano affinché nel loro territorio sia consentito procedere alle notifiche necessarie per tali misure .

( 1 ) GU n . L 26 del 31 . 1 . 1977, pag . 14 .

5 . Le disposizioni che precedono lasciano impregiudicata la facoltà degli Stati membri di sanzionare le irregolarità commesse nel loro territorio .

6 . Se l'impresa che ha commesso l'infrazione ha uno stabilimento o possiede dei beni nello Stato membro di prestazione dei servizi, le autorità di controllo di quest'ultimo Stato possono, conformemente alla legislazione nazionale, applicare le sanzioni amministrative previste per tale infrazione nei riguardi dello stabilimento o dei beni in questione .

7 . Qualsiasi misura adottata nell'ambito dei paragrafi da 2 a 6 che comporti sanzioni o restrizioni all'esercizio della prestazione di servizi deve essere debitamente motivata e notificata all'impresa interessata . Essa può essere impugnata mediante ricorso giurisdizionale nello Stato membro in cui è stata adottata .

8 . Qualora siano state adottate misure nell'ambito dell'articolo 24 della prima direttiva, le autorità competenti dello Stato membro di prestazione dei servizi ne sono informate dalle autorità che hanno preso tali misure e adottano, quando si tratta di provvedimenti emanati a norma dei paragrafi 1 e 3 del citato articolo, le misure atte a salvaguardare gli interessi degli assicurati .

In caso di revoca dell'autorizzazione a norma dell'articolo 26 della prima direttiva, le autorità competenti dello Stato membro di prestazione dei servizi ne sono informate e adottano le misure appropriate per impedire nel proprio territorio l'ulteriore stipulazione di contratti di assicurazione da parte dello stabilimento in questione in regime di prestazione di servizi .

9 . Ogni due anni la Commissione sottopone al Consiglio una relazione da cui risulti in sintesi il numero e il tipo di casi in cui in ciascuno Stato membro, sono state notificate, a norma dell'articolo 12, decisioni di rifiuto di autorizzazione o sono state adottate misure a norma del paragrafo 4 . Gli Stati membri cooperano con la Commissione fornendole le informazioni necessarie per la stesura della relazione .

Articolo 21

In caso di liquidazione di una impresa di assicurazioni, gli impegni risultanti da un contratto concluso in regime di prestazione di servizi sono adempiuti alla stessa stregua degli impegni risultanti dagli altri contratti di assicurazione di tale impresa, a prescindere dalla nazionalità degli assicurati e dei beneficiari .

Articolo 22

1 . Quando un'operazione è presentata in regime di prestazione di servizi, il contraente, prima della sottoscrizione di qualsiasi impegno, deve essere informato del nome dello Stato membro in cui è stabilita la sede sociale, l'agenzia o la succursale con cui sarà stipulato il contratto .

2 . Il contratto o qualsiasi altro documento con cui viene accordata la copertura assicurativa nonché la proposta di assicurazione qualora essa sia vincolante per il contraente, devono indicare l'indirizzo dello stabilimento che concede la copertura nonché quello della sede sociale .

Articolo 23

Ogni stabilimento deve comunicare alla sua autorità di controllo, per le operazioni effettuate in regime di prestazione di servizi, l'importo dei premi, senza detrazione della riassicurazione, emessi per Stato membro e per ciascuno dei rami I _ VI, quali definiti nell'allegato della prima direttiva .

Tali informazioni sono fornite separatemente per gli impegni sottoscritti secondo le modalità di cui all'articolo 12 e per quelli sottoscritti conformemente alle modalità previste dall'articolo 14 .

L'autorità di controllo di ogni Stato membro comunica tali indicazioni alle autorità di controllo di ciascuno degli Stati membri della prestazione di servizi che gliele richiedano .

Articolo 24

1 . Quando la prestazione di servizi è subordinata alla concessione di un'autorizzazione da parte dello Stato membro della

prestazione di servizi, l'importo delle riserve tecniche e di quelle matematiche e le norme riguardanti la partecipazione agli utili e i valori di riscatto e di riduzione inerenti ai contratti in questione sono determinati, sotto il controllo di detto Stato membro, secondo le norme da esso stabilite o, in mancanza di norme, secondo la prassi in uso di detto Stato . La costituzione di queste riserve mediante attivi equivalenti e congrui, la localizzazione di detti attivi e l'applicazione delle norme sulla partecipazione agli utili e sui valori di riscatto e di riduzione si effettuano sotto il controllo di detto Stato membro secondo le norme o la prassi in esso vigenti .

2 . In ogni altro caso tali operazioni sono effettuate sotto il controllo dello Stato membro dello stabilimento secondo le norme o la prassi in esso vigenti .

3 . Lo Stato membro dello stabilimento vigila affinché le riserve inerenti all'insieme dei contratti che l'impresa stipula attraverso lo stabilimento in questione siano sufficienti e siano costituite da attivi equivalenti e congrui .

4 . Nel caso previsto dal paragrafo 1, lo Stato membro dello stabilimento e lo Stato membro della prestazione di servizi si scambiano tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle rispettive funzioni conformemente ai paragrafi 1 e 3 .

Articolo 25

Fatta salva un'ulteriore armonizzazione, ogni contratto di assicurazione concluso in regime di prestazione di servizi è soggetto esclusivamente alle imposte indirette e agli oneri parafiscali gravanti sui premi di assicurazione nello

Stato membro in cui l'impegno è assunto ai senti dell'articolo 2, lettera e ), nonché, per quanto riguarda la Spagna, agli oneri supplementari fissati a norma di legge a favore dell'organismo spagnolo " Consorcio de Compensacion de Seguros " per sopperire alle necessità connesse all'esercizio delle sue funzioni in materia di compensazione delle perdite dovute ad eventi straordinari verificatisi in tale Stato membro .

La legge applicabile al contratto a norma dell'articolo 4 non incide sul regime fiscale applicabile .

Fatta salva un'ulteriore armonizzazione, ciascuno Stato membro applica alle imprese che forniscono servizi nel suo territorio le disposizioni nazionali concernenti le misure destinate a garantire le riscossione delle imposte indirette e degli oneri parafiscali dovuti ai sensi del primo comma .

TITOLO IV

Disposizioni transitorie

Articolo 26

La Spagna, fino al 31 dicembre 1995, la Grecia e il Portogallo, fino al 31 dicembre 1998, beneficiano del regime transitorio seguente :

_ questi Stati possono limitare gli impegni per i quali sono lo Stato membro della prestazione a quelli sottoscritti secondo le modalità di cui all'articolo 13;

_ per quanto concerne le riserve tecniche, comprese quelle matematiche, relative a tali impegni, essi possono esigere che per il calcolo, la costituzione e la localizzazione si proceda in modo conforme alla loro legislazione nazionale .

Articolo 27

1 . Per quanto riguarda i contratti assicurativi di gruppo sottoscritti in virtù del contratto di lavoro o dell'attività professionale dell'assicurato, gli Stati membri possono limitare sino al 31 dicembre 1994 gli impegni, per i quali essi sono lo Stato membro della prestazione di servizi, a quelli sottoscritti secondo le modalità di cui all'articolo 12 .

2 . Gli Stati membri possono ritenere, per un periodo di al massimo tre anni dalla data di cui all'articolo 30, secondo comma, che l'iniziativa si considera presa dal contraente soltanto nel caso previsto dal primo trattino dell'articolo 13, paragrafo 1 .

TITOLO V

Disposizioni finali

Articolo 28

La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri collaborano strettamente per agevolare all'interno della Comunità il controllo delle assicurazioni e delle operazioni previste dalla prima direttiva .

Gli Stati membri informano la Commissione delle principali difficoltà incontrate nell'applicazione della presente direttiva, in particolare delle difficoltà che si presentano quando uno Stato membro constati un trasferimento anomalo delle attività previste dalla prima direttiva a scapito delle imprese stabilite nel suo territorio e a vantaggio di agenzie e succursali situate alla periferia di tale territorio .

La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri interessati esaminano tali difficoltà il più rapidamente possibile per trovare una soluzione adeguata .

Se del caso, la Commissione sottopone al Consiglio proposte appropriate .

Articolo 29

La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, periodicamente e per la prima volta il 20 novembre 1995, una relazione sull'evoluzione del mercato delle assicurazioni e delle operazioni esercitate in regime di libera prestazione di servizi .

Articolo 30

Gli Stati membri modificano le disposizioni nazionali conformemente alla presente direttiva nel termine di ventiquattro mesi a decorrere dalla sua notifica ( 1 ) e ne informano immediatamente la Commissione .

Le disposizioni modificate in conformità del primo comma si applicano nel termine di trenta mesi a decorrere dalla notifica della presente direttiva .

Articolo 31

Dopo la notifica della presente direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di carattere legislativo, regolamentare ed amministrativo da essi adottate nel

settore disciplinato dalla presente direttiva .

Articolo 32

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 1990 .

Per il Consiglio

Il Presidente

P . ROMITA

( 1 ) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 20 novembre 1990 .

ALLEGATO

A . Dichiarazione che deve firmare il contraente ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, secondo trattino

" Dichiaro che desidero che ( nome dell'intermediario ) mi fornisca informazioni sui contratti di assicurazione offerti da imprese stabilite in Stati membri diversi da ( Stato membro di residenza abituale del contraente ). So che tali imprese sono soggette al regime di controllo dello Stato in cui sono stabilite e non al regime di controllo di ( Stato membro di residenza abituale del contraente ). "

B . Dichiarazione che deve firmare il contraente ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2

" Prendo atto che ( nome dell'assicuratore ) è stabilito in ( Stato membro di stabilimento dell'assicuratore ) e sono conscio del fatto che la vigilanza sulle attività di tale assicuratore è di responsabilità delle autorità di controllo di ( Stato membro di stabilimento dell'assicuratore ) e non delle autorità di ( Stato membro di residenza abituale del contraente ). "