31990L0618

Direttiva 90/618/CEE del Consiglio dell'8 novembre 1990 che modifica, in particolare, per quanto riguarda l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE che coordinano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita

Gazzetta ufficiale n. L 330 del 29/11/1990 pag. 0044 - 0049
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 3 pag. 0062
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 3 pag. 0062


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 1990

che modifica, in particolare, per quanto riguarda l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE che coordinano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

( 90/618/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 57, paragrafo 2, e 66,

vista la proposta della Commissione ( 1 ),

in cooperazione con il Parlamento europeo ( 2 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ),

considerando che per sviluppare il mercato interno dell'assicurazione il Consiglio ha adottato, il 24 luglio 1973, la direttiva 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ( 4 ) ( ancora chiamata " prima direttiva ") e, il 22 giugno 1988, la direttiva 88/357/CEE relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva 73/239/CEE ( 5 ) ( ancora chiamata " seconda direttiva ");

considerando che la direttiva 88/357/CEE ha agevolato per le imprese di assicurazione con sede sociale nella Comunità la prestazione di servizi negli Stati membri, consentendo con ciò ai contraenti di rivolgersi non solo ad assicuratori stabiliti nel loro paese, ma anche ad assicuratori con sede sociale nella Comunità e stabiliti in altri Stati membri;

considerando che dal campo di applicazione delle disposizioni della direttiva 88/357/CEE in materia di libera prestazione di servizi sono stati esclusi taluni rischi per i quali le norme specifiche adottate dalle autorità degli Stati membri in considerazione della loro natura e delle loro ripercussioni sociali rendevano all'epoca inadeguata l'applicazione di tali disposizioni; che è previsto il riesame di tali disposizioni dopo un determinato periodo di applicazione della direttiva indicata;

considerando che una delle esclusioni riguardava l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, esclusa la responsabilità del vettore;

considerando tuttavia che al momento dell'adozione della direttiva di cui sopra la Commissione si è impegnata a presentare al Consiglio nei migliori termini una proposta relativa alla libera prestazione di servizi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli ( esclusa la responsabilità del vettore );

considerando che, fatte salve le disposizioni della stessa direttiva in materia di assicurazione obbligatoria, è opportuno inserire il suddetto ramo responsabilità civile auto

veicoli tra i grandi rischi, ai sensi dell'articolo 5 di detta direttiva;

considerando che è opportuno inserire tra i grandi rischi anche il ramo corpi di veicoli terrestri automotori e di veicoli terrestri diversi dai veicoli automotori;

considerando che la direttiva 88/357/CEE stabilisce che i rischi che possono essere coperti in coassicurazione comunitaria ai sensi della direttiva 78/473/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1978, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di coassicurazione comunitaria ( 1 ), sono i grandi rischi come definiti nella direttiva 88/357/CEE; che l'inclusione per effetto della presente direttiva dei rami assicurativi autoveicoli nella definizione di grandi rischi della direttiva 88/357/CEE comporta l'inclusione di questi rami nell'elenco dei rami assicurabili in coassicurazione comunitaria;

considerando che la direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità ( 2 ), modificata da ultimo dalla direttiva 90/232/CEE ( 3 ), fa perno sul sistema della carta verde e degli accordi tra uffici di assicurazione nazionali responsabilità civile autoveicoli per permettere l'eliminazione dei controlli della carta verde;

considerando che è tuttavia opportuno accordare agli Stati membri disposizioni transitorie per applicare gradualmente i provvedimenti specifici della presente direttiva in materia di grandi rischi per i suddetti rami assicurativi, anche quando i rischi formano oggetto di coassicurazione;

considerando che per preservare il corretto funzionamento del sistema della carta verde e degli accordi tra gli uffici nazionali di assicurazione è opportuno imporre alle imprese di assicurazione che assicurano la responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli in un determinato Stato membro in regime di prestazione di servizi di entrare a far parte e di contribuire al finanziamento dell'ufficio di detto Stato membro;

considerando che la direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli ( 4 ), modificata da ultimo dalla direttiva 90/232/CEE, ha invitato gli Stati membri a costituire un organismo ( fondo di garanzia ) con il compito di indennizzare le vittime di sinistri causati da veicoli non assicurati o non identificati;

considerando che è altresì opportuno imporre alle imprese di assicurazione che assicurano la responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli in uno Stato membro in regime di prestazione di servizi di entrare a far parte e contribuire al finanziamento del fondo di garanzia istituito in detto Stato membro;

considerando che le norme vigenti in taluni Stati membri in materia di copertura di rischi aggravati si applicano a tutte le imprese che coprono rischi tramite uno stabilimento ivi situato; che dette norme hanno lo scopo di garantire che il carattere obbligatorio dell'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli sia controbilanciato dalla possibilità per gli automobilisti di sottoscrivere questo tipo di assicurazione; che gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare tali norme alle imprese che operano in regime di prestazione di servizi nel loro territorio, purché esse siano giustificate dal punto di vista dell'interesse pubblico e si limitino a quanto è necessario per conseguire l'obiettivo summenzionato;

considerando che, nel settore della responsabilità civile " autoveicoli ", la tutela degli

interessi delle persone che hanno subito un danno che può dar luogo a una richiesta di indennizzo riguarda infatti chiunque e che è pertanto opportuno evitare che tali persone subiscano pregiudizi o maggiori inconvenienti quando l'impresa assicuratrice della responsabilità civile " autoveicoli " opera in regime di prestazione di servizi e non tramite uno stabilimento; che a tal fine è opportuno prevedere, nella misura in cui gli interessi delle persone in questione non sono sufficientemente tutelati dalle norme che si applicano al prestatore di servizi nello Stato membro in cui esso è stabilito, che lo Stato membro di prestazione di servizi esiga che l'impresa nomini un rappresentante residente o stabilito nel proprio territorio incaricato di raccogliere tutte le informazioni necessarie in relazione alle richieste di indennizzo e dotato di poteri sufficienti per rappresentare l'impresa rispetto a persone che hanno subito un danno che può dar luogo a una richiesta di indennizzo anche per quanto riguarda il versamento di tali indennizzi, e per rappresentarla o, se necessario, per farla rappresentare dinanzi ai tribunali e alle autorità di detto Stato membro in merito a tali indennizzi;

considerando che tale rappresentante può essere incaricato di rappresentare l'impresa dinanzi alle competenti autorità dello Stato membro di prestazione di servizi per quanto concerne il controllo dell'esistenza e della validità della polizza di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli;

considerando che è opportuno prevedere una procedura elastica che consenta di valutare la reciprocità con i paesi terzi su una base comunitaria; che tale procedura non ha lo scopo di chiudere i mercati finanziari della Comunità ma _ poiché la Comunità si propone di conservare i suoi mercati finanziari aperti al resto del mondo _ di migliorare la liberalizzazione dei mercati finanziari globali nei

paesi terzi; che, pertanto, la presente direttiva prevede procedure di negoziazione con paesi terzi o, in ultima istanza, la possibilità di prendere misure consistenti nella sospensione di nuove richieste di autorizzazione o nella limitazione di nuove autorizzazioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva si intende per :

a ) veicolo : un veicolo come definito dall'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 72/166/CEE;

b ) ufficio : un ufficio nazionale di assicurazione come definito dall'articolo 1, paragrafo 3 della direttiva 72/166/CEE;

c ) fondo di garanzia : l'organismo di cui all'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 84/5/CEE;

d ) impresa madre : un'impresa madre come definita agli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE ( 1 );

e ) impresa figlia : un'impresa figlia come definita agli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE; qualsiasi impresa figlia di un'impresa figlia si considera primenti figlia dell'impresa madre che è alla testa di tali imprese .

Articolo 2

Nell'articolo 5, lettera d ), punto iii ), primo comma della direttiva 73/239/CEE, la frase " i rischi classificati nei rami 8, 9, 13 e 16 del punto A dell'allegato " è sostituita dalla frase seguente :

" i rischi classificati nei rami 3, 8, 9, 10, 13 e 16 del punto A dell'allegato ".

Articolo 3

1 . L'intestazione del titolo III della direttiva 73/239/CEE è sostituita dal seguente testo :

" TITOLO III A

Norme applicabili alle agenzie o succursali stabilite all'interno della Comunità e dipendenti da imprese la cui sede sociale si trova fuori della Comunità "

2 . Dopo l'articolo 29 della direttiva 73/239/CEE è inserito il seguente titolo :

" TITOLO III B

Norme applicabili alle imprese figlie di imprese madri soggette alla legislazione di un paese terzo e alle acquisizioni di partecipazioni da parte di siffatte imprese madri "

Articolo 4

Il titolo III B della direttiva 73/239/CEE è completato dai seguenti articoli 29 bis e 29 ter :

" Articolo 29 bis

Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione :

a ) di ogni autorizzazione concessa ad una impresa figlia diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo . La Commissione ne informa il comitato per le assicurazioni che sarà istituito dal Consiglio su proposta della Commissione;

b ) di ogni acquisizione, da parte di siffatta impresa madre, di una partecipazione in un'impresa di assicurazione della Comunità atta a rendere quest'ultima sua impresa figlia . La Commissione informa al riguardo il comitato per le assicurazioni che sarà istituito dal Consiglio su proposta della Commissione .

Quando viene concessa l'autorizzazione ad un'impresa figlia diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, la struttura del gruppo deve essere specificata nella notifica che le autorità competenti inviano alla Commissione .

Articolo 29 ter

1 . Gli Stati membri informano la Commissione delle difficoltà di carattere generale incontrate dalle proprie imprese di assicurazione nello stabilimento o nell'esercizio dell'attività in un paese terzo .

2 . La Commissione elabora, per la prima volta almeno sei mesi prima dell'applicazione della presente direttiva e quindi periodicamente, una relazione che esamini il trattamento, ai sensi dei paragrafi 3 e 4, riservato nei paesi terzi alle imprese di assicurazione della Comunità per quanto riguarda lo stabilimento e l'esercizio delle attività assicurative, nonché l'acquisizione di partecipazioni in imprese di assicurazione di paesi terzi . La Commissione presenta tali relazioni al Consiglio, accompagnandole, eventualmente, con adeguate proposte .

3 . Qualor

sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 2 o di altre informazioni, la Commissione accerti che un paese terzo non concede alle imprese di assicurazione comunitarie un effettivo accesso al mercato, paragonabile a quello concesso dalla Comunità alle imprese di assicurazione di tale paese terzo, essa può

presentare al Consiglio proposte per ottenere l'adeguato mandato per negoziare possibilità di concorrenza paragonabili per le imprese di assicurazione comunitarie . Il Consiglio decide a maggioranza qualificata .

4 . Se la Commissione constata, in base alle relazioni di cui al paragrafo 2 oppure in base ad altre informazioni, che in un paese terzo le imprese di assicurazione comunitarie non fruiscono del trattamento nazionale atto a offrire loro le stesse possibilità di concorrenza garantite alle imprese di assicurazione nazionali e che le condizioni per un effettivo accesso al mercato non sono soddisfatte, essa può aprire negoziati per porre rimedio a questa situazione .

Nei casi previsti al primo comma del presente paragrafo, si può anche decidere in qualsiasi momento, oltre l'avvio dei negoziati, secondo la procedura stabilita nell'atto che istituisce il comitato per le assicurazioni menzionato all'articolo 29 bis, che le autorità competenti degli Stati membri limitino o sospendano le loro decisioni nei confronti di :

_ domande di autorizzazione già presentate al momento della decisione o presentate successivamente, e

_ acquisizioni di partecipazioni da parte di imprese madri dirette o indirette disciplinate dal diritto del paese terzo in questione .

La durata dei provvedimenti in questione non può superare tre mesi .

Prima dello scadere del termine di tre mesi e in base all'esito dei negoziati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere che le misure adottate continuano ad essere applicabili .

Una tale limitazione o sospensione non può applicarsi alla creazione di imprese figlie da parte di imprese di assicurazione o di loro imprese figlie debitamente autorizzate nella Comunità, né all'acquisizione di partecipazioni da parte di tali imprese o affiliate in un'impresa di assicurazione comunitaria .

5 . Allorché la Commissone abbia eseguito uno degli accertamenti di cui ai paragrafi 3 e 4, gli Stati membri la informano a sua richiesta :

a ) di ogni domanda di autorizzazione di un'impresa figlia diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto del paese terzo in questione;

b ) di ogni progetto di acquisizione di una partecipazione da parte di siffatta impresa in un'impresa di assicurazione della Comunità, atta a rendere quest'ultima una sua impresa figlia .

Quest'obbligo di informazione cessa appena sia concluso un accordo con il paese terzo di cui al paragrafo 3 o 4 o quando non si applichino più le misure di cui al paragrafo 4, secondo e terzo comma .

6 . Le misure adottate in forza del presente articolo devono essere conformi agli obblighi derivanti per la Comunità da eventuali accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, applicabili all'accesso all'attività delle imprese di assicurazione e al relativo esercizio . "

Articolo 5

Nell'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma della direttiva 88/357/CEE sono soppressi il secondo e terzo trattino .

Articolo 6

Nel titolo III della direttiva 88/357/CEE viene inserito il seguente articolo :

" Articolo 12 bis

1 . Il presente articolo si applica quando un' impresa, tramite uno stabilimento situato in uno Stato membro, copre un rischio, diverso dalla responsabilità civile del vettore, classificato nel ramo 10 del punto A dell'allegato della direttiva 73/239/CEE situato in un altro Stato membro .

2 . Lo Stato membro della prestazione di servizi esige che l'impresa entri a far parte e contribuisca al finanziamento del suo ufficio nazionale d'assicurazione e del suo fondo nazionale di garanzia .

Tuttavia per i rischi coperti in regime di prestazione di servizi l'impresa sarà tenuta soltanto ad effettuare un pagamento o a versare un contributo all'ufficio e al fondo dello Stato memb

di prestazione di servizi, calcolato sulla stessa base utilizzata per le imprese che coprono i rischi del ramo 10 diversi dalla responsabilità civile del vettore, tramite uno stabilimento situato in detto Stato membro, con riferimento all'importo dei premi per detto ramo nello stesso Stato membro o al numero di rischi in tale ramo coperti nello Stato membro medesimo .

3 . La presente direttiva non osta all'obbligo per un'impresa di assicurazione in regime di prestazione di servizi di rispettare le norme dello Stato membro della prestazione di servizi, relative alla copertura di rischi aggravati, che si applichino alle imprese stabilite .

4 . Lo Stato membro della prestazione di servizi esige che l'impresa garantisca che le persone che chiedono un indennizzo in seguito a sinistri verificatisi nel suo territorio non si trovino in una situazione meno favorevole per il fatto che l'impresa copre un rischio, diverso dalla responsabilità civile del vettore, del ramo 10 in regime di prestazione di servizi invece che tramite uno stabilimento in detto Stato membro .

A tal fine, lo Stato membro della prestazione di servizi esige che l'impresa nomini un rappresentante residente o stabilito nel proprio territorio incaricato di raccogliere tutte le informazioni necessarie in relazione alle richieste di indennizzo e dotato di poteri sufficienti per rappresentare l'impresa rispetto a persone

che hanno subito un danno che può dar luogo ad una richiesta di indennizzo, anche per quanto riguarda il versamento di tali indennizzi, e per rappresentarla o, se necessario, per farla rappresentare dinanzi ai tribunali e alle autorità di detto Stato membro in relazione a detti indennizzi .

Parimenti, il rappresentante può essere chiamato a rappresentare l'impresa dinanzi alle autorità competenti dello Stato della prestazione di servizi per quanto riguarda la verifica dell'esistenza e della validità della polizza di assicurazione sulla responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli .

Lo Stato membro della prestazione di servizi non può esigere che la persona designata svolga per conto dell'impresa che l'ha nominata attività diverse da quelle indicate nel secondo e terzo comma . Tale persona non si occupa di assicurazione diretta per conto della suddetta impresa .

La nomina di tale rappresentante non costituisce di per sé apertura di succursale o di agenzia ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b ) della direttiva 73/239/CEE e il rappresentante non costituisce uno stabilimento ai sensi dell'articolo 2, lettera c ) della presente direttiva . "

Articolo 7

Negli articoli 15, paragrafo 1 e 16, paragrafo 1 della direttiva 88/357/CEE è aggiunto il seguente comma :

" Ciascuno Stato membro nel cui territorio un'impresa intende coprire, in prestazione di servizi, i rischi del ramo 10 diversi dalla responsabilità civile del vettore, può esigere che l'impresa :

_ notifichi nome e indirizzo del proprio rappresentante responsabile delle richieste di indennizzo di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 4;

_ presenti una dichiarazione da cui risulti che essa è divenuta membro dell'ufficio nazionale e del fondo nazionale di garanzia dello Stato membro della prestazione di servizi . "

Articolo 8

Nell'articolo 21, paragrafo 2 della direttiva 88/357/CEE va aggiunto il seguente comma :

" Ciascuno Stato membro può esigere che il nome e l'indirizzo del rappresentante dell'impresa di assicurazione figurino anche nei summenzionati documenti . "

Articolo 9

Nell'articolo 22, della direttiva 88/357/CEE, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo :

" 1 . Ogni stabilimento deve comunicare alla sua autorità di controllo, per le operazioni effettuate in regime di prestazione di servizi, l'importo dei premi emessi, senza detrazione di riassicurazione, suddiviso per Stati membri e per gruppi di rami . I gruppi di rami sono così definiti :

_ infortuni e malattia ( 1 e 2 ),

_ assicurazione auto ( 3, 7 e 10; le forme relative al ramo 10, esclusa la responsabilità civile del vettore, saranno specificate ),

_ incendio e altri danni subiti dai beni ( 8 e 9 ),

_ assicurazioni aeronautica, marittima e trasporti ( 4, 5, 6, 7, 11 e 12 ),

_ RC generale ( 13 ),

_ credito e cauzione ( 14 e 15 ),

_ altri rami ( 16, 17 e 18 ).

L'autorità di controllo di ciascuno Stato membro comunica queste indicazioni all'autorità di controllo di ciascuno degli Stati membri di prestazione di servizi . "

Articolo 10

1 . Nell'articolo 27, paragrafo 1 della direttiva 88/357/CEE, l'ultimo comma è sostituito con il seguente :

" La deroga accordata a decorrere dal 1o gennaio 1995 si applica solo ai contratti relativi a rischi classificati nei rami 3, 8, 9, 10, 13 e 16 e situati esclusivamente in uno dei quattro Stati membri che beneficiano delle disposizioni transitorie . "

Articolo 11

In deroga all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 88/357/CEE, in caso di un grande rischio ai sensi dell'articolo 5, lettera d ), della direttiva 73/239/CEE, classificato nel ramo 10, diverso dalla responsabilità civile del vettore, lo Stato membro della prestazione di servizi può far sì che :

_

l'importo delle riserve tecniche che si riferiscono al contratto in questione sia determinato, con il controllo delle autorità dello Stato membro, conformemente alle norme di quest'ultimo o, in mancanza, conformemente alla prassi in esso vigente, fino alla data entro cui lo Stato membro deve conformarsi alla direttiva che coordina i conti annuali delle imprese di assicurazione;

_ la costituzione di queste riserve con attivi equivalenti e congrui si effettui sotto il controllo delle autorità dello Stato membro conformemente alle norme o prassi in esso vigenti, fino alla notifica della terza direttiva sull'assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita;

_ la localizzazione degli attivi di cui al secondo trattino si effettua sotto il controllo delle autorità dello Stato membro conformemente alle norme o prassi in esso vigenti, fino alla data entro cui gli Stati membri devono conformarsi alla terza direttiva sull'assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita .

Articolo 12

Gli Stati membri modificano le disposizioni nazionali conformemente alla presente direttiva nel termine di 18 mesi a decorrere dalla sua notifica ( 1 ). Essi ne informano immediatamente la Commissione .

Le disposizioni modificate in conformità del primo comma sono applicate nel termine di 24 mesi dalla notifica della presente direttiva .

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 1990 .

Per il Consiglio

Il Presidente

P . ROMITA

( 1 ) GU n . C 65 del 15 . 3 . 1989, pag . 6, e

GU n . C 180 del 20 . 7 . 1990, pag 6 .

( 2 ) GU n . C 68 del 19 . 3 . 1990, pag . 85, e decisione del 10 ottobre 1990 ( non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale ).

( 3 ) GU n . C 194 del 31 . 7 . 1989, pag . 3 .

( 4 ) GU n . L 228 del 16 . 8 . 1973, pag . 3 .

( 5 ) GU n . L 172 del 4 . 7 . 1988, pag . 1 .

( 1 ) GU n . L 151 del 7 . 6 . 1978, pag . 25 .

( 2 ) GU n . L 103 del 2 . 5 . 1972, pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 129 del 19 . 5 . 1990, pag . 33 .

( 4 ) GU n . L 8 dell'11 . 1 . 1984, pag . 17 .

( 1 ) GU n . L 193 del 18 . 7 . 1983, pag . 1 .

( 1 ) La presente direttiva è stata notificata il 20 novembre 1990 .