31990L0488

Direttiva 90/488/CEE del Consiglio del 17 settembre 1990 che modifica la direttiva 87/404/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di recipienti semplici a pressione

Gazzetta ufficiale n. L 270 del 02/10/1990 pag. 0025 - 0025
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 19 pag. 0250
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 19 pag. 0250


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 settembre 1990

che modifica la direttiva 87/404/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di recipienti semplici a pressione

(90/488/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 87/404/CEE (4) prevede un'armonizzazione totale dei recipienti semplici a pressione fabbricati in serie;

considerando che la direttiva 87/404/CEE richiede un esame CE del tipo per i recipienti in questione in assenza di norme armonizzate; che tali norme non saranno disponibili alla data d'attuazione della direttiva;

considerando che la direttiva 87/404/CEE non ha previsto un periodo transitorio durante il quale sia autorizzata l'immissione sul mercato di scorte di recipienti fabbricati in base alle normative nazionali ancora in applicazione prima delle date d'attuazione della direttiva stessa;

considerando che i produttori devono disporre del tempo necessario per l'applicazione del procedimento di esame CE del tipo e che è necessario fissare un periodo transitorio per permettere l'immissione sul mercato di scorte di recipienti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 87/404/CEE è aggiunto il comma seguente:

« Gli Stati membri ammettono per il periodo fino al 1o luglio 1992 l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di recipienti conformi alla normativa in vigore sul loro territorio prima della data d'attuazione della presente direttiva. »

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o luglio 1991. Essi ne informano la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 17 settembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. ROMITA

(1) GU n. C 13 del 19. 1. 1990, pag. 7.

(2) GU n. C 149 del 18. 6. 1990, pag. 145 e decisione del 12 settembre 1990 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. C 168 del 10. 7. 1990, pag. 2.

(4) GU n. L 220 dell'8. 8. 1987, pag. 48.