31990L0119

Direttiva 90/119/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa all'ammissione alla riproduzione dei suini ibridi riproduttori

Gazzetta ufficiale n. L 071 del 17/03/1990 pag. 0036 - 0036
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 32 pag. 0084
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 32 pag. 0084


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 5 marzo 1990

relativa all'ammissione alla riproduzione dei suini ibridi riproduttori

(90/119/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1989, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (1), in particolare l'articolo 8,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la direttiva 88/661/CEE intende in particolare liberalizzare gradualmente gli scambi intracomunitari di suini ibridi riproduttori; che, a tal fine, è necessario procedere ad un'armonizzazione complementare per quanto concerne l'ammissione di questi animali alla riproduzione;

considerando che le disposizioni sull'ammissione alla riproduzione riguardano sia gli animali che il loro sperma, i loro ovuli ed i loro embrioni;

considerando che, a tale proposito, occorre evitare che disposizioni nazionali sull'ammissione alla riproduzione dei suini ibridi riproduttori, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni costituiscano un divieto, una restrizione od un ostacolo agli scambri intracomunitari, nel caso della monta naturale, della fecondazione artificiale o del prelievo di ovuli o di embrioni;

considerando che non devono sussistere divieti, restrizioni od ostacoli in materia di riproduzione per le femmine ed i maschi ibridi riproduttori, il loro sperma, i loro ovuli ed i loro embrioni;

considerando che la prescrizione, secondo cui lo sperma, gli ovuli e gli embrioni devono essere manipolati da personale ufficialmente riconosciuto può offrire le garanzie necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo perseguito;

considerando che, data la situazione particolare esistente in Spagna ed in Portogallo, occorre prevedere una proroga del termine per l'attuazione della presente direttiva in tali Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri provvedono affinché, fatte salve le norme di polizia sanitaria, non venga vietata, limitata od ostacolata:

- l'ammissione alla riproduzione delle femmine ibride riproduttrici;

- l'ammissione alla monta naturale dei maschi ibridi riproduttori;

- l'ammissione alla fecondazione artificiale dei maschi ibridi riproduttori i cui ascendenti sono stati sottoposti ad un controllo delle attitudini e ad una valutazione del valore genetico;

- l'utilizzazione dello sperma degli animali di cui al terzo trattino;

- l'ammissione, ai fini del controllo ufficiale, di maschi ibridi riproduttori o l'utilizzazione del loro sperma entro i limiti quantitativi necessari all'esecuzione della prova delle attitudini e della valutazione del loro valore genetico;

- l'utilizzazione degli ovuli e degli embrioni ottenuti da femmine ibride riproduttrici.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché, fatte salve le norme di polizia sanitaria, lo sperma, gli ovuli e gli embrioni, per poter essere commercializzati, siano raccolti, trattati e conservati da un centro o da personale ufficialmente riconosciuti.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolarmentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Tuttavia, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese beneficiano di un periodo supplementare di due anni per conformarsi alla presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 5 marzo 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. WALSH

(1) GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 36.