90/445/CEE: Decisione della Commissione, del 26 luglio 1990, riguardante le condizioni zoosanitarie e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche dalla Turchia
Gazzetta ufficiale n. L 228 del 22/08/1990 pag. 0028 - 0030
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 33 pag. 0202
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 33 pag. 0202
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1990 riguardante le condizioni zoosanitarie e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche dalla Turchia (90/445/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE (2), in particolare l'articolo 16, considerando che, in seguito ad una missione veterinaria della Comunità e a informazioni date dalle autorità veterinarie turche, risulta che le condizioni zoosanitarie dei solipedi domestici in Turchia è generalmente soddisfacente, in particolare per quanto si riferisce a malattie trasmissibili attraverso le carni; che tuttavia la morva può essere presente nei solipedi domestici di tale paese destinati alla macellazione; considerando che è auspicabile predisporre misure per proteggere le carni dei solipedi domestici per quanto si riferisce alla morva; che le autorità veterinarie turche hanno assicurato ufficialmente che tali misure saranno applicate dai veterinari ufficiali conformemente alla regolamentazione turca e che i solipedi domestici saranno identificati positivamente; considerando che è necessario limitare le importazioni alle regioni approvate; considerando che la autorità veterinarie turche hanno assicurato che nessun solipede sarà spostato nelle province riconosciute senza che sia sottoposto a una prova della malleina con risultato negativo; considerando che occorre adeguare le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria in funzione della situazione zoosanitaria del paese terzo in questione; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. Le spedizioni di carni fresche di solipedi domestici autorizzate dagli Stati membri in provenienza dalle seguenti province della Turchia: Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat e Kirikkale, devono rispettare i requisiti prescritti in un certificato zoosanitario conforme all'allegato, certificato che deve accompagnare ciascuna spedizione. 2. Gli Stati membri non autorizzano l'importazione dalla Turchia di categorie di carni fresche diverse da quelle citate al paragrafo 1. Articolo 2 La presente decisione non si applica alle importazioni di ghiandole e organi autorizzate dal paese di destinazione a scopi di lavorazione farmaceutica. Articolo 3 La presente decisione si applica a decorrere dal 1º settembre 1990. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. (2) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13. ALLEGATO CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA relativo a carni fresche (1) di solipedi domestici destinate a essere spedite nella Comunità economica europea Paese di destinazione: Riferimento al certificato di sanità (2): Paese esportatore: Turchia Ministero: Servizio: Riferimento: (Facoltativo) I. Identificazione delle carni: Carni di solipedi domestici: (Specie animale) Natura dei pezzi (tagli): Natura degli imballaggi: Numero dei pezzi o delle unità d'imballaggio: Peso netto: II. Provenienza delle carni: Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) macello(i) riconosciuto(i): Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) laboratorio(ri) di sezionamento riconosciu- to(i): III. Destinazione delle carni: Le carni sono spedite da: (Luogo di spedizione) a: (Paese e luogo di destinazione) Con il seguente mezzo di trasporto (3): Nome e indirizzo dello speditore: Nome e indirizzo del destinatario: IV. Attestato di polizia sanitaria: Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte derivano da animali che: - sono nati, sono stati allevati e macellati nel territorio della Turchia e che, nei precedenti sei mesi ovvero dal momento della nascita, hanno soggiornato in una o più delle seguenti province: Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat e Kirikkale; - sono stati trasportati al macello provvisti di un certificato di sanità e di provenienza; - recano, a norma di legge, un marchio che ne indica la regione di provenienza; - sono stati sottoposti a una prova intradermica della malleina, effettuata da un veterinario ufficiale conformemente alle norme del servizio veterinario turco, con risultati negativi, entro i 15 giorni che precedono la macellazione e, - dopo aver subito la prova della malleina, non sono stati in contatto con animali non conformi alle condizioni richieste per l'esportazione delle relative carni nella Comunità prima di essere stati macellati. 1.2.3 // // Fatto a , // il // // (Luogo) // (Data) 1.2 // // Bollo (Firma del veterinario ufficiale) (Nome, in lettere maiuscole, titolo e qualifiche del firmatario) (1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di solipedi domestici che non hanno subito alcun trattamento per garantire la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni refrigerate e congelate. (2) Facoltativo quando il paese destinatario autorizza l'importazione di carni fresche per usi diversi dal consumo umano, in applicazione dell'articolo 19, lettera a) della direttiva 72/462/CEE. (3) Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.