31989R4064

Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese /* RETTIFICA - NUOVA PUBBLICAZIONE INTEGRALE IN GU L 257/90 P 13 */

Gazzetta ufficiale n. L 395 del 30/12/1989 pag. 0001 - 0012
edizione speciale finlandese: pag. 0082
edizione speciale svedese/ pag. 0016


REGOLAMENTO (CEE) N. 4064/89 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1989 relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 87 e 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

(1) considerando che, per la realizzazione delle finalità del trattato che istituisce la Comunità economica europea, l'articolo 3, lettera f) assegna come obiettivo alla Comunità il compito di creare «un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune»;

(2) considerando che tale obiettivo risulta essenziale nella prospettiva del completamento del mercato interno previsto per il 1992 e del suo ulteriore approfondimento;

(3) considerando che la soppressione delle frontiere interne porta e porterà ad una serie di notevoli ristrutturazioni delle imprese nella Comunità, specie sotto forma di operazioni di concentrazione;

(4) considerando che un'evoluzione di questo tipo deve essere valutata positivamente in quanto corrisponde alle esigenze di una concorrenza dinamica e può aumentare la competitività dell'industria europea, migliorare le condizioni della crescita ed elevare il tenore di vita nella Comunità;

(5) considerando, tuttavia, che è necessario garantire che il processo di ristrutturazione non comporti un pregiudizio durevole per la concorrenza; che il diritto

comunitario deve pertanto contenere disposizioni

applicabili alle operazioni di concentrazione che possono ostacolare in modo rilevante la concorrenza effettiva nel mercato comune o in una sua parte essenziale;

(6) considerando che gli articoli 85 e 86, pur potendo essere applicati secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia a talune concentrazioni, non sono tuttavia sufficienti a coprire tutte le operazioni che rischiano di rivelarsi incompatibili con il regime di concorrenza non falsata contemplato dal trattato;

(7) considerando quindi che occorre creare uno strumento giuridico nuovo sotto forma di regolamento che consenta un controllo effettivo di tutte le operazioni di concentrazione in funzione della loro incidenza sulla struttura di concorrenza nella Comunità e che sia il solo applicabile a tali concentrazioni;

(8) considerando che questo regolamento deve pertanto essere basato non soltanto sull'articolo 87, ma principalmente sull'articolo 235 del trattato, ai sensi del quale la Comunità può dotarsi dei poteri d'azione aggiuntivi necessari a realizzare i suoi obiettivi, anche per quanto riguarda le concentrazioni sui mercati dei prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato;

(9) considerando che le disposizioni da adottare nel presente regolamento devono applicarsi alle modifiche strutturali importanti il cui effetto sul mercato si estende oltre le frontiere nazionali di uno Stato membro;

(10) considerando che occorre pertanto definire il campo d'applicazione del presente regolamento in funzione dell'estensione geografica dell'attività delle imprese interessate e limitarlo mediante soglie quantitative per coprire le operazioni di concentrazione che rivestono dimensione comunitaria; che, al termine di una fase iniziale di applicazione di questo regolamento, occorre rivedere tali soglie alla luce dell'esperienza acquisita;

(11) considerando che ci si trova di fronte ad una operazione di concentrazione di dimensione comunitaria quando il fatturato complessivo delle imprese interes-

sate supera, sia sul piano mondiale che nella Comunità, determinati livelli e quando almeno due delle imprese interessate hanno il proprio campo esclusivo o essenziale di attività in uno Stato membro diverso o quando, benché le imprese in questione operino principalmente in un unico e medesimo Stato membro, almeno una di esse svolge attività di portata notevole in almeno un altro Stato membro; che tale ipotesi ricorre altresì quando le concentrazioni sono attuate da imprese che non hanno nella Comunità il loro campo principale di attività, ma vi svolgono attività sostanziali;

(12) considerando che, nel regime da instaurare per un controllo delle concentrazioni e fatto salvo l'articolo 90, paragrafo 2 del trattato, occorre rispettare il principio di non discriminazione tra settori pubblico e privato; che ne risulta, nel settore pubblico, che per il calcolo del fatturato di un'impresa che partecipa alla concentrazione si deve tener conto delle imprese che costituiscono un insieme economico dotato di un potere decisionale autonomo, indipendentemente dalla detenzione del capitale o dalle norme di controllo amministrativo che sono loro applicabili;

(13) considerando che occorre stabilire se le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria siano compatibili o meno con il mercato comune in funzione della necessità di preservare e sviluppare una concorrenza effettiva nel mercato comune; che, ciò facendo, la Commissione deve procedere alla valutazione nell'ambito generale della realizzazione degli obiettivi fondamentali di cui all'articolo 2 del trattato, compreso quello del rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità di cui all'articolo 130 A del trattato;

(14) considerando che il presente regolamento deve sancire il principio secondo cui le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria, che creano o rafforzano una posizione, a causa della quale risulti ostacolata in modo rilevante una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una sua parte sostanziale, devono essere dichiarate incompatibili con il mercato comune;

(15) considerando che le operazioni di concentrazione possono essere presunte compatibili con il mercato comune qualora, data la modesta quota di mercato delle imprese partecipanti, non siano tali da ostacolare la concorrenza effettiva; che, in particolare, fatti salvi gli articoli 85 e 86 del trattato, è ammessa tale presunzione qualora la quota di mercato delle imprese interessate non sia superiore al 25 % né nel mercato comune né in una sua parte sostanziale;

(16) considerando che la Commissione deve essere incaricata di prendere tutte le decisioni intese a stabilire se le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria siano compatibili o meno con il mercato comune, nonché le decisioni intese a ripristinare una concorrenza effettiva;

(17) considerando che per garantire una sorveglianza efficace occorre obbligare le imprese a notificare preventivamente le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria, nonché a sospenderne la realizzazione per un periodo limitato, pur rendendo possibile la proroga della sospensione o la sua deroga in caso di necessità; che, nell'interesse della sicurezza giuridica, la validità delle transazioni deve nondimeno essere tutelata se necessario;

(18) considerando che è opportuno prevedere i termini entro i quali la Commissione è tenuta ad avviare una procedura nei confronti di una operazione di concentrazione notificata, nonché i termini entro i quali la Commissione deve pronunciarsi in via definitiva sulla compatibilità o incompatibilità col mercato comune di un'operazione di questo tipo;

(19) considerando che è opportuno sancire il diritto delle imprese partecipanti ad essere sentite dalla Commissione una volta avviata la procedura; che occorre anche dare ai membri degli organi di direzione o di vigilanza e ai rappresentanti riconosciuti dai lavoratori delle imprese interessate, nonché ai terzi che dimostrano di avervi un interesse legittimo, l'occasione di essere ascoltati;

(20) considerando che è opportuno che la Commissione agisca in stretto e costante collegamento con le autorità competenti degli Stati membri raccogliendone le osservazioni e informazioni;

(21) considerando che, ai fini del presente regolamento e secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la Commissione deve ottenere l'assistenza degli Stati membri e disporre inoltre del potere di esigere le informazioni e di procedere agli accertamenti necessari per la valutazione delle operazioni di concentrazione;

(22) considerando che l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento deve poter essere assicurata mediante ammende e penalità di mora; che al riguardo è opportuno attribuire alla Corte di giustizia, in conformità dell'articolo 172 del trattato, una competenza giurisdizionale anche di merito;

(23) considerando che il presupposto per definire la nozione di concentrazione è che riguarda unicamente le operazioni che si concludono con una modifica duratura della struttura delle imprese partecipanti; che occorre quindi escludere dal campo di applicazione del presente regolamento le operazioni il cui oggetto od effetto consiste nel coordinamento del comportamento concorrenziale di imprese indipendenti, operazioni che debbono essere esaminate alla luce delle disposizioni appropriate degli altri regolamenti d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato; che questa distinzione va operata segnatamente in caso di creazione di imprese comuni;

(24) considerando che non esiste coordinamento del comportamento concorrenziale ai sensi del presente regolamento quando due o più imprese convengono di acquisire in comune il controllo di una o più imprese, a

condizione che l'operazione abbia lo scopo e l'effetto di ripartire fra esse questa imprese o i loro patrimoni;

(25) considerando che l'applicazione del presente regolamento non è esclusa quando le imprese partecipanti accettano restrizioni che sono direttamente legate e necessarie alla realizzazione dell'operazione di concentrazione;

(26) considerando che è opportuno conferire alla Commissione, lasciando impregiudicato il controllo della Corte di giustizia, una competenza esclusiva per l'applicazione del presente regolamento;

(27) considerando che gli Stati membri non possono applicare la legislazione nazionale sulla concorrenza alle operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria, a meno che ciò non sia previsto dal presente regolamento; che occorre limitare i relativi poteri delle autorità nazionali ai casi in cui, in mancanza dell'intervento della Commissione, una concorrenza effettiva rischi di essere ostacolata in modo significativo nel territorio di uno Stato membro, e in cui gli interessi di concorrenza di questo Stato membro non potrebbero essere sufficientemente tutelati se non grazie al presente regolamento; che gli Stati membri interessati devono intervenire rapidamente in tali circostanze; che il presente regolamento non può fissare una scadenza unica per l'adozione delle misure rese necessarie dalla diversità delle legislazioni nazionali;

(28) considerando anche che l'applicazione esclusiva del presente regolamento alle operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria lascia impregiudicato l'articolo 223 del trattato e non osta a che gli Stati membri prendano misure appropriate per assicurare la protezione di interessi legittimi diversi da quelli che sono presi in considerazione nel presente regolamento, dal momento che queste misure sono compatibili con i principi generali e le altre disposizioni del diritto comunitario;

(29) considerando che le operazioni di concentrazione che non sono previste dal presente regolamento rientrano in linea di massima nella competenza degli Stati membri; che occorre tuttavia riservare alla Commissione il potere di intervenire, su richiesta di uno Stato membro interessato, nei casi in cui una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo rilevante nel territorio di questo Stato membro;

(30) considerando che occorre prestare attenzione alle condizioni in cui si realizzano nei paesi terzi le operazioni di concentrazione alle quali partecipano le imprese della Comunità e che occorre altresì prevedere la possibilità per la Commissione di ricevere dal Consiglio un mandato di negoziazione appropriato allo scopo di ottenere un trattamento non discriminatorio per le imprese della Comunità;

(31) considerando infine che il presente regolamento non pregiudica assolutamente i diritti collettivi dei lavoratori quali sono riconosciuti nelle imprese interessate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutte le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria come definite al paragrafo 2, fatto salvo l'articolo 22.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, un'operazione di concentrazione è di dimensione comunitaria:

a) quando il fatturato totale realizzato a livello mondiale da tutte le imprese interessate è superiore a 5 miliardi di ecu, e

b) quando il fatturato totale realizzato individualmente nella Comunità da almeno due delle imprese partecipanti all'operazione di concentrazione è superiore a 250 milioni di ecu,

salvo che ciascuno delle imprese che procedono all'operazione di concentrazione realizzi oltre i due terzi del suo fatturato totale nella Comunità all'interno di un solo e medesimo Stato membro.

3. Le soglie definite al paragrafo 2 sono riesaminate, entro la fine del quarto anno successivo all'adozione del presente regolamento, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 2

Valutazione delle operazioni di concentrazione

1. Le operazioni di concentrazione di cui al presente regolamento sono valutate in relazione alle seguenti disposizioni per stabilire se siano compatibili o meno con il mercato comune.

In tale valutazione la Commissione tiene conto:

a) della necessità di preservare e sviluppare una concorrenza effettiva nel mercato comune alla luce segnatamente della struttura di tutti i mercati interessati e della concorrenza reale o potenziale di imprese situate all'interno o esterno della Comunità;

b) della posizione sul mercato delle imprese partecipanti, del loro potere economico e finanziario, delle possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi, dell'esistenza di diritto o di fatto di ostacoli all'entrata, dall'andamento dell'offerta e della domanda dei prodotti e dei servizi in questione, degli interessi dei consumatori intermedi e finali, nonché dell'evoluzione del progresso tecnico ed economico purché essa sia a vantaggio del consumatore e non ostacoli la concorrenza.

2. Le operazioni di concentrazione che non creano o non rafforzano una posizione dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, devono essere dichiarate compatibili con il mercato comune.

3. Le operazioni di concentrazione che creano o rafforzano una posizione dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, devono essere dichiarate incompatibili con il mercato comune.

Articolo 3

Definizione della concentrazione

1. Si ha un'operazione di concentrazione:

a) quando due o più imprese precedentemente indipendenti procedono ad una fusione, oppure

b) quando:

- una o più persone che già detengono il controllo di almeno un'impresa o

- di una o più imprese,

acquisiscono direttamente od indirettamente, sia tramite acquisto di partecipazioni nel capitale o di elementi del patrimonio, sia tramite contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell'insieme o di parti di una o più imprese.

2. Le operazioni, compresa la creazione di un'impresa comune, che abbiano come oggetto o per effetto di coordinare il comportamento concorrenziale di imprese indipendenti non sono considerate come determinanti una concentrazione ai sensi del paragrafo 1, lettera b).

La costituzione di un'impresa comune che esercita stabilmente tutte le funzioni di una entità economica autonoma e non ha come oggetto o per effetto il coordinamento del comportamento concorrenziale tra imprese fondatrici o tra queste ultime e l'impresa comune, va considerata come un'operazione di concentrazione ai sensi del paragrafo 1, lettera b).

3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si ha controllo in presenza di diritti, contratti che conferiscono, da soli o congiuntamente e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa; trattasi in particolare di:

a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa;

b) diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa.

4. Il controllo è acquisito dalla persona o dalla impresa o dal gruppo di persone o di imprese:

a) che siano titolari dei diritti o beneficiari dei contratti suddetti; o

b) che, pur non essendo titolari di tali diritti o beneficiari di tali contratti, abbiano il potere di esercitare i diritti che ne derivano.

5. Non si ha operazione di concentrazione:

a) quando un istituto di credito, un altro istituto finanziario o una società d'assicurazioni, la cui normale attività comprende la compravendita o la mediazione di titoli per conto proprio o per conto terzi, detiene temporaneamente partecipazioni nel capitale di un'impresa acquisite onde rivenderle, purché non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse al fine di determinare il comportamento concorrenziale di tale impresa, ovvero purché eserciti detti diritti soltanto per preparare la vendita dell'impresa o di elementi del patrimonio della stessa o la vendita di tali partecipazioni e la vendita avvenga entro un anno a decorrere dal momento dell'acquisizione; previa richiesta, la Commissione può prorogare detto termine, ove l'istituto o le società giustifichino l'impossibilità ragionevole di effettuare la vendita nei termini stabiliti;

b) quando il controllo sia acquisito da una persona che abbia ricevuto mandato dalla pubblica autorità in virtù della legislazione di uno Stato membro relativa alla liquidazione, al fallimento, all'insolvenza, alla cessazione dei pagamenti, al concordato o ad altre procedure analoghe;

c) quando le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera b) sono realizzate da società di partecipazione finanziaria contemplate dall'articolo 5, paragrafo 3 della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di talune forme di società (4), modificata da ultimo dalla direttiva 84/569/CEE (5), purché tuttavia i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute siano esercitati solo, in particolare, tramite la nomina dei membri degli organi direttivi e di vigilanza delle imprese di cui esse detengono partecipazioni per salvaguardare il pieno valore di tali investimenti e non per determinare direttamente o indirettamente il comportamento concorrenziale di tali imprese.

Articolo 4

Notificazione preventiva delle operazioni di

concentrazione

1. Le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria di cui al presente regolamento devono essere notificate alla Commissione entro una settimana dalla conclusione dell'accordo o dalla pubblicazione dell'offerta d'acquisto o di scambio o dall'acquisizione di una partecipazione di controllo. Il termine comincia a decorrere dal verificarsi del primo fra gli eventi indicati.

2. Le operazioni di concentrazione consistenti in una fusione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), o nell'assunzione di un controllo congiunto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) devono essere notificate congiuntamente dalle parti che intervengono nell'operazione di fusione o nell'instaurazione di un controllo comune. Negli

altri casi la notificazione incombe alla persona o all'impresa che acquisisce il controllo dell'insieme o di parti di una a più imprese.

3. La Commissione, quando constata che un'operazione di concentrazione notificata rientra nel presente regolamento, pubblica l'avvenuta notificazione, precisando i nomi degli interessati, il tipo di operazione di concentrazione, nonché i rami d'attività interessati. La Commissione tiene conto dell'interesse legittimo delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.

Articolo 5

Calcolo del fatturato

1. Il fatturato totale di cui all'articolo 1, paragrafo 2 comprende gli importi ricavati dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi realizzati dalle imprese interessate nell'ultimo esercizio e corrispondenti alle loro normali attività, previa detrazione delle riduzioni sulle vendite, nonché dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente legate al fatturato. Il fatturato totale di una impresa interessata non tiene conto delle transazioni avvenute tra le imprese di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

Il fatturato realizzato, nella Comunità o in uno Stato membro, comprende i prodotti venduti ed i servizi forniti ad imprese o a consumatori nella Comunità o nello Stato membro in questione.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, quando la concentrazione ha luogo con l'acquisto di parti - indipendentemente dal fatto che tali parti abbiano o meno personalità giuridica - di una o più imprese, è computato per il cedente o i cedenti il solo fatturato che riguarda le parti oggetto della transazione.

Tuttavia, due o più transazioni del tipo di quelle contemplate dal primo comma, concluse fra le stesse persone o imprese in un periodo di due anni, sono da considerarsi un'unica operazione di concentrazione effettuata il giorno dell'ultima transazione.

3. Il fatturato è sostituito:

a) per gli istituti di credito e altri istituti finanziari, per quanto riguarda l'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dal decimo del totale dello stato patrimoniale.

Per quanto riguarda l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) e ultima parte di frase, il fatturato totale realizzato nella Comunità è sostituito dal decimo del totale dello stato patrimoniale moltiplicato per il rapporto fra i crediti sugli istituti finanziari e sulla clientela risultanti da operazioni realizzate con residenti della Comunità e l'importo totale di tali crediti.

Per quanto riguarda l'articolo 1, paragrafo 2, ultima parte di frase, il fatturato totale realizzato all'interno di uno Stato membro è sostituito dal decimo del totale dello

stato patrimoniale moltiplicato per il rapporto fra i crediti sugli istituti finanziari e sulla clientela risultanti da operazioni realizzate con residenti dello Stato membro in questione e l'importo totale di tali crediti;

b) per le imprese di assicurazioni, dal valore dei premi lordi emessi, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti d'assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull'importo dei premi o sul relativo volume complessivo; per quanto riguarda l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) e frase conclusiva, vengono computati rispettivamente i premi lordi versati da persone residenti nella Comunità e da persone residenti in uno Stato membro.

4. Il fatturato di cui all'articolo 1, paragrafo 2 risulta, salvo restando il paragrafo 2, dalla somma dei fatturati delle imprese seguenti:

a) l'impresa interessata;

b) quelle nelle quali l'impresa interessata dispone, direttamente o indirettamente:

- di oltre la metà del capitale o del capitale di esercizio, o

- del potere di esercitare più della metà dei diritti di voto, o

- del potere di designare più della metà dei membri del Consiglio di vigilanza o d'amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, o

- del diritto di gestire gli affari dell'impresa;

c) quelle che dispongono, in un'impresa interessata, dei diritti o poteri menzionati nella lettera b);

d) quelle nelle quali o sulle quali un'impresa di cui alla lettera c) dispone dei diritti o poteri menzionati nella lettera b);

e) quelle imprese nelle quali varie imprese ai sensi delle lettere da a) a d) dispongono congiuntamente dei diritti o poteri di cui alla lettera b).

5. Se talune imprese partecipanti all'operazione di concentrazione dispongono congiuntamente di diritti o poteri di cui al paragrafo 4, lettera b) ai fini del calcolo del fatturato delle imprese interessate ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, occorre:

a) non tener conto del fatturato risultante dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi realizzati tra l'impresa comune e ciascuna delle imprese interessate o qualsiasi altra impresa legata a una di esse ai sensi del paragrafo 4, lettere da b) a e);

b) tener conto del fatturato risultante dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi realizzati tra

l'impresa comune e qualsiasi impresa terza. Questo fatturato viene imputato in parti uguali alle imprese interessate.

Articolo 6

Esame della notificazione e avvio della procedura

1. La Commissione procede all'esame della notificazione non appena questa le è pervenuta.

a) Se essa conclude che l'operazione di concentrazione notificata non rientra nel presente regolamento, lo constata mediante una decisione.

b) Se essa constata che l'operazione di concentrazione notificata, pur rientrando nel presente regolamento, non suscita gravi perplessità per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune, decide di non opporvisi e la dichiara compatibile con il mercato comune.

c) Se, invece, essa constata che l'operazione di concentrazione notificata rientra nel presente regolamento e suscita gravi perplessità per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune, decide di avviare la procedura.

2. La Commissione informa immediatamente della sua decisione le imprese interessate, nonché le autorità competenti degli Stati membri.

Articolo 7

Sospensione dell'operazione di concentrazione

1. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, una concentrazione, quale è definita all'articolo 1, non potrà essere realizzata anteriormente alla relativa notifica o entro le prime tre settimane successive alla suddetta notifica.

2. Se la Commissione, dopo un esame provvisorio della notifica, che va fatta entro il periodo di tempo di cui al paragrafo 1, lo ritiene necessario allo scopo di garantire la piena efficacia di ogni eventuale decisione ulteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, essa può di propria iniziativa decidere di prolungare la sospensione di un'operazione di concentrazione in parte o totalmente, fino all'adozione di una decisione definitiva, o di adottare altre misure transitorie a questo scopo.

3. I paragrafi 1 e 2 non ostano alla realizzazione di un'offerta pubblica di acquisto o di permuta che sia stata notificata alla Commissione conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, sempreché l'acquirente non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni in questione o li eserciti soltanto ai fini di mantenere il pieno valore dei suoi investimenti e in base a una deroga accordata dalla Commissione conformemente al paragrafo 4.

4. La Commissione può accordare, su domanda, una deroga agli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3 per evitare un

pregiudizio grave ad una o più imprese partecipanti all'operazione di concentrazione o a una parte terza. La deroga può essere subordinata a condizioni ed oneri destinati a garantire condizioni di effettiva concorrenza. Essa può essere chiesta e accordata in qualsiasi momento, sia prima della notifica o dopo la transazione.

5. La validità di ogni transazione realizzata non rispettando i paragrafi 1 e 2 dipende dalla decisione presa in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) o dell'articolo 8, paragrafi 2 o 3 o dalla presunzione di cui all'articolo 10, paragrafo 6.

Tuttavia, il presente articolo non ha alcun effetto sulla validità delle transazioni su titoli, compresi quelli convertibili in altri titoli, che si possono negoziare su un mercato che è regolamentato e sorvegliato da autorità riconosciute dai pubblici poteri, il cui funzionamento è regolare e che è direttamente o indirettamente accessibile al pubblico, salvo che gli acquirenti e i venditori sanno o dovvrebbero sapere che la transazione è realizzata non rispettando i paragrafi

1 o 2.

Articolo 8

Poteri di decisione della Commissione

1. Ciascuna procedura avviata a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) si conclude mediante una decisione conformemente ai paragrafi 2 a 5 del presente articolo, fatto salvo l'articolo 9.

2. Se la Commissione accerta che un'operazione di concentrazione notificata, se del caso, dopo che le imprese interessate vi abbiano apportato modifiche, soddisfa al criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 2, essa, mediante decisione, dichiara l'operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune.

La decisione può essere subordinata a condizioni e oneri destinati a garantire che le imprese interessate adempiano agli impegni assunti nei confronti della Commissione per modificare il progetto iniziale di concentrazione. La decisione che dichiara la concentrazione compatibile riguarda anche le restrizioni direttamente connesse alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessarie.

3. Se la Commissione accerta che un'operazione di concentrazione soddisfa al criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 3, essa, mediante decisione, dichiara la concentrazione incompatibile con il mercato comune.

4. Se l'operazione di concentrazione è già stata realizzata, la Commissione può ordinare, in una decisione adottata a norma del paragrafo 3 o in una decisione distinta, la separazione delle imprese o degli elementi patrimoniali

acquistati o incorporati, la cessazione del controllo comune, nonché ogni altra misura idonea a ripristinare una concorrenza effettiva.

5. La Commissione ha facoltà di revocare le decisioni adottate a norma del paragrafo 2:

a) quando la decisione di compatibilità sia fondata su indicazioni inesatte di cui sia responsabile una delle imprese partecipanti, o siano state ottenute con frode, oppure

b) qualora le imprese partecipanti non osservino uno degli oneri di cui è corredata la decisione.

6. Nei casi di cui al paragrafo 5, la Commissione può prendere una decisione a norma del paragrafo 3 senza essere vincolata al termine di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

Articolo 9

Rinvio alle autorità competenti degli Stati membri

1. La Commissione può, mediante decisione, che essa notifica senza indugio alle imprese interessate e che porta a conoscenza delle autorità competenti degli altri Stati membri, rinviare alle autorità competenti dello Stato membro interessato un caso di concentrazione notificata alle seguenti condizioni.

2. Entro tre settimane a decorrere dalla data di ricezione della copia della notifica, uno Stato membro può comunicare alla Commissione, che a sua volta ne informa le imprese interessate, che un'operazione di concentrazione minaccia di creare o di rafforzare una posizione dominante le cui conseguenza sarebbero che verrebbe ostacolata in modo significato una concorrenza effettiva in un mercato all'interno del suddetto Stato membro che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto, si tratti o meno di una parte sostanziale del mercato comune.

3. Se la Commissione ritiene che, tenuto conto del mercato dei prodotti o servizi in questione e del mercato geografico di riferimento ai sensi del paragrafo 7, tale mercato distinto e tale minaccia esistano:

a) provvede essa stessa ad affrontare il caso per preservare o ripristinare una concorrenza effettiva sul mercato in questione, o

b) rinvia il caso alle autorità competenti dello Stato membro interessato, per l'applicazione della legislazione nazionale sulla concorrenza del suddetto Stato.

Se, al contrario, la Commissione ritiene che tale mercato distinto o tale minaccia non esistano, essa prende una decisione al riguardo indirizzandola allo Stato membro interessato.

4. La decisione relativa al rinvio o al rifiuto del rinvio presa conformemente al paragrafo 3 interviene:

a) in generale entro il termine di sei settimane previsto all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, se la Com-

missione non ha avviato la procedura ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), o

b) entro il termine massimo di tre mesi a decorrere dalla notifica dell'operazione in questione, se la Commissione ha avviato la procedura ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) senza intraprendere i passi per predisporre l'adozione delle misure necessarie ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafi 3 o 4, per preservare o ripristinare una concorrenza effettiva sul mercato in questione.

5. Se, entro il termine di tre mesi di cui al paragrafo 4, lettera b), la Commissione, nonostante un richiamo da parte dello Stato membro interessato, non ha preso la decisione relativa al rinvio o al rifiuto di rinvio prevista al paragrafo 3, né ha intrapreso i passi preparatori di cui al paragrafo 4, lettera b), si ritiene che essa abbia deciso di rinviare il caso allo Stato membro interessato conformemente al paragrafo 3, lettera b).

6. La pubblicazione delle relazioni o l'annuncio delle conclusioni dell'esame dell'operazione in questione da parte delle autorità competenti dello Stato membro interessato interviene al più tardi quattro mesi dopo il rinvio da parte della Commissione.

7. Il mercato geografico di riferimento è costituito da un territorio in cui le imprese interessate intervengono nell'offerta e nella domanda di beni e di servizi, nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere distinto dai territori vicini, in particolare a motivo delle condizioni di concorrenza notevolmente diverse da quelle che prevalgono in quei territori. In questa valutazione occorre tener conto segnatamente della natura e delle caratteristiche dei prodotti o servizi in questione, dell'esistenza di ostacoli all'entrata, di preferenze dei consumatori, nonché dell'esistenza, tra il territorio in oggetto e quelli vicini, di differenze notevoli di parti di mercato delle imprese o di sostanziali differenze di prezzi.

8. Per l'applicazione del presente articolo, lo Stato membro interessato può prendere soltanto le misure strettamente necessarie per preservare o ripristinare una concorrenza effettiva sul mercato interessato.

9. Conformemente alle disposizioni pertinenti del trattato, ogni Stato membro può ricorrere innanzi alla Corte di giustizia e chiedere in particolare l'applicazione dell'articolo 186, ai fini dell'applicazione della propria legislazione nazionale in materia di concorrenza.

10. Il presente articolo è sottoposto a un riesame entro e non oltre il quarto anno successivo all'adozione del presente regolamento.

Articolo 10

Termini per l'avvio della procedura e per le decisioni

1. Le decisioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1 debbono intervenire entro il termine massimo di un mese. Tale termine si inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della ricezione della notifica o, qualora le informazioni che devono essere fornite all'atto della notifica siano incomplete, dal giorno successivo a quello della ricezione delle informazioni complete.

Il suddetto termine è portato a sei settimane se la Commissione viene investita di una richiesta da parte di uno Stato membro conformemente all'articolo 9, paragrafo 2.

2. Le decisioni adottate a norma dell'articolo 8, paragrafo 2 e relative ad operazioni di concentrazione notificate debbono intervenire non appena risultino eliminate le gravi perplessità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e ciò a seguito delle modifiche apportate dalle imprese interessate ed al più tardi entro il termine di cui al paragrafo 3.

3. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 6, le decisioni prese a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, relative alle operazioni di concentrazione notificate, devono intervenire entro il termine massimo di quattro mesi a decorrere dalla data dell'avvio della procedura.

4. Il termine di cui al paragrafo 3 è eccezionalmente sospeso se la Commissione, per circostanze delle quali è responsabile una delle imprese che partecipa alla concentrazione, è stata costretta a chiedere un'informazione mediante decisione in applicazione dell'articolo 11 o ad ordinare una verifica mediante decisione in virtù dell'articolo 13.

5. Se la Corte di giustizia emette una sentenza che annulla totalmente o parzialmente una decisione della Commissione in virtù del presente regolamento, i termini fissati nel presente regolamento si applicano nuovamente a decorrere della data in cui è stata emessa la sentenza.

6. Se la Commissione non ha preso una decisione in virtù dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) o c), o in virtù dell'articolo 8, paragrafi 2 o 3, entro i termini rispettivamente stabiliti ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, l'operazione di concentrazione è ritenuta essere dichiarata compatibile con il mercato comune, fatto salvo l'articolo 9.

Articolo 11

Richiesta di informazioni

1. Per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni necessarie presso i governi, le autorità competenti degli Stati membri, le persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), nonché presso le imprese e associazioni di imprese.

2. Quando la Commissione rivolge una domanda di informazioni ad una persona, ad un'impresa o ad un'associazione di imprese, invia contemporaneamente una copia di

questa domanda all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è domiciliata la persona ovvero ha sede l'impresa o l'associazione d'imprese.

3. Nella sua domanda la Commissione indica le basi giuridiche e lo scopo della domanda, nonché le sanzioni previste dall'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) per il caso in cui siano fornite informazioni inesatte.

4. L'obbligo di fornire le informazioni richieste incombe, se si tratta di imprese, ai proprietari od ai rappresentanti delle stesse e, se si tratta di persone giuridiche, di società o di associazioni sprovviste di personalità giuridica, a coloro che, per legge, o in base allo statuto, ne hanno la rappresentanza.

5. Se una persona, un'impresa o un'associazione di imprese non dà le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione oppure dà informazioni incomplete, la Commissione richiede tali informazioni mediante decisione. Tale decisione precisa le informazioni richieste, stabilisce un termine adeguato entro il quale esse devono essere fornite e indica le sanzioni previste dall'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), e dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), nonché il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione stessa.

6. La Commissione invia contemporaneamente copia della decisione all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è residente la persona ovvero ha sede l'impresa o l'associazione di imprese.

Articolo 12

Accertamenti effettuati dalle autorità degli Stati membri

1. Su domanda della Commissione, le autorità competenti degli Stati membri procedono agli accertamenti che la Commissione ritiene opportuni a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, o che essa ha ordinato mediante decisione adottata in base all'articolo 13, paragrafo 3. Gli agenti delle autorità competenti degli Stati membri incaricati di procedere agli accertamenti esercitano i loro poteri su presentazione di un mandato scritto rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere compiuto l'accertamento. Tale mandato specifica l'oggetto e lo scopo dell'accertamento.

2. Gli agenti della Commissione possono, su domanda di questa o dell'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere compiuto l'accertamento, assistere gli agenti di tale autorità nell'assolvimento dei loro compiti.

Articolo 13

Poteri di accertamento della Commissione

1. Per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la Commissione può procedere a tutti gli accertamenti necessari presso le imprese o le associazioni di imprese.

Gli agenti della Commissione incaricati a tal fine dispongono dei seguenti poteri:

a) controllare i libri e gli altri documenti aziendali,

b) prendere o richiedere copie o estratti dei libri o degli altri documenti aziendali,

c) richiedere spiegazioni orali sul posto,

d) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto delle imprese.

2. Gli agenti incaricati dalla Commissione di procedere ai suddetti accertamenti esercitano i loro poteri su presentazione di un mandato scritto che precisi l'oggetto e lo scopo dell'accertamento, nonché la sanzione prevista dall'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), per l'ipotesi in cui i libri o altri documenti aziendali richiesti siano presentati in modo incompleto. La Commissione avvisa, per iscritto, in tempo utile prima dell'accertamento, l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere compiuto l'accertamento, della missione di accertamento e dell'identità dei suddetti agenti.

3. Le imprese e le associazioni di imprese sono obbligate a sottoporsi agli accertamenti ordinati dalla Commissione mediante decisione. La decisione precisa l'oggetto e lo scopo dell'accertamento, ne fissa la data di inizio e indica le sanzioni previste dall'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), e dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), nonché il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione.

4. La Commissione informa per iscritto in tempo utile l'autorità competente dello Stato membro, nel cui territorio deve essere effettuato l'accertamento, della sua intenzione di adottare una decisione in forza del paragrafo 3. Essa adotta la decisione dopo aver sentito tale autorità.

5. Gli agenti dell'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuato l'accertamento possono, su domanda di tale autorità o della Commissione, prestare assistenza agli agenti della Commissione nell'assolvimento dei loro compiti.

6. Quando un'impresa, o un'associazione di imprese, si oppone ad un accertamento ordinato a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato presta agli agenti incaricati dalla Commissione l'assistenza necessaria per l'esecuzione del loro mandato. A tal fine, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento e dopo aver consultato la Commissione, gli Stati membri prendono le misure necessarie.

Articolo 14

Ammende

1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), alle

imprese o alle associazioni di imprese ammende varianti da 1 000 a 50 000 ecu quando, dolosamente o colposamente,

a) omettono di notificare un'operazione di concentrazione conformemente all'articolo 4;

b) forniscono indicazioni inesatte o alterate all'atto della notificazione presentata in conformità dell'articolo 4;

c) forniscono informazioni inesatte in risposta ad una domanda rivolta a norma dell'articolo 11, oppure non forniscono un'informazione entro il termine stabilito da una decisione presa in virtù dell'articolo 11;

d) presentano in maniera incompleta, all'atto degli accertamenti effettuati a norma dell'articolo 12 o dell'articolo 13, i libri o altri documenti aziendali o sociali richiesti, o non si sottopongono agli accertamenti ordinati mediante decisione presa in forza dell'articolo 13.

2. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle persone o alle imprese ammende fino a concorrenza del 10 % del fatturato totale realizzato dalle imprese partecipanti, quali definite all'articolo 5, quando dolosamente o colposamente,

a) non osservano un onere imposto mediante decisione presa in forza dell'articolo 7, paragrafo 4, o dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma,

b) realizzano un'operazione di concentrazione non rispettando l'articolo 7, paragrafo 1, o una decisione presa in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2,

c) realizzano un'operazione di concentrazione dichiarata incompatibile, con il mercato comune mediante una decisione presa in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, o non prendono le misure ordinate con decisione presa in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4.

3. Nel determinare l'ammontare dell'ammenda occorre tener conto del tipo e della gravità dell'infrazione.

4. Le decisioni adottate in forza dei paragrafi 1 e 2 non hanno un carattere penale.

Articolo 15

Penalità di mora

1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), alle imprese e alle associazioni di imprese penalità di mora per un importo massimo di 25 000 ecu per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringerle:

a) a fornire in maniera completa ed esatta un'informazione richiesta mediante decisione adottata a norma dell'articolo 11,

b) a sottoporsi ad un accertamento che essa ha ordinato mediante decisione adottata a norma dell'articolo 13.

2. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), o

alle imprese penalità di mora per un importo massimo di 100 000 ecu per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringerle:

a) a sottoporsi all'onere imposto mediante una decisione presa in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 4, o dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma;

b) ad applicare le misure imposte da una decisione presa in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4.

3. Quando le persone, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), le imprese o le associazioni di imprese hanno adempiuto all'obbligo, per costringerle all'osservanza del quale era stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può fissare l'ammontare definitivo di questa in una misura inferiore a quella che risulterebbe dalla decisione originaria.

Articolo 16

Controllo della Corte di giustizia

La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito ai sensi dell'articolo 172 del trattato per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione stabilisce un'ammenda o una penalità di mora; essa può sopprimere, ridurre o maggiorare l'ammenda o la penalità di mora inflitta.

Articolo 17

Segreto professionale

1. Le informazioni raccolte a norma degli articoli 11, 12, 13 e 18 possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste, per controllo o per l'audizione.

2. Fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 3 e gli articoli 18 e 20, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, nonché i loro funzionari ed altri agenti sono tenuti a non divulgare le informazioni raccolte a norma del presente regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal segreto professionale.

3. I paragrafi 1 e 2 non ostano alla pubblicazione di informazioni di carattere generale o di studi nei quali non compaiano indicazioni su singole imprese o associazioni di imprese.

Articolo 18

Audizione degli interessati e dei terzi

1. Prima di adottare le decisioni contemplate dall'articolo 7, paragrafi 2 e 4 e dall'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafi da 3 a 5, nonché dagli articoli 14 e 15, la Commissione dà modo alle persone, alle imprese e associazioni di imprese interessate di manifestare in ogni fase della

procedura sino alla consultazione del comitato consultivo il proprio punto di vista relativamente alle obiezioni a loro carico.

2. In deroga al paragrafo 1 le decisioni relative alla proroga della sospensione ed alla deroga alla sospensione, di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 4, possono essere prese a titolo provvisorio, senza fornire alle persone, imprese e associazioni di imprese interessate l'occasione di far conoscere preliminarmente il loro punto di vista, a condizione che la Commissione ne dia loro l'occasione al più presto possibile una volta presa la sua decisione.

3. La Commissione fonda le proprie decisioni soltanto sulle obiezioni in merito alle quali gli interessati hanno potuto fare osservazioni. Nello svolgimento della procedura i diritti della difesa sono pienamente garantiti. Almeno le parti direttamente interessate possono prendere conoscenza del fascicolo, rispettando l'interesse legittimo delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.

4. Ove lo ritengano necessario, la Commissione o le autorità competenti degli Stati membri possono sentire anche altre persone fisiche o giuridiche. Se altre persone fisiche o giuridiche che dimostrino un sufficiente interesse, e segnatamente membri di organi di amministrazione o di direzione delle imprese interessate nonché rappresentanti riconosciuti dei lavoratori delle medesime chiedono di essere sentiti, la loro richiesta viene accolta.

Articolo 19

Collegamento con le autorità degli Stati membri

1. La Commissione trasmette entro tre giorni feriali alle autorità competenti degli Stati membri copia delle notifiche e, quanto prima, i documenti più importanti che le sono presentati o che essa ha a sua volta trasmesso a norma del presente regolamento.

2. La Commissione svolge le procedure previste dal presente regolamento in collegamento stretto e costante con le autorità competenti degli Stati membri, le quali hanno facoltà di formulare osservazioni su tali procedure. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, essa raccoglie le comunicazioni delle autorità competenti degli Stati membri di cui al paragrafo 2 del succitato articolo e fornisce loro l'occasione di rendere nota la loro opinione in tutte le fasi della procedura fino all'adozione di una decisione ai sensi del paragrafo 3 del suddetto articolo, consentendo loro a questo scopo di avere accesso al fascicolo.

3. Un comitato consultivo in materia di concentrazioni di imprese deve essere sentito prima di ogni decisione adottata a norma dell'articolo 8, paragrafi da 2 a 5 e degli articoli 14 e 15, ovvero prima delle disposizioni da adottare in forza dell'articolo 23.

4. Il comitato consultivo è composto di rappresentanti delle autorità degli Stati membri. Ogni Stato membro designa uno o due rappresentanti che, in caso di impedimento,

possono essere sostituiti da un altro rappresentante. Almeno uno di essi deve essere competente in materia di intese e posizioni dominanti.

5. La consultazione viene effettuata nel corso di una riunione comune, su invito della Commissione, che la presiede. A tale invito devono essere allegati un'esposizione della questione con l'indicazione dei documenti più importanti e un progetto preliminare di decisione per ciascun caso da esaminare. La riunione ha luogo non prima di quattordici giorni dall'invio della convocazione. In via eccezionale la Commissione può abbreviare tale termine in maniera adeguata per evitare un danno grave ad una o più imprese interessate all'operazione di concentrazione.

6. Il comitato consultivo emette il suo parere sul progetto di decisione della Commissione, eventualmente procedendo a votazione. Il comitato consultivo può emettere il suo parere anche se alcuni membri sono assenti e non si sono fatti rappresentare. Il parere va redatto in forma scritta ed è allegato al progetto di decisione. La Commissione tiene in massima considerazione il parere espresso dal comitato ed informa quest'ultimo del seguito che vi ha dato.

7. Il comitato consultivo può raccomandare la pubblicazione del parere. La Commissione può procedere alla pubblicazione. La decisione relativa alla pubblicazione tiene debitamente conto dell'interesse legittimo delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari e a che questa pubblicazione avvenga.

Articolo 20

Pubblicazione delle decisioni

1. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee le decisioni che adotta a norma dell'articolo 8, paragrafi da 2 a 5.

2. La pubblicazione indica le parti interessate e il contenuto essenziale della decisione; in essa deve essere tenuto conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati i loro segreti commerciali.

Articolo 21

Competenza

1. Fatto salvo il controllo da parte della Corte di giustizia, la Commissione ha competenza esclusiva ad adottare le decisioni previste dal presente regolamento.

2 Gli Stati membri non applicano la loro normativa nazionale sulla concorrenza alle operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria.

Il primo comma lascia impregiudicato il potere degli Stati membri di procedere alle indagini necessarie all'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2 e di prendere, dopo il rinvio,

conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera b), o paragrafo 5, le misure strettamente necessarie all'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 8.

3. Nonostante i paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono adottare opportuni provvedimenti per tutelare interessi legittimi diversi da quelli presi in considerazione dal presente regolamento e compatibili con i principi generali e le altre disposizioni del diritto comunitario. A tal fine sono considerati interessi legittimi la sicurezza pubblica, la pluralità dei mezzi di informazione, le misure cautelari.

Qualsiasi altro interesse pubblico è comunicato dallo Stato membro interessato alla Commissione ed accettato dalla stessa, previo esame della sua compatibilità con i principi generali e le altre disposizioni del diritto comunitario, prima che siffatte disposizioni possano essere prese. La Commissione notifica la sua decisione allo Stato membro interessato entro un mese dalla data della suddetta comunicazione.

Articolo 22

Applicazione del presente regolamento

1. Il presente regolamento è il solo applicabile alle operazioni di concentrazione quali definite all'articolo 3.

2. I regolamenti n. 17 (6), (CEE) n. 1017/68 (7), (CEE) n. 4056/86 (8) e (CEE) n. 3975/87 (9) non sono applicabili alle concentrazioni quali definite all'articolo 3.

3. Qualora la Commissione constati, su richiesta di uno Stato membro, che un'operazione di concentrazione quale è definita all'articolo 3, ma che sia priva di dimensione comunitaria ai sensi dell'articolo 1, crea o rafforza una posizione dominante, tale da ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva nel territorio dello Stato membro interessato, essa può, nella misura in cui tale concentrazione incida sul commercio tra Stati membri, prendere le decisioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma e paragrafi 3 e 4.

4. Si applicano l'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), nonché gli articoli 5, 6, 8 e da 10 a 20. Il termine per l'avvio della procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 1 si inizia a decorrere dalla data di ricezione della richiesta dello Stato membro. Tale richiesta deve aver luogo entro e non oltre un mese dalla data in cui l'operazione di concentrazione è stata comunicata allo Stato membro o realizzata. Questo termine si inizia a decorrere dal momento in cui si verifica il primo di questi eventi.

5. La Commissione adotta, in applicazione del paragrafo 3, solo le misure strettamente necessarie per preservare o

ripristinare una concorrenza effettiva nel territorio dello Stato membro, in base alla cui richiesta essa è intervenuta.

6. I paragrafi 3, 4 e 5 continuano ad essere applicati finché le soglie di cui all'articolo 1, paragrafo 2 non siano state rivedute.

Articolo 23

Disposizioni di esecuzione

La Commissione è autorizzata ad emanare disposizioni di attuazione riguardanti la forma, il contenuto e le altre modalità di notificazione presentate a norma dell'articolo 4, i termini fissati a norma dell'articolo 10, nonché le audizioni tenute a norma dell'articolo 18.

Articolo 24

Relazioni con i paesi terzi

1. Gli Stati membri informano la Commissione delle difficoltà di carattere generale che le rispettive imprese incontrano nelle operazioni di concentrazione definite all'articolo 3 in un paese terzo.

2. La Commissione elabora, per la prima volta al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e in seguito periodicamente, una relazione concernente il trattamento riservato alle imprese della Comunità ai sensi dei paragrafi 3 e 4 per quanto riguarda le operazioni di concentrazione nei paesi terzi. La Commissione trasmette al Consiglio tali relazioni, corredandole all'occorrenza di raccomandazioni.

3. Se la Commissione constata, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 2 o sulla base di altre informazioni, che un paese terzo non concede alle imprese della Comunità un trattamento paragonabile a quello che la Comunità riserva alle imprese di tale paese terzo, essa può sottoporre al Consiglio proposte volte a ricevere un mandato di negoziato appropriato per ottenere possibilità di trattamento paragonabili per le imprese della Comunità.

4. Le misure adottate ai sensi del presente articolo saranno conformi agli obblighi della Comunità o degli Stati membri, fatto salvo l'articolo 234 del trattato, a norma di accordi internazionali sia bilaterali che multilaterali.

Articolo 25

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 21 settembre 1990.

2. Il presente regolamento non si applica ad operazioni di concentrazione che siano state oggetto di un accordo, di una pubblicazione o che siano state realizzate mediante un'acquisizione ai sensi dell'articolo 4, primo paragrafo, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, e comunque non si applica ad operazioni che siano state oggetto di avvio di procedura da parte di un'autorità competente in materia di concorrenza in uno Stato membro prima della data summenzionata.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1989

Per il Consiglio

Il Presidente

E. CRESSON

NB: Le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio e riguardanti questo regolamento saranno oggetto di una pubblicazione successiva nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

(1) GU n. C 130 del 19. 5. 1988, pag. 4.

(2) GU n. C 309 del 5. 12. 1988, pag. 55.

(3) GU n. C 208 dell'8. 8. 1988, pag. 11.(4) GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 11.

(5) GU n. L 314 del 4. 12. 1984, pag. 28.(6) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

(7) GU n. L 175 del 23. 7. 1968, pag. 1.

(8) GU n. L 378 del 31. 12. 1986, pag. 4.

(9) GU n. L 374 del 31. 12. 1987, pag. 1.