31989R4058

Regolamento (CEE) n. 4058/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo alla formazione dei prezzi per i trasporti di merci su strada tra gli Stati membri

Gazzetta ufficiale n. L 390 del 30/12/1989 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 3 pag. 0194
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 3 pag. 0194


REGOLAMENTO (CEE) N. 4058/89 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1989 relativo alla formazione dei prezzi per i trasporti di merci su strada tra gli Stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che una politica dei prezzi di trasporto costituisce un aspetto importante della politica comune dei trasporti, la cui instaurazione da parte del Consiglio è prevista dal trattato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3568/83 del Consiglio, del 1g dicembre 1983, relativo alla formazione dei prezzi per i trasporti di merci su strada tra gli Stati membri (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 1991/88 (5), scade il 31 dicembre 1989 e prevede, all'articolo 20, che il Consiglio decida, su proposta della Commissione, in merito al regime ulteriore applicabile ai prezzi di detti trasporti;

considerando che la libera formazione dei prezzi dei trasporti di merci su strada costituisce il regime tariffario più adatto alla creazione di un mercato libero dei trasporti, così come deciso dal Consiglio, nonché alle finalità del mercato interno e all'esigenza di istituire un sistema di tariffazione uniformemente applicabile nell'insieme della Comunità; che detto regime tariffario risponde altresì alla situazione concreta del settore interessato;

considerando che dovrebbe essere possibile seguire l'evoluzione dei prezzi dei trasporti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento si applica ai trasporti di merci su strada per conto terzi tra gli Stati membri, anche se, per una parte del percorso, il trasporto si effettua:

- in transito attraverso un paese terzo, oppure

- mediante un autoveicolo caricato, senza trasbordo di merce, su un altro mezzo di trasporto.

Articolo 2

A decorrere dal 1g gennaio 1990, i prezzi dei trasporti di cui all'articolo 1 sono concordati liberamente tra le parti del contratto di trasporto.

Articolo 3

1. Ai fini dell'introduzione del sistema definitivo d'osservazione dei mercati dei trasporti di merci, le imprese di trasporto, i commissionari e gli intermediari di trasporto comunicano alle autorità competenti del proprio Stato membro, su loro richiesta, le informazioni relative ai prezzi praticati per i trasporti internazionali di merci su strada.

2. Le informazioni ottenute nel quadro dell'applicazione del presente regolamento sono coperte dal segreto professionale.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su sua richiesta, gli elementi a loro disposizione.

Articolo 4

1. Gli Stati membri adottano tempestivamente le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Essi ne informano la Commissione.

2. Gli Stati membri si concedono assistenza reciproca e assistono la Commissione ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. CRESSON

(1) GU n. C 152 del 20. 6. 1989, pag. 8.

(2) GU n. C 323 del 27. 12. 1989.

(3) GU n. C 329 del 30. 12. 1989.

(4) GU n. L 359 del 22. 12. 1983, pag. 1.

(5) GU n. L 176 del 7. 7. 1988, pag. 5.