31989R3886

Regolamento (CEE) n. 3886/89 del Consiglio dell'11 dicembre 1989 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2392/89 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve

Gazzetta ufficiale n. L 378 del 27/12/1989 pag. 0012 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 31 pag. 0008
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 31 pag. 0008


REGOLAMENTO (CEE) N. 3886/89 DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 1989 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2392/89 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del

16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89 (2), in particolare l'articolo 72, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, tenuto conto della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa 311/87 relativa all'impiego del termine «Erzeugerabfuellung» (3), conviene precisare nel regolamento (CEE) n. 2392/89 (4) le norme per l'indicazione, sull'etichetta di un vino da tavola o di un v.q.p.r.d., di una menzione indicante che l'imbottigliamento del vino è stato effettuato allo stadio della produzione; che per le associazioni di aziende viticole una tale menzione esige che le varie fasi della produzione si sono svolte, almeno a partire dalla spremitura delle uve, sotto il controllo del produttore; che conviene dunque attribuire tale menzione ad un'associazione di aziende viticole soltanto se essa stessa ha proceduto alla vinificazione del vino designato con tale menzione o se essa ha imbottigliato un vino vinificato da uno dei suoi membri;

considerando che per evitare qualsiasi ambiguità nell'applicazione della direttiva 85/339/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente gli imballaggi per liquidi alimentari (5), soprattutto per quanto riguarda le disposizioni concernenti il loro riciclaggio ed il loro nuovo riempimento, conviene precisare nell'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 2392/89 che le indicazioni, i segni ed i marchi figuranti sui recipienti in applicazione delle disposizioni adottate in esecuzione di detta direttiva non fanno parte dell'etichettatura dei vini e dei mosti di uve,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 2392/89 è così modificato:

1) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera f) è sostituito dal testo seguente:

«f) di una menzione indicante il loro imbottigliamento:

(6) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(7) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 31.

(8) GU n. C 300 del 25. 11. 1988, pag. 8.

(9) GU n. L 232 del 9. 8. 1989, pag. 13.

(10) GU n. L 176 del 6. 7. 1985, pag. 18.

- nell'azienda viticola nella quale le uve utilizzate per tali vini sono state raccolte e vinificate,

- o in un'associazione di aziende viticole, purché detti vini siano stati elaborati dalle aziende viticole aderenti a questa associazione o dall'associazione stessa a partire da uve o da mosti prodotti nelle aziende viticole in questione,

- o in un'impresa, situata nell'area di produzione indicata, alla quale alcune aziende viticole nelle quali sono state raccolte le uve utilizzate sono collegate nell'ambito di un'associazione di aziende viticole e che ha effettuato la vinificazione di tali uve;»

2) Il testo dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera q), è sostituito dal testo seguente:

«q) di una menzione indicante il loro imbottigliamento:

- nell'azienda viticola nella quale le uve utilizzate per tali vini sono state raccolte e vinificate,

- o in un'associazione di aziende viticole, purché detti vini siano stati elaborati dalle aziende viticole aderenti a questa associazione o dall'associazione stessa a partire da uve o da mosti prodotti nelle aziende viticole in questione,

- o in un'impresa, situata nella regione determinata indicata o nelle sue immediate vicinanze, alla quale alcune aziende viticole nelle quali sono state raccolte le uve utilizzate sono collegate nell'ambito di un'associazione di aziende viticole e che ha effettuato la vinificazione di tali uve;».

3) All'articolo 38, paragrafo 1, secondo comma è aggiunto il trattino seguente:

«- previsti dalle disposizioni degli Stati membri nel quadro dell'applicazione della direttiva 85/339/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente gli imballaggi per liquidi alimentari (*).

(*) GU n. L 176 del 6. 7. 1985, pag. 18.»

Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Tuttavia, l'articolo 1, punti 1 e 2 è applicabile a decorrere dal 1g marzo 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. NALLET