REGOLAMENTO (CEE) N. 2327/89 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 1989 che stabilisce le modalità di applicazione del regime d' importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 4076/88 del Consiglio per quanto concerne le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 -
Gazzetta ufficiale n. L 220 del 29/07/1989 pag. 0067 - 0069
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2327/89 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 1989 che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 4076/88 del Consiglio per quanto concerne le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 4076/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del codice NC 0206 29 91 (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89 (3), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2, considerando che il regolamento (CEE) n. 4076/88 ha definito le modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di carni bovine congelate del codice NC 0202 e dei prodotti del codice NC 0206 29 91 e ha diviso tale contingente in due parti, segnatamente una di 47 700 t ripartita tra gli Stati membri e l'altra di 5 300 t gestita dalla Comunità; considerando che, per garantire un passaggio ordinato dal regime basato esclusivamente sulla gestione nazionale al regime di gestione comunitaria, tenendo conto al tempo stesso delle caratteristiche del commercio dei prodotti considerati, occorre prevedere l'attribuzione, proporzionalmente ai dati anteriori, di una parte notevole della quota suddetta agli importatori tradizionali che sono in grado di dimostrare di aver importato nel 1987 e nel 1988 prodotti oggetto di questo contingente; che tuttavia, nel quadro di una procedura fondata sulla presentazione di domande da parte degli interessati e sull'accettazione delle medesime, nei limiti stabiliti, da parte della Commissione, occorre autorizzare l'ammissione al contingente di importatori che possono dimostrare la serietà della loro impresa e la gestione di quantitativi di una certa importanza; che per controllare quest'ultimo criterio è necessario che le domande di uno stesso operatore siano presentate nello stesso Stato membro; considerando che, per evitare speculazioni, occorre escludere l'ammissione al contingente degli operatori che non esercitano più un'attività nel settore delle carni bovine il 1o gennaio 1989; considerando che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (4) modificato dal regolamento (CEE) n. 1903/89 (5) ha stabilito le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli; che il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3182/88 (7), ha stabilito le modalità particolari del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine; considerando che occorre prevedere la trasmissione da parte degli Stati membri delle informazioni concernenti il regime d'importazione in causa; considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha formulato alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il presente regolamento stabilisce le modalità di gestione del quantitativo di 5 300 t di carni bovine congelate di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4076/88. Articolo 2 1. Il quantitativo di cui all'articolo 1 è suddiviso in due parti nel modo seguente: a) La prima parte pari all'80 %, vale a dire 4 240 t, è riservata agli importatori che possono dimostrare di avere importato negli ultimi due anni carni congelate del codice NC 0202 e prodotti del codice NC 0206 29 91 che costituivano oggetto dei contingenti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 3928/86 del Consiglio (8) e dal regolamento (CEE) n. 234/88 del Consiglio (9). b) La seconda parte pari al 20 %, vale a dire 1 060 t, è riservata agli importatori che possono dimostrare di avere importato durante il 1988 un quantitativo di almeno 50 t di carni bovine che non costituivano oggetto del contingente stabilito dal regolamento (CEE) n. 234/88. 2. La prova di cui al paragrafo 1 è fornita con il documento doganale di immissione in libera pratica. Gli Stati membri possono disporre che la prova sia fornita dal titolare indicato nella casella n. 4 del titolo d'importazione. 3. Il quantitativo di 4 240 t viene ripartito tra i diversi importatori proprozionalmente alle importazioni effettuate durante gli anni di riferimento. 4. Il quantitativo di 1 060 t viene ripartito proporzionalmente ai quantitativi richiesti agli importatori. 5. Se del caso, i quantitativi indicati al paragrafo 1, lettere a) e b), sono maggiorati proporzionalmente dei quantitativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4076/88. Articolo 3 1. Non possono beneficiare del regime istituito dal presente regolamento gli operatori menzionati all'articolo 2, paragrafo 1, che al 1o gennaio 1989 non esercitavano più alcuna attività nel settore delle carni bovine. 2. Le società nate dalla fusione di imprese aventi ciascuna dei diritti conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, beneficiano degli stessi diritti delle imprese che le hanno costituite. Articolo 4 1. Per poter beneficiare del regime all'importazione di cui all'articolo 1 occorre presentare una domanda di titolo d'importazione. 2. La domanda di titolo e il titolo recano: a) nella casella 20 una delle seguenti diciture: - Carne de vacuno congelada [Reglamento (CEE) no 4076/88] - frosset koed af hornkvaeg (forordning (EOEF) nr. 4076/88) - Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EWG) Nr. 4076/88) - Katepsygméno vóeio kréas (kanonismós (EOK) arith. 4076/88) - frozen meat of bovine animals (Regulation (EEC) No 4076/88) - Viande bovine congelée (règlement (CEE) no 4076/88) - Carni bovine congelate (regolamento (CEE) n. 4076/88) - Bevroren rundvlees (Verordening (EEG) nr. 4076/88) - Carne de bovino congelada [Regulamento (CEE) nº 4076/88]; b) nella casella 8, l'indicazione del paese di origine, c) nella casella 24, una delle seguenti diciture: - exacción reguladora suspendida para . . . (cantidad para la que se haya extendido el certificado) kg - suspension af importafgift for . . . (den maengde licensen er udstedt for) kg - Aussetzung der Abschoepfung fuer . . . kg (Menge, fuer die die Lizenz erteilt wurde) - anastélletai i eisforá gia . . . (posótita gia tin opoía chorigíthike to pistopoiitikó) kg - levy suspended for . . . (quantity for which the licence was issued) kg - prélèvement suspendu pour . . . (quantité pour laquelle le certificat a été délivré) kg - prelievo sospeso per . . . (quantitativo per il quale è stato rilasciato il certificato) kg - Heffing geschorst voor . . . (hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven) kg - Direito nivelador suspenso para . . . kg (quantidade para a qual foi emitido o certificado). 3. Ai fini dell'applicazione del regime, per quanto riguarda i quantitativi importati alle condizioni definite all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il prelievo fissato conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 805/68 e il dazio del 20 % della tariffa doganale comune vengono riscossi per i quantitativi che superano quelli indicati nel titolo d'importazione. Articolo 5 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), gli importatori presentano alle autorità competenti la domanda d'importazione, accompagnata dalla prova di cui all'articolo 2, paragrafo 2, entro il 1o settembre 1989 al più tardi. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il 15 settembre 1989, l'elenco degli importatori indicando il loro nome indirizzo nonché il quantitativo di carni importati nell'ambito del contingente fissato del regolamento (CEE) n. 4076/88 durante ciascun anno di riferimento. 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), le domande degli importatori possono essere presentate fino al 1o settembre 1989, accompagnate dalla prova di cui all'articolo 2, paragrafo 2. La domanda o le domande presentate da uno stesso operatore devono concernere un quantitativo corrispondente a massimo a 50 t di carni congelate, in peso del prodotto. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 15 settembre 1989, l'elenco dei richiedenti, precisando i quantitativi richiesti e i paesi di origine indicati. Articolo 6 Le domande di cui all'articolo 5, paragrafo 2, possono essere ricevute soltanto nella misura in cui il richiedente dichiara per iscritto che non ha presentato e si impegna a non presentare domande concernenti lo stesso regime speciale in altri Stati membri diversi da quello in cui è presentata la domanda: qualora lo stesso operatore presenti domande concernenti lo stesso regime speciale in due o più Stati membri, tutte queste domande sono irricevibili. Tutte le domande provenienti da uno stesso operatore sono considerate come domanda unica. Articolo 7 1. La Commissione decide entro quali limiti può essere dato seguito alle domande. Su riserva di questa decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli d'importazione sono rilasciati il 10 ottobre 1989. 2. Per quanto riguarda le domande di cui all'articolo 5, paragrafo 2, se i quantitativi per i quali sono stati chiesti i titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti. 3. Se con la riduzione di cui al paragrafo 2 si ottiene un quantitativo inferiore a 3 t per domanda, l'attribuzione si effettua mediante estrazione a sorte. Articolo 8 1. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2377/80 sono d'applicazione. 2. Tuttavia, in deroga agli articoli 3 e 6 del regolamento (CEE) n. 2377/80, la cauzione relativa ai titoli d'importazione è fissata a 10 ECU/100 kg peso netto il periodo di validità dei titoli scade il 31 dicembre 1989. 3. I titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili. Articolo 9 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 359 del 28. 12. 1988, pag. 5. (2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (3) GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43. (4) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1. (5) GU n. L 184 del 30. 6. 1989, pag. 22. (6) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5. (7) GU n. L 283 del 18. 10. 1988, pag. 13. (8) GU n. L 365 del 24. 12. 1986, pag. 2. (9) GU n. L 24 del 29. 1. 1988, pag. 4.