31989R2219

Regolamento (CEE) n. 2219/89 del Consiglio, del 18 luglio 1989, relativo alle condizioni particolari d'esportazione dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali dopo un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva

Gazzetta ufficiale n. L 211 del 22/07/1989 pag. 0004 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 9 pag. 0088
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 9 pag. 0088


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2219/89 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 1989

relativo alle condizioni particolari d'esportazione dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali dopo un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la Commissione deve essere informata di ogni incidente nucleare o di livelli insolitamente elevati di radioattività in virtù della decisione 87/600/Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 1987, concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva (2) o in virtù della convenzione del 26 settembre 1986 sulla rapida notificazione di un incidente nucleare;

considerando il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (3), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom) n. 2218/89 (4);

considerando che tali livelli massimi ammissibili fissati dal regolamento precitato tengono debitamente conto dei più recenti pareri scientifici attualmente disponibili a livello internazionale e riflettono l'esigenza di evitare divergenze nelle prassi normative internazionali;

considerando che la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 22 dicembre 1987, adottata in occasione dell'approvazione del regolamento (Euratom) n. 3954/87, prevede l'adozione di un regolamento specifico in materia d'esportazione dei prodotti alimentari;

considerando che dopo un incidente nucleare o in qualsiasi altra situazione d'emergenza radiologica non è accettabile permettere l'esportazione, verso i paesi terzi, di prodotti il cui livello di contaminazione superi i livelli massimi ammissibili applicabili ai prodotti destinati al consumo nella Comunità e che è difficile in tali circostanze particolari trattare su un piano pratico in modo differente i prodotti in funzione della loro destinazione finale;

considerando che le disposizioni in materia di esportazione debbono riferirsi anche agli alimenti per gli animali, giacché tali prodotti, per motivi di salute pubblica, costituiscono l'oggetto del regolamento (Euratom) n. 3954/87;

considerando che è opportuno quindi precisare le condizioni d'esportazione dei prodotti alimentari e degli alimenti per gli animali dopo un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva e applicare a tali prodotti i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva fissati dal regolamento (Euratom) n. 3954/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento fissa le condizioni d'esportazione dei prodotti alimentari e degli alimenti per gli animali dopo un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva che possa causare una contaminazione radioattiva grave dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali.

2. Ai fini del presente regolamento, per prodotti alimentari si intendono i prodotti destinati all'alimentazione umana, sia direttamente sia dopo trasformazione, e per « alimenti per gli animali » i prodotti destinati esclusivamente all'alimentazione animale.

Articolo 2

I prodotti alimentari e gli alimenti per gli animali, la cui contaminazione radioattiva ecceda i livelli massimi ammissibili resi applicabili in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (Euratom) n. 3954/87, non possono essere esportati.

Articolo 3

Gli Stati membri procedono a controlli sul rispetto dei livelli massimi ammissibili di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento, in particolare i casi di superamento dei livelli massimi ammissibili. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 5

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabilite in conformità della procedura prevista all'articolo 7 del regolamento (Euratom) n. 3954/87. A tal fine è istituito un comitato ad hoc.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. DUMAS

(1) GU n. C 214 del 16. 8. 1988, pag. 31.

(2) GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 76.

(3) GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 11.

(4) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.