31989R1903

Regolamento (CEE) n. 1903/89 della Commissione del 29 giugno 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 3719/88 per quanto concerne l'utilizzo dei vecchi formulari per i titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

Gazzetta ufficiale n. L 184 del 30/06/1989 pag. 0022 - 0022


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1903/89 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 3719/88 per quanto concerne l'utilizzo dei vecchi formulari per i titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1213/89 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5, l'articolo 16, paragrafo 6 e l'articolo 24, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi ad organizzazioni comuni dei mercati nel settore dei prodotti agricoli,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (3) ha sostituito il regolamento (CEE) n. 3183/80 (4) ed ha modificato i modelli che figurano nell'allegato I del suddetto regolamento; che il regolamento (CEE) n. 3719/88 ha disposto, tra l'altro, in via transitoria, che i titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata e gli estratti di tali titoli redatti su formulari conformi ai modelli validi il 31 dicembre 1988 possono essere rilasciati sino al 30 giugno 1989;

considerando che i motivi tecnici su cui era fondata tale misura rimarranno validi oltre la durata di validità prevista dal regolamento (CEE) n. 3719/88; che occorre pertanto prorogare tale validità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 47, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la data del 30 giugno 1989 è sostituita dalla data del 30 settembre 1989.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 1.

(3) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(4) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.