31989R1843

Regolamento (CEE) n. 1843/89 della Commissione del 26 giugno 1989 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2290/83 che determina le disposizioni di applicazione degli articoli da 50 a 59 e degli articoli 63 bis e 63 ter del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

Gazzetta ufficiale n. L 180 del 27/06/1989 pag. 0022 - 0023
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 7 pag. 0054
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 7 pag. 0054


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1843/89 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1989

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2290/83 che determina le disposizioni di applicazione degli articoli da 50 a 59 e degli articoli 63 bis e 63 ter del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4235/88 (2), in particolare l'articolo 143,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4235/88 del Consiglio introduce un nuovo caso di franchigia doganale per l'importazione di strumenti ed apparecchi utilizzati nel quadro di accordi di cooperazione scientifica conclusi tra istituti di ricerca comunitari e terzi;

considerando che occorre stabilire le condizioni necessarie per la corretta applicazione di tali disposizioni; che le stesse disposizioni possono, per taluni aspetti, informarsi a quelle stabilite dal regolamento (CEE) n. 2290/83 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3893/88 (4); che appare opportuno trattare tutte queste situazioni in un unico atto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle franchigie doganali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

24 Il regolamento (CEE) n. 2290/83 è modificato come segue:

1. Il titolo del regolamento è sostituito dal titolo seguente:

« Regolamento (CEE) n. 2290/83 della Commissione, del 29 luglio 1983, che determina le disposizioni di applicazione degli articoli da 50 a 59 ter e degli articoli 63 bis e 63 ter del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ».

2. L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 1

Il presente regolamento determina le disposizioni di applicazione degli articoli da 50 a 59 ter, 63 bis e 63 ter del regolamento (CEE) n. 918/83, in appresso denominato "regolamento di base" ».

3. È inserito il seguente titolo VI bis:

« TITOLO VI BIS

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'AMMISSIONE IN FRANCHIGIA DI STRUMENTI OD APPARECCHI A NORMA DEGLI ARTICOLI 59 BIS E 59 TER DEL REGOLAMENTO DI BASE

Articolo 18 bis

1. Per ottenere l'ammissione in franchigia di strumenti od apparecchi, a norma degli articoli 59 bis e 59 ter del regolamento di base, il direttore dell'istituto od organismo di ricerca scientifica avente sede fuori della Comunità, oppure il suo rappresentante autorizzato, deve presentare apposita domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui è sito l'istituto o l'organismo di ricerca scientifica avente sede nella Comunità.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 deve contenere le informazioni seguenti, relative allo strumento o apparecchio in questione:

a) copia dell'accordo di cooperazione scientifica concluso tra istituti di ricerca siti nella Comunità e in paesi terzi;

b) l'esatta denominazione commerciale degli strumenti, il loro numero ed il loro valore nonché, se del caso, la presunta classificazione nella nomenclatura tariffaria;

c) paese di origine e di provenienza degli strumenti od apparecchi;

d) il luogo in cui saranno utilizzati gli strumenti od apparecchi;

e) l'uso al quale sono destinati gli strumenti od apparecchi e la durata della loro utilizzazione.

Articolo 18 ter

1. Quando l'autorità competente dello Stato membro in cui è sito l'istituto o organismo avente sede nella Comunità riceve una domanda di ammissione in franchigia di strumenti od apparecchi del tipo di quelli definiti all'articolo 59 bis del regolamento di base, essa trasmette alla Commissione tale domanda corredata dei relativi elementi di informazione, affinché, previamente alla decisione adottata dalla stessa autorità competente, possa essere sottoposta ad un esame nell'ambito del comitato delle franchigie doganali.

Alla Commissione vengono fornite, su sua richiesta, le informazioni complementari necessarie per tale esame.

2. L'autorità competente di cui al paragrafo 1 informa la Commissione in merito alla decisione che ha adottato sulla domanda di ammissione in franchigia.

Articolo 18 quater

Si applicano mutatis mutandis le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, secondo e terzo comma, paragrafo 3 e dell'articolo 8. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1989.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.

(2) GU n. L 373 del 31. 12. 1988, pag. 1.

(3) GU n. L 220 dell'11. 8. 1983, pag. 20.

(4) GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 32.