31989R1553

Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernte il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto

Gazzetta ufficiale n. L 155 del 07/06/1989 pag. 0009 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 2 pag. 0107
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 2 pag. 0107


REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) N. 1553/89 DEL CONSIGLIO del 29 maggio 1989 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 209,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa alle risorse proprie delle Comunità (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere della Corte dei conti (4),

considerando che il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77 del Consiglio, del 19 dicembre 1977, recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità (5), modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3735/85 (6), è applicabile, a norma dell'articolo 14, per un periodo transitorio che si conclude il 31 dicembre 1988;

considerando che le disposizioni relative al regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse provenienti dall'imposta sul valore aggiunto, in seguito denominate «risorse IVA», nonché le modalità di entrata in vigore di detto regime devono essere applicate a decorrere dal 1g gennaio 1989;

considerando che occorre scegliere il metodo delle entrate come metodo unico definitivo di determinazione della base delle risorse IVA, in quanto esso è affidabile ed è già applicato dalla maggior parte degli Stati membri;

considerando che le disposizioni del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77 possono essere mantenute, ad eccezione di quelle non più necessarie o che occorre modificare alla luce dell'esperienza acquisita;

considerando che l'esperienza acquisita nell'applicazione della procedura di rettifica degli estratti ha mostrato che è necessario chiarirne la portata e precisare che essa ha un'applicazione generale per qualsiasi rettifica;

considerando che gli Stati membri sono tenuti a informare la Commissione sulle procedure di registrazione dei soggetti passivi, di determinazione e di riscossione dell'IVA da essi applicate, nonché sulle modalità e sui risultati dei loro sistemi di controllo nell'ambito di detta imposta; che è opportuno che la Commissione esamini, in collaborazione con ciascuno Stato membro interessato, l'eventualità di prevedere miglioramenti delle procedure al fine di renderle più efficaci; che è opportuno che la Commissione stabilisca ogni tre anni una relazione sulle procedure applicate negli Stati membri nonché sugli eventuali miglioramenti previsti;

considerando i poteri della Corte dei conti in forza dell'articolo 206 bis del trattato CEE e dell'articolo 180 bis del trattato CEEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Le risorse IVA provengono dall'applicazione dell'aliquota uniforme, fissata conformemente alla decisione 88/376/CEE, Euratom, alla base determinata conformemente al presente regolamento.

TITOLO II

Campo d'applicazione

Articolo 2

1. La base delle risorse IVA è determinata prendendo in considerazione le operazioni imponibili di cui all'articolo 2 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (7), modificata da ultimo dalla direttiva 84/386/CEE (8), ad esclusione delle operazioni esentate a norma degli articoli da 13 a 16 di detta direttiva.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, per la determinazione delle risorse IVA, devono essere prese in considerazione:

- le operazioni oggetto di esenzione, conformemente all'articolo 28, paragrafo 2 della direttiva 77/388/CEE, con rimborso delle imposte pagate allo stadio anteriore;

- le operazioni che gli Stati membri continuano a sottoporre ad imposta in virtù dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 77/388/CEE;

- le operazioni che gli Stati membri continuano ad esonerare a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 77/388/CEE;

- le operazioni che sono sottoposte ad imposta in virtù del diritto di opzione accordato dagli Stati membri ai soggetti passivi a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera c) della direttiva 77/388/CEE.

3. In deroga al paragrafo 1, per la determinazione delle risorse IVA, gli Stati membri hanno la facoltà di non tener conto delle operazioni effettuate dai soggetti passivi la cui cifra d'affari annua, determinata secondo le norme previste all'articolo 24, paragrafo 4 della direttiva 77/388/CEE, non eccedano un importo di 10 000 ECU, convertito in moneta nazionale al tasso medio dell'esercizio interessato; gli Stati membri possono arrotondare gli importi della conversione fino al 10 % in più o in meno.

TITOLO III

Metodo di calcolo

Articolo 3

Per un dato anno civile e fatti salvi gli articoli 5 e 6, la base delle risorse IVA è calcolata dividendo il totale delle entrate nette di IVA incassate dallo Stato membro nel corso di detto anno per l'aliquota secondo la quale l'IVA è riscossa durante il medesimo anno.

Qualora in uno Stato membro siano applicate varie aliquote di IVA, la base delle risorse IVA è calcolata dividendo il totale delle entrate nette riscosse per l'aliquota media ponderata dell'IVA. In tal caso, lo Stato membro determina l'aliquota media ponderata, calcolata alla quarta cifra decimale, applicando il metodo comune di calcolo definito all'articolo 4. Tale aliquota media ponderata è espressa in percentuale.

Articolo 4

1. Per il calcolo della ponderazione delle varie aliquote di cui all'articolo 3, lo Stato membro ripartisce per aliquote IVA applicata tutte le operazioni che sono imponibili ai sensi della sua legislazione nazionale e che, tenuto conto dell'articolo 17 della direttiva 77/388/CEE, sono gravate da IVA non detraibile da parte del cessionario, nonché l'autoconsumo degli agricoltori forfettari e le loro vendite dirette ai consumatori finali.

Le aliquote IVA da prendere in considerazione sono quelle che, conformemente al paragrafo 7, hanno un'incidenza sulle entrate dell'IVA incassate durante l'anno considerato.

Le operazioni che, conformemente all'articolo 28, paragrafo 2 della direttiva 77/388/CEE, sono oggetto di esenzione con rimborso delle imposte pagate allo stadio anteriore sono considerate operazioni imponibili ad aliquota 0 %.

2. La ripartizione per aliquota di IVA è effettuata per le categorie qui di seguito elencate, quando sono gravate da IVA non detraibile:

- i consumi finali delle famiglie, compreso l'autoconsumo degli agricoltori forfettari e le loro vendite dirette al consumatore finale,

- i consumi intermedi delle amministrazioni private e pubbliche,

- i consumi intermedi degli altri settori,

- la formazione lorda di capitale fisso delle amministrazioni private e pubbliche,

- la formazione lorda di capitale fisso degli altri settori,

- i terreni fabbricati e i terreni edificabili, quali definiti all'articolo 4, paragrafo 3 lettera b) della direttiva 77/388/CEE,

- le operazioni relative all'oro diverso dall'oro ad uso industriale,

effettuate sul territorio previsto all'articolo 3 della direttiva 77/388/CEE per lo Stato membro interessato.

3. Per la ripartizione del consumo finale, all'autoconsumo degli agricoltori forfettari e alle loro vendite dirette al consumatore finale viene applicata un'aliquota che corrisponde alla percentuale di IVA che ha gravato a monte su queste operazioni.

4. La ripartizione delle operazioni per categoria statistica è determinata tramite dati desunti dai conti nazionali stabiliti conformemente al sistema europeo di conti economici integrati (SEC). I conti nazionali in questione sono quelli relativi al penultimo anno precedente l'esercizio finanziario per il quale occorre calcolare la base delle risorse IVA.

Gli Stati membri possono essere autorizzati, secondo la procedura prevista all'articolo 13, ad utilizzare dati concernenti un anno diverso, che tuttavia non deve essere anteriore al quinto anno precedente l'esercizio finanziario in questione.

5. Per procedere alla selezione di talune operazioni gravate da IVA non detraibile ed alla ripartizione per aliquota IVA, è possibile ricorrere a dati desunti da fonti diverse dal SEC ma che a questo possono essere adattate, vale a dire in primo luogo dai conti nazionali interni, quando comportano la necessaria suddivisione, oppure, in mancanza di questi, da qualsiasi altra fonte appropriata.

6. Per determinare la ponderazione relativa a ciascuna aliquota, lo Stato membro calcola il rapporto tra il valore delle operazioni relative a tali aliquote, da un lato, e il valore totale dell'insieme delle operazioni, dall'altro.

7. Se l'aliquota di IVA applicabile a tutte le operazioni o a talune di esse o il regime fiscale di alcune operazioni subisce una modifica che abbia incidenze sulle entrate di IVA incassate, lo Stato membro calcola una nuova aliquota media ponderata. Quest'ultima è applicata alle entrate provenienti dall'applicazione dell'aliquota o del regime modificato.

In deroga al primo comma, lo Stato membro ha la facoltà di calcolare un'unica aliquota media ponderata. A questo scopo, le operazioni per le quali è intervenuto un cambiamento di aliquota o di regime sono ripartite fra la vecchia e la nuova aliquota o tra il vecchio e il nuovo regime, pro rata temporis, tenuto conto del periodo medio intercorso fra l'entrata in vigore dell'aliquota o del regime modificato e la riscossione delle entrate provenienti dall'applicazione di tale aliquota o di tale regime, calcolato sull'insieme dell'anno considerato. Questo periodo medio può essere arrotondato al mese intero.

Articolo 5

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, gli Stati membri aggiungono, se del caso, alle entrate effettivamente riscosse, un importo corrispondente al totale dell'IVA non riscossa, per effetto delle riduzioni decrescenti dell'imposta, accordate ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 della direttiva 77/388/CEE.

2. Le entrate riscosse da uno Stato membro sono corrette, eccezion fatta per quelle relative all'autoconsumo e alla vendita diretta ai consumatori finali, ove la percentuale forfettaria della compensazione fissata in conformità dell'articolo 25, paragrafo 3 della direttiva 77/388/CEE e applicabili alle operazioni degli agricoltori forfettari non corrisponda alla percentuale dell'onere a monte IVA che ha effettivamente gravato tali operazioni nell'anno in questione.

Articolo 6

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, alle operazioni effettuate dai soggetti passivi la cui cifra d'affari annua supera 10 000 ECU ma che beneficiano di una franchigia in virtù dell'articolo 24, paragrafo 2 della direttiva 77/388/CEE e nei casi previsti al paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri determinano la base delle risorse IVA a partire dalle dichiarazioni che i soggetti passivi devono presentare, conformemente all'articolo 22 di detta direttiva e, in mancanza di dichiarazioni o quando in queste ultime

non figurano le informazioni necessarie, sulla base di dati adeguati, quali altre dichiarazioni fiscali, a partire da contabilità a livello professionale e da serie statistiche complete.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto trattino:

- per le operazioni elencate nell'allegato E delle direttiva 77/388/CEE, che gli Stati membri continuano ad assoggettare all'imposta a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera a) di detta direttiva, gli Stati membri calcolano la base delle risorse IVA come se tali operazioni fossero esenti;

- per le operazioni elencate nell'allegato F della direttiva 77/388/CEE, che gli Stati membri continuano ad esentare a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b) di detta direttiva, gli Stati membri calcolano la base delle risorse IVA come se tali operazioni fossero sottoposte a tassazione;

- per le operazioni di cui all'allegato G, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 77/388/CEE e che sono assoggettate all'imposta in virtù di un'opzione accordata ai soggetti passivi dagli Stati membri, conformemente all'articolo 28, paragrafo 3, lettera c) di detta direttiva, gli Stati membri calcolano la base delle risorse IVA come se tali operazioni fossero esenti.

3. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 13, uno Stato membro può essere autorizzato:

- a non tener conto, nel calcolo della base delle risorse IVA

a) di una o più categorie di operazioni elencate agli allegati E, F e G della direttiva 77/388/CEE alle quali si applica il paragrafo 2 del presente articolo,

b) delle imposte non riscosse, per effetto delle riduzioni decrescenti dell'imposta accordate ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 della direttiva 77/388/CEE;

- oppure a calcolare la base delle risorse IVA nei casi previsti alle lettere a) e b) ricorrendo a valutazioni approssimative,

quando in questi casi un calcolo preciso della base delle risorse IVA potrebbe comportare oneri amministrativi che non sarebbero giustificati dall'incidenza delle operazioni in causa sulla base totale delle risorse IVA di tale Stato membro.

4. Quando uno Stato membro si avvale dell'articolo 17, paragrafo 6, secondo comma e paragrafo 7 della direttiva 77/388/CEE, per restringere l'esercizio dei diritti a deduzione, la base delle risorse IVA può essere determinata come se l'esercizio del diritto a deduzione non fosse stato ristretto.

Il primo comma si applica, per quanto concerne l'articolo 17, paragrafo 6, secondo comma della direttiva 77/388/CEE, solamente all'acquisto di prodotti petroliferi e di autovetture da turismo nonché alle spese inerenti al leasing e al noleggio e alle spese di manutenzione e di riparazione di dette vetture quando queste sono utilizzate a titolo professionale.

5. Qualora uno Stato membro accordi il rimborso dell'imposta a norma dell'articolo 6 della direttiva 69/169/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime delle imposte sulla cifra d'affari e delle altre imposizioni indirette interne applicabili al traffico internazionale di viaggiatori (9), modificata da ultimo dalla direttiva 89/194/CEE (10), dalla base delle risorse IVA si detrae, se del caso, l'importo della base imponibile delle operazioni che hanno dato luogo ai rimborsi.

TITOLO IV

Disposizioni sulla contabilizzazione e sulla messa a

disposizione

Articolo 7

1. Anteriormente al 31 luglio, gli Stati membri trasmettono alla Commissione un estratto in cui si indica l'ammontare totale della base delle risorse IVA, calcolata conformemente all'articolo 3, relativa all'anno civile precedente ed alla quale deve essere applicata l'aliquota prevista all'articolo 1.

2. L'estratto fornisce tutti i dati necessari utilizzati per stabilire la base e tali da consentire il controllo previsto all'articolo 11. Esso indica distintamente la base proveniente dalle operazioni di cui all'articolo 5 e all'articolo 6, paragrafi da 1 a 4.

3. I dati da utilizzare per stabilire la base sono i dati più recenti che esistono al momento della compilazione dell'estratto.

Articolo 8

Ai più tardi il 15 aprile di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una stima della base delle risorse IVA per il successivo esercizio.

Articolo 9

1. Le rettifiche da apportare, per qualunque motivo, agli estratti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e concernenti gli esercizi precedenti possono essere effettuate soltanto previo accordo tra la Commissione e lo Stato membro interessato.

In mancanza di accordo dello Stato membro e dopo un nuovo esame, la Commissione adotta le misure che giudica necessarie per la corretta applicazione del presente regolamento.

Le rettifiche vengono raggruppate in quadri generali che sono adottati al 31 luglio e che modificano gli estratti preliminari stabiliti per gli esercizi considerati.

2. Dopo il 31 luglio del quarto anno che segue un dato esercizio, l'estratto annuale di cui all'articolo 7, paragrafo 1 non è più rettificato, tranne che per i punti notificati prima di questa scadenza, dalla Commissione o dallo Stato membro interessato.

TITOLO V

Disposizioni sul controllo

Articolo 10

1. Per quanto riguarda ogni esercizio, gli Stati membri informano la Commissione, al più tardi il 30 aprile, circa le soluzioni e le modifiche ad esse che si propongono di adottare per determinare la base delle risorse IVA relativa alle singole categorie di operazioni di cui all'articolo 5 e all'articolo 6, paragrafi da 1 a 4, indicando, ove occorra, la natura dei dati che essi considerano adeguati, nonché una stima del valore della base imponibile corrispondente alle singole categorie di operazioni.

La Commissione comunica agli Stati membri, entro trenta giorni, le informazioni di cui sopra che essa riceve da ciascuno Stato membro.

2. La Commissione esamina, secondo la procedura prevista all'articolo 13, le soluzioni e le modifiche proposte.

Articolo 11

1. Per quanto riguarda le risorse IVA, i controlli della Commissione sono effettuati presso le amministrazioni competenti degli Stati membri. Nell'ambito di tali controlli, la Commissione si accerta in particolare della regolarità delle operazioni di centralizzazione della base imponibile e della determinazione dell'aliquota media ponderata di cui agli articoli 3 e 4, nonché dell'ammontare totale delle entrate nette di IVA percepite; essa si assicura altresì che sia rispettato il carattere adeguato dei dati presi in considerazione e la conformità al presente regolamento dei calcoli effettuati per determinare l'ammontare delle risorse IVA provenienti dalle operazioni di cui all'articolo 5 e all'articolo 6, paragrafi da 1 a 4.

2. Il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 165/74 del Consiglio, del 21 gennaio 1974, per la determinazione dei poteri e degli obblighi degli agenti delegati dalla Commissione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2/71 (11), si applica ai controlli delle risorse IVA. Per l'applicazione dell'articolo 5 del suddetto regolamento, è inteso che le informazioni cui esso si riferisce possono essere comunicate soltanto alle persone che, per le loro funzioni inerenti alla messa a disposizione ed al controllo delle risorse IVA, sono tenute a conoscerle.

3. A seguito dei controlli di cui al paragrafo 1, l'estratto annuale relativo ad un dato esercizio è rettificato alle condizioni previste all'articolo 9.

Articolo 12

1. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle procedure di registrazione dei soggetti passivi, di determinazione e di riscossione dell'IVA applicate dagli Stati membri, nonché in merito alle modalità e ai risultati dei loro sistemi di controllo nell'ambito di questa imposta.

2. La Commissione esamina, in collaborazione con gli Stati membri interessati, la possibilità di proporre eventuali miglioramenti delle procedure per renderle più efficaci.

3. La Commissione compila ogni tre anni una relazione sulle procedure applicate negli Stati membri e sugli eventuali miglioramenti proposti.

La Commissione presenta questa relazione al Parlamento e al Consiglio per la prima volta entro il 31 dicembre 1991.

Articolo 13

1. Il comitato di cui all'articolo 20 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 (12), qui appresso denominato «comitato», esamina periodicamente, su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro, i problemi posti dall'applicazione del presente regolamento.

2. Lo Stato membro che chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 4, o all'articolo 6, paragrafo 3, indirrizza la propria richiesta alla Commissione, non appena possibile e al più tardi il 30 aprile dell'esercizio da cui decorre l'applicazione dell'autorizzazione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato, quanto prima, e comunque, al più tardi, il 31 dicembre di detto esercizio, un progetto di decisione.

3. Su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro, il comitato esamina le soluzioni di cui all'articolo 10.

Se, a seguito dell'esame da parte del comitato emergono divergenze di opinioni circa le soluzioni prescelte, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato, non appena possibile, ma entro il 31 dicembre dell'esercizio a partire da cui la soluzione deve essere applicata, un progetto di decisione.

4. Il comitato formula un parere sui progetti di decisione di cui ai paragrafi 2 e 3, entro un termine che il presidente può fissare a seconda dell'urgenza, eventualmente procedendo ad una votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri in detto verbale.

La Commissione tiene nel massimo conto il parere formulato dal comitato, e informa il comitato stesso sul modo in cui ne ha tenuto conto.

5. Prima dello scadere di un termine di sessanta giorni che decorre dal parere del comitato, la Commissione adotta una decisione che comunica agli Stati membri.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1g gennaio 1989.

Tuttavia, esso non si applica alla compilazione o alla correzione degli estratti che indicano la base delle risorse IVA degli anni che precedono il 1989, stabiliti conformemente al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77 che rimane d'applicazione per gli estratti in questione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. ROMERO HERRERA

(1) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 24.

(2) GU n. C 128 del 17. 5. 1988, pag. 4 e GU n. C 15 del 19. 1. 1989, pag. 11.

(3) GU n. C 309 del 5. 12. 1988, pag. 30.

(4) GU n. C 191 del 20. 7. 1988, pag. 3.

(5) GU n. L 336 del 27. 2. 1977, pag. 8.

(6) GU n. L 356 del 31. 12. 1985, pag. 1.

(7) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

(8) GU n. L 208 del 3. 9. 1984, pag. 58.

(9) GU n. L 133 del 4. 6. 1969, pag. 6.

(10) GU n. L 73 del 17. 3. 1989, pag. 47.

(11) GU n. L 20 del 24. 1. 1974, pag. 1.

(12) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.