31989L0394

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1989 recante terza modifica della direttiva 75/726/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili (89/394/CEE) -

Gazzetta ufficiale n. L 186 del 30/06/1989 pag. 0014 - 0016


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1989 recante terza modifica della direttiva 75/726/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili (89/394/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 75/726/CEE (4), modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, non prevede la possibilità di produrre nettari di frutta senza aggiunta di zuccheri; che, vista l'evoluzione delle abitudini alimentari, è opportuno prevedere tali prodotti;

considerando che non è possibile estrarre il succo da certi frutti esotici senza la polpa; che pare pertanto necessario consentire nella fabbricazione di taluni succhi di frutta l'eventuale impiego della purea del frutto;

considerando che è opportuno estendere a tutti i nettari di frutta la possibilità di sostituire con il miele tutti gli zuccheri nei limiti stabiliti e di sopprimere la facoltà di impiegare contemporaneamente zuccheri e miele in taluni nettari;

considerando che è opportuno autorizzare l'aggiunta di zuccheri a taluni succhi di frutta concentrati soltanto se destinati alla vendita diretta al consumatore ed a condizione che nel prodotto finito non vengano superati i limiti

consentiti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 La direttiva 75/726/CEE è così modificata:

1) il testo dell'articolo 1, punto 7 è sostituito dal testo seguente:

«7. nettare di frutta:

a) il prodotto non fermentato ma fermentescibile, ottenuto mediante aggiunta di acqua e di

GU n. C 120 del 16. 5. 1989.

zuccheri al succo di frutta, al succo di frutta concentrato, alla purea di frutta, alla purea di frutta concentrata o ad un miscuglio di questi prodotti e che sia inoltre conforme all'al-

legato;

b) tuttavia, secondo la procedura prevista all'articolo 14 può essere deciso che per taluni frutti con succo ad alto tenore naturale di zuccheri i relativi nettari possono essere fabbricati senza aggiunta di zuccheri;»;

2) il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) è sostituito dal testo seguente:

«a) la mescolanza di succhi di frutta e/o di purea di frutta (di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 5) di una o più specie;»;

3) il testo dell'articolo 7, paragrafo 2, lettere c) e d) è sostituito dal testo seguente:

«c) la sostituzione totale degli zuccheri con il miele, rispettando il limite del 20 % indicato alla

lettera a);

«d) per la fabbricazione dei nettari di frutta di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), quando siano ottenuti con mele, pere o pesche o con una mescolanza di questi frutti, l'aggiunta di acido citrico in una quantità non superiore a 5 g per litro di prodotto finito; tuttavia, l'acido citrico può essere sostituito totalmente o parzialmente con una quantità equivalente di succo di limone.»;

4) l'articolo 7, paragrafi 3 e 4, è soppresso;

5) il testo dell'articolo 8, lettera a) è sostituito dal testo seguente:

«a) i trattamenti ed i procedimenti di cui all'articolo 4, fatto salvo il paragrafo 2, lettera a). Tuttavia, l'aggiunta di zuccheri di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) è autorizzata soltanto per i succhi di frutta concentrati preconfezionati, destinati al consumatore finale ed a condizione che essa sia indicata nella denominazione; in tal caso, la quantità complessiva di zucheri aggiunti espressa rispetto al volume di succo "a base di . . . concentrato'' non deve superare i valori indicati all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punti i) e ii).

Per un periodo di dieci anni a decorrere dal 14 giugno 1989, l'aggiunta di zuccheri nei succhi di arancia concentrati non destinati al consumatore finale è ammessa in quantità, espressa in sostanza secca, non superiore a 15 g per litro di succo, a fini di correzione.

Nel caso previsto al secondo comma, il trasformatore deve essere informato dell'aggiunta di zuccheri, conformemente agli usi commerciali.

Alla scadenza del termine previsto al secondo comma, il Consiglio decide, su proposta della Commissione, se mantenere o no la deroga prevista da detto comma;»;

6) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 11 ter

Le modifiche necessarie per adattare all'evoluzione tecnica gli articoli 4, 7, 8 e 9 nonché l'allegato, eccettuate quelle relative agli additivi, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 14.»;

7) il testo dell'articolo 13 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 13

I criteri di identità e di purezza dei prodotti addizionati e di trattamento di cui agli articoli 4 e 7 sono stabiliti, per quanto è necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 14.»;

8) il testo dell'articolo 14 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 14

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente per i prodotti alimentari è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o a richiesta di un rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.»;

9) l'articolo 15 è soppresso;

10) l'articolo 16, paragrafo 1, lettera f) è soppresso;

11) il testo dell'articolo 16, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Le deroghe relative agli additivi previste al paragrafo 1, lettere c), d), e), g) e h) prendono fine al momento in cui le regolamentazioni in materia diventano applicabili a livello della Comunità.»;

12) l'allegato è sostituito dall'allegato della presente

direttiva.

Articolo 2 Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Tali misure sono applicate in modo da:

- consentire il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva al più tardi il 14 giugno 1990,

- vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 14 giugno 1991.

Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. SOLBES

(1) GU n. C 24 del 31. 1. 1987, pag. 12.

(2) GU n. C 122 del 9. 5. 1988, pag. 78 e(3) GU n. C 150 del 2. 6. 1987, pag. 16.

(4) GU n. L 311 dell'1. 12. 1975, pag. 40. ALLEGATO DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI NETTARI DI FRUTTA III.

Nettari

Acidità minima

espressa in

grammi di acido

tartarico per

l di prodotto

finito

Tenore

minimo in

succo ed eventual-

mente in purea,

espresso in % del

peso del prodotto

finito

III.

Frutti dal succo acido, non consumabile allo stato naturale

Frutti di passiflora (Passiflora edulis)

8 (¹)

25

Solano di Quito (Solanum Quitoense)

5 (¹)

25

Ribes nero

8 (¹)

25

Ribes bianco

8 (¹)

25

Ribes rosso

8 (¹)

25

Uva spina

9 (¹)

30

Frutti di olivello spinoso

9 (¹)

25

Prugnole

8 (¹)

30

Prugne

6 (¹)

30

Susine

6 (¹)

30

Bacche di sorbe

8 (¹)

30

Cinorroidi (Frutti di Rosa sp.)

8 (¹)

40

Ciliegie acide (Marasche)

8 (¹)

35

Altre ciliegie

6 (¹)

40

Mirtilli neri

4 (¹)

40

Bacche di sambuco

7 (¹)

50

Lamponi

7 (¹)

40

Albicocche

3 (¹)

40

Fragole

5 (¹)

40

More

6 (¹)

40

Mirtilli

9 (¹)

30

Cotogne

7 (¹)

50

Limoni e limette

-(¹)

25

Altri frutti appartenenti a questa categoria

-(¹)

25

III.

Frutti poco acidi o ricchi di polpa, o molto aromatici, dal succo non consumabile allo stato naturale

Manghi

-(¹)

35

Banane

-(¹)

25

Guaiave

-(¹)

25

Papaie

-(¹)

25

Litchi

-(¹)

25

Lazzeruole

-(¹)

25

Anone (Annona Muricata)

-(¹)

25

Anone reticolate (Annona Reticulata)

-(¹)

25

Cerimolie

-(¹)

25

Melograni

-(¹)

25

Noci di acagiù o di anacardio

-(¹)

25

Spondiadi (Spondias Purpurea)

-(¹)

25

Imbù (Spondia Tuberosa Aroda)

-(¹)

30

Altri frutti appartenenti a questa categoria

-(¹)

25

III.

Frutti dal succo consumabile allo stato naturale

Mele

3 (¹)

50

Pere

3 (¹)

50

Pesche

3 (¹)

45

Agrumi, esclusi limoni e limette

5 (¹)

50

Ananas

4 (¹)

50

Altri frutti appartenenti a questa categoria

-(¹)

50

(¹) Limite non applicabile nel caso di prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c).