31989D0502

89/502/CEE: Decisione della Commissione, del 18 luglio 1989, che fissa i criteri d'iscrizione nei libri genealogici dei suini riproduttori di razza pura

Gazzetta ufficiale n. L 247 del 23/08/1989 pag. 0021 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 30 pag. 0094
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 30 pag. 0094


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 luglio 1989 che fissa i criteri d'iscrizione nei libri genealogici dei suini riproduttori di razza pura (89/502/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea,

vista la direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, terzo trattino,

considerando che nell'insieme degli Stati membri i libri genealogici sono tenuti o istituiti da associazioni di allevatori, da organizzazioni di allevamento o da servizi ufficiali;

considerando che occorre pertanto determinare i criteri per l'iscrizione dei suini riproduttori di razza pura nei libri suddetti;

considerando che, per poter essere iscritti nel libro genealogico, gli animali devono rispondere a requisiti precisi in materia di genealogia e di identificazione;

considerando che il libro genealogico dovrebbe essere suddiviso in più sezioni, onde evitare l'esclusione di taluni tipi di animali;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico perma-

nente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per essere iscritto nella sezione principale di un libro genealogico della propria razza, un suino riproduttore di razza pura deve:

- discendere da genitori e nonni iscritti in un libro genealogico della stessa razza,

- essere identificato dopo la nascita secondo le norme stabilite da tale libro,

- avere un'ascendenza accertata conformemente alle norme di tale libro.

Articolo 2

La sezione principale del libro genealogico può essere suddivisa in più sezioni in base alle caratteristiche degli animali. Soltanto i suini di razza pura conformi ai criteri di cui all'articolo 1 possono essere iscritti in una di queste sezioni.

Articolo 3

1. Un'associazione di allevatori o un'organizzazione di allevamento che tiene un libro genealogico può decidere che una femmina non conforme ai criteri di cui all'articolo 1 possa essere iscritta in una sezione supplementare del libro stesso, sempreché soddisfi i seguenti requisiti:

- essere identificata secondo le norme stabilite dal libro genealogico,

- essere considerata conforme allo standard della razza,

- soddisfare caratteristiche minimali secondo le norme stabilite dal libro genealogico.

2. I requisiti di cui al paragrafo 1, secondo e terzo trattino, possono essere differenziati a seconda del fatto che la femmina appartenga alla razza in questione, pur essendo di origine sconosciuta, o sia nata nel quadro di un programma di incrocio approvato dall'associazione di allevatori o dall'organizzazione di allevamento che tiene il libro genealogico.

Articolo 4

Una femmina la cui madre e la cui nonna materna siano iscritte nella sezione supplementare del libro genealogico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ed il cui padre e i due nonni siano iscritti nella sezione principale del libro, conformemente ai criteri elencati nell'articolo 1, è considerata come femmina di razza pura ed essere iscritta nella sezione principale del libro ai sensi dell'articolo 1.

Articolo 5

Qualora un libro genealogico comprenda più sezioni, un suino di razza pura proveniente da un altro Stato membro e avente caratteristiche specifiche che lo differenziano dalla popolazione della stessa razza che vive nello Stato membro di destinazione, dev'essere iscritto nella sezione del libro genealogico alle cui caratteristiche esso corrisponde.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1989.

Per la Commissione

RAY MAC SHARRY

Membro della Commissione