31988R1318

Regolamento (CEE) n. 1318/88 della Commissione del 10 maggio 1988 che determina, per gli Stati membri, la perdita di reddito e l' importo del premio erogabile per pecora e per capra per la campagna 1987

Gazzetta ufficiale n. L 123 del 17/05/1988 pag. 0012 - 0014


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1318/88 DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 1988

che determina, per gli Stati membri, la perdita di reddito e l'importo del premio erogabile per pecora e per capra per la campagna 1987

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1115/88 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1837/80 prevede la concessione di un premio per compensare eventuali perdite di reddito dei produttori di carni ovine e, in determinate zone, di carni caprine; che tali zone sono definite nell'allegato III di detto regolamento e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 della Commissione, dell'11 aprile 1986 (3), che determina le zone di montagna nelle quali è concesso il premio ai produttori di carni caprine, modificato dal regolamento (CEE) n. 3519/86 (4); che l'articolo 5, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 1837/80 contempla la possibilità di accordare premi ai produttori di talune zone che detengano femmine della specie ovina appartenenti a determinate razze di montagna e diverse dalle pecore per le quali può essere versato il premio; che dette pecore e dette zone sono definite nell'allegato del regolamento (CEE) n. 872/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che stabilisce le norme generali per la concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3524/85 (6);

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1837/80, la perdita di reddito, espressa in 100 chilogrammi peso carcassa, rappresenta l'eventuale differenza tra il prezzo di base e la media aritmetica dei prezzi di mercato rilevati per ogni regione;

considerando che, secondo l'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1837/80, l'importo del premio per pecora e per regione si ottiene applicando alla perdita di reddito definita al paragrafo 2 un coefficiente che esprima per ogni regione, in 100 kg peso carcassa, la produzione media annua normale di carni d'agnello per pecora; che tuttavia, per quanto riguarda la regione 5, tale perdita di reddito deve essere ridotta della media ponderata dei premi variabili effettivamente concessi durante la campagna 1987, media ottenuta conformemente al disposto dell'articolo 5, paragrafo 6 del medesimo regolamento; che il suddetto paragrafo 3 dell'articolo 5 fissa all'80 % del premio per pecora l'importo del premio erogabile per femmina della specie caprina; che l'articolo 5, paragrafo 9 fissa parimenti all'80 % del premio per pecora l'importo del premio erogabile per femmina della specie ovina diversa da una pecora ammissibile al premio;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2345/87 della Commissione (7), gli Stati membri sono stati autorizzati a versare un acconto ai produttori stabiliti in zone agricole svantaggiate; che nel corso della campagna 1987 detto acconto è stato effettivamente versato ai produttori interessati;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3007/84 della Commissione (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1514/86 (9), gli Stati membri della regione 1 non sono autorizzati a versare un acconto sul premio di cui all'articolo 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80; che tuttavia, poiché la situazione dei mercati è del tutto eccezionale nella zona 1, la Grecia e l'Italia sono state autorizzate, in deroga al summenzionato articolo 4, paragrafo 4, a versare l'acconto sul premio suddetto;

considerando che il governo francese ha deciso di venire in aiuto anche agli allevatori la cui azienda non sia situata in una zona svantaggiata; che, a tal fine, detto governo ha pure progettato di anticipare loro, peraltro in base a risorse nazionali, una somma equivalente al 50 % del premio per pecora che gli allevatori in questione hanno diritto di chiedere a fine campagna;

considerando che il governo francese ha notificato alla Commissione tale progetto di aiuto nazionale, in conformità dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato;

considerando che il Consiglio, con decisione del 23 luglio 1987, ha statuito che l'aiuto nazionale concesso dal governo francese, sotto forma di acconto sul premio per pecora, agli allevatori francesi di ovini la cui azienda sia situata in zone svantaggiate della Francia, può essere considerato compatibile con il mercato comune, nella misura del 50 % del premio previsto e sino al termine della campagna 1987;

considerando che il premio erogabile per animale imputabile viene corrisposto soltanto se l'importo fissato per pecora è pari o superiore a 1 ECU;

considerando che, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1837/80, occorre stabilire l'ammontare del premio definitivo e il saldo da versare nelle zone agricole svantaggiate;

considerando che il comitato di gestione « ovini-caprini » non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si constata una perdita di reddito, durante la campagna 1987, nelle regioni seguenti:

1.2 // regione // differenza in ECU/100 kg // 2 // 118,060 // 3 // 123,654 // 4 // 136,360 // 5 // 61,672 // 6 // 104,881 // 7 // 95,693

Articolo 2

1. Per la campagna 1987, l'importo del premio erogabile per pecora e per regione è il seguente:

1.2 // regione // ECU // 1 // 21,841 // 2 // 21,841 // 3 // 27,822 // 4 // 23,863 // 5 // 9,559 // 6 // 18,354 // 7 // 16,901

2. Per la campagna 1987, l'importo del premio erogabile per femmina della specie caprina e per regione nelle zone designate nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1837/80 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 è il seguente:

1.2 // regione // ECU // 1 // 17,473 // 2 // 17,473 // 7 // 13,521

3. L'importo del premio erogabile per femmina della specie ovina diversa dalla pecora ammissibile al premio e per regione nelle zone designate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 872/84 è il seguente:

1.2 // regione // ECU // 5 // 7,647

Articolo 3

1. Per la campagna 1987, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1837/80, il saldo da versare ai produttori di carni ovine stabiliti in zone agricole svantaggiate, e nel caso della Francia a tutti i produttori di carni ovine, è fissato come segue:

1.2 // regione // saldo del premio per pecora (in ECU) // 1 di cui: Italia Grecia // 10,972 12,392 // 2 // 10,974 // 4 // 10,412 // 5 // 5,268 // 6 // 8,394 // 7 Spagna // 8,766

2. Per la campagna 1987, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1837/80, il saldo da versare ai produttori di carni caprine stabiliti in zone agricole svantaggiate comprese tra quelle designate al paragrafo 1 è fissato come segue:

1.2 // regione // saldo del premio per femmina caprina (in ECU) // 1 di cui: Italia Grecia // 8,727 9,867 // 2 // 8,726 // 7 Spagna // 7,000

3. Per la campagna 1987, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1837/80, il saldo da versare ai produttori che detengono femmine della specie ovina diverse dalle pecore ammissibili al premio, stabiliti in zone agricole svantaggiate comprese tra quelle designate al paragrafo 1, è fissato come segue:

1.2 // regione // saldo del premio per femmina ovina diversa dalla pecora ammissibile al premio (in ECU) // 5 // 4,214

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

(2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 36.

(3) GU n. L 97 del 12. 4. 1986, pag. 25.

(4) GU n. L 325 del 20. 11. 1986, pag. 17.

(5) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 40.

(6) GU n. L 336 del 14. 12. 1985, pag. 5.

(7) GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 85.

(8) GU n. L 283 del 27. 10. 1984, pag. 28.

(9) GU n. L 132 del 21. 5. 1986, pag. 16.