31988L0667

Direttiva 88/667/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 recante quarta modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti cosmetici

Gazzetta ufficiale n. L 382 del 31/12/1988 pag. 0046 - 0048
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 17 pag. 0175
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 17 pag. 0175


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1988 recante quarta modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (88/667/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che le successive modifiche degli allegati della direttiva 76/768/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 88/233/CEE (5), postulano un adeguamento delle disposizioni della direttiva stessa;

considerando che l'esperienza acquisita successivamente all'adozione della direttiva 76/768/CEE ha dimostrato come le disposizioni relative all'etichettatura debbano essere migliorate e come il termine previsto dall'articolo 12, paragrafo 2 sia insufficiente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIREITIIVA: Articolo 1 La direttiva 76/768/CEE è modificata come segue:

1) il testo dell'articolo 1, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva i prodotti cosmetici che contengono una delle sostanze elencate nell'allegato V. Riguardo a tali prodotti gli Stati membri adottano tutte le disposizioni che ritengono utili»;

2) il testo dell'articolo 4, lettere c) e d) è sostituito dal testo seguente:

«c) coloranti diversi da quelli elencati nella prima parte dell'allegato IV, ad eccezione dei prodotti cosmetici contenenti coloranti destinati esclusivamente a colorare le zone pilifere;

d) coloranti elencati nella prima parte dell'allegato IV, utilizzati al di fuori delle condizioni indicate, ad eccezione dei prodotti cosmetici contenenti coloranti destinati unicamente a colorare le zone pilifere»;

3) il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

Articolo 5Gli Stati membri ammettono l'immissione in commercio dei prodotti cosmetici che contengono:

a) sostanze elencate nella seconda parte dell'allegato III, nei limiti stabiliti ed alle condizioni prescritte, fino alle date indicate nella colonna g) dell'allegato stesso;

b) coloranti elencati nella seconda parte dell'allegato IV, nei limiti stabiliti ed alle condizioni prescritte, fino alle date indicate nell'allegato stesso;

c) conservanti elencati nella seconda parte dell'allegato VI, nei limiti stabiliti ed alle condizioni prescritte, fino alle date indicate nella colonna f) dell'allegato stesso. Tuttavia alcune di queste sostanze possono essere utilizzate, a concentrazioni diverse, per fini specifici che vanno indicati nella presentazione del prodotto stesso;

d) filtri UV elencati nella parte seconda dell'allegato VII, nei limiti stabiliti ed alle condizioni prescritte, fino alle date indicate nella colonna f) dell'allegato stesso.

Alle date sudette tali sostanze, coloranti, conservanti e filtri UV saranno:

- o definitivamente ammessi,

- o definitivamente vietati (allegato II),

- o mantenuti per un periodo determinato nella seconda parte degli allegati III, IV, VI e VII,

- o soppressi da tutti gli allegati, in funzione della valutazione delle informazioni scientifiche disponibili oppure perché non vengono più utilizzati.»;

4) il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

Articolo 61. Gli Stati membri adottano adeguate misure affinché i prodotti cosmetici possano essere immessi sul mercato soltanto se il recipiente e l'imballaggio portano le seguenti indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili:

a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante o del responsabile dell'immissione sul mercato stabilito all'interno della Comunità. Tali indicazioni possono essere abbreviate, purché l'abbreviazione permetta, in linea di massima, di identificare l'impresa in questione. Per i prodotti fabbricati fuori della Comunità, gli Stati membri possono esigere l'indicazione del paese di origine;

b) il contenuto nominale al momento della confezione, indicato in peso o in volume, fatta eccezione per gli imballaggi con un contenuto inferiore a 5 g o a S ml, i campioni gratuiti e le monodosi; per quanto riguarda gli imballaggi preconfezionati, che vengono solitamente commercializzati per insieme di pezzi e per i quali l'indicazione del peso o del volume non ha alcun rilievo, il contenuto può non essere indicato, purché sull'imballaggio venga menzionato il numero di pezzi. Questa indicazione non è necessaria qualora il numero di pezzi sia facile da determinare dall'esterno o qualora il prodotto venga solitamente commercializzato solo ad unità;

c) la data di durata minima. La data di durata minima di un prodotto cosmetico è la data fino alla quale tale prodotto, opportunamente conservato, continua a soddisfare la sua funzione iniziale e rimane in particolare conforme all'articolo 2.

Essa è indicata con la dicitura: «Da usare preferibilmente entro» a, seguita:

- dalla data stessa, oppure

- dall'indicazione del punto dell'etichetta su cui questa figura.

Se necessario, tale indicazione è completata precisando anche le condizioni la cui osservanza consente di garantire la durata indicata.

La data consiste nell'indicazione, chiara e nell'ordine, del mese e dell'anno. Per i prodotti cosmetici aventi una durata minima superiore a 30 mesi, l'indicazione della data di scadenza non è obbligatoria;

d) le precauzioni particolari per l'impiego e in particolare quelle indicate nella colonna «Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta» degli allegati III, IV, VI e VII che debbono figurare sul recipiente e sull'imballaggio, nonché le eventuali indicazioni concernenti precauzioni particolari da osservare per i prodotti cosmetici di uso professionale, in particolare quelli destinati ai parrucchieri. In caso di impossibilità pratica, queste indicazioni debbono figurare su un foglio di istruzioni allegato, della cui presenza si farà breve menzione al consumatore sul recipiente e sull'imballaggio;

e) il numero della partita di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificarla. In caso di impossibilità pratica, dovuta alle modeste dimensioni dei cosmetici, questa indicazione deve figurare solamente sulla confezione.

2. Per i cosmetici non preconfezionati o per i cosmetici confezionati dal venditore su richiesta dell'acquirente o preconfezionati in vista della loro vendita immediata, gli Stati membri stabiliscono le modalità secondo cui vanno indicate le menzioni di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni adeguate affinché in sede di etichettatura, di presentazione alla vendita e di pubblicità dei cosmetici non vengano impiegati diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche che non possiedono»;

5) il testo dell'articolo 12, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. La Commissione procede al più presto alla consultazione degli Stati membri interessati; essa esprime poi senza indugio il proprio parere e prende i provvedimenti del caso.»;

6) l'allegato III, seconda parte, diventa l'allegato IV, prima parte;

7) l'allegato IV, prima parte, diventa l'allegato III, seconda parte. Articolo 2 1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché, a decorrere dal 1o gennaio 1992, né i fabbricanti né gli importatori stabiliti nella Comunità possano immettere sul mercato prodotti la cui etichettatura non sia conforme alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché i prodotti di cui al paragrafo 1 non possano più

essere venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 31 dicembre 1993. Articolo 3 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1989. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari delle presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. PAPANDREOU

(1) GU n. C 86 dell'1. 4. 1987, pag. 3.

(2) GU n. C 122 del 9. 5. 1988, pag. 80 e decisione del 14 dicembre 1988 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. C 319 del 30. 11. 1987, pag. 5.

(4) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 169.

(5) GU n. L 105 del 26. 4. 1988, pag. 11.