31988D0565

88/565/CEE: Decisione della Commissione del 29 marzo 1988 relativa ad un progetto di aiuti del governo francese in talune zone dell'Alta Normandia, della Franca Contea e della Sarthe, nei poli di conversione di Dunkerque, Le Creusot, Fos, Caen e nella zona di Roubaix- Tourcoing (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 310 del 16/11/1988 pag. 0028 - 0031


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 marzo 1988 relativa ad un progetto di aiuti del governo francese in talune zone dell'Alta Normandia, della Franca Contea e della Sarthe, nei poli di conversione di Dunkerque, Le Creusot, Fos, Caen e nella zona di Roubaix-Tourcoing (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (88/565/CEE) (88/565/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economia europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, primo comma e tenendo conto delle osservazioni stesse,

considerando quanto segue:

il 24 ottobre 1986 il governo francese, conformemente all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, ha notificato alla Commissione un progetto inteso alla conservazione per altri tre anni, a decorrere dal 1o gennaio 1987, della possibilità di concedere premi per l'assetto territoriale (PAT), a titolo derogatorio, nelle seguenti zone:

- tutte le zone di cui all'articolo 1 della decisione 85/18/CEE della Commissione (3) ossia le zone che potevano beneficiare del PAT fino al 31 dicembre 1985 e sono situate nei dipartimenti dell'Eure, della Senna Marittima, della Franca Contea e della Sarthe;

- i poli di conversione di Dunkerque, Fos, Caen, Le Creusot e la zona di Roubaix-Tourcoing.

Trattasi della possibilità di autorizzare, in tali zone che non sono sovvenzionate, la concessione di PAT a titolo derogatorio ai sensi dell'articolo 3 della decisione 85/18/CEE, in forza del quale i premi in questione potevano essere concessi soltanto fino al 31 dicembre 1986 e dovevano essere notificati alla Commissione per ottenere il previo consenso, se l'investimento era pari o superiore a 4,5 milioni di ECU o l'intensità nominale dell'aiuto raggiungeva il 15 %. La Commissione ha esaminato sotto il profilo socioeconomico le zone interessate, conformemente al metodo per l'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato, relativo agli aiuti a finalità regionale, e il 18 marzo 1987 ha deciso:

a) di non sollevare nessuna obiezione relativamente all'applicazione di tali aiuti nelle zone, che potevano beneficiarne precedentemente, del circondario di Le Havre (Seine-Maritime), dei poli di conversione di Caen, Dunkerque e Fos nonché nella zona di Roubaix-Tourcoing, zone per le quali la Commissione ha tenuto conto della persistenza di un livello elevato di disoccupazione (Le Havre, Roubaix-Tourcoing), nonché della tendenza negativa dell'occupazione nel settore industriale (Caen, Dunkerque, Fos), dovuta soprattutto alle perdite di posti di lavoro nella siderurgia e nei cantieri navali;

b) di avviare la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE avverso il mantenimento in zona PAT a titolo derogatorio di tutte le zone, precedentemente ammissibili al beneficio dell'aiuto, dei dipartimenti dell'Eure, della Sarthe, del Doubs, del territorio di Belfort e nel dipartimento della Haute-Saône, delle zone, precedentemente ammissibili al beneficio dell'aiuto, del circondario di Vesoul, nonché del polo di conversione di Le Creusot, in quanto nessuna di tale zone, tranne la Haute-Saône, presenta carratteristiche economiche [(tasso di disoccupazione strutturale e prodotto interno lordo pro capite (PIL pro capite)] tali da giustificare la concessione di aiuti regionali. Per quanto riguarda la Haute-Saône - il cui PIL pro capite pari a 66 è inferiore al valore limite pari a 77 - l'incertezza che esisteva allora sull'importo del PIL pro capite, per motivi statistici, ha indotto la Commissione ad avviare la procedura a titolo cautelare.

La Commissione ha informato della sua decisione il governo francese con lettera n. SG(87) D/3741 del 20 marzo 1987 e gli altri Stati membri con lettera del 12 giugno 1987, invitandoli a presentare le loro osservazioni.

Con una comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (1), sono stati informati ed invitati a presentare eventuali osservazioni gli interessati diversi degli Stati membri.

Nell'ambito di tale consultazione il governo di un altro Stato membro ha espreso la sua posizione a sostegno dell'analisi della Commissione. Anche le autorità francesi hanno presentato osservazioni senza contestare l'analisi della Commissione, ma apportando precisazioni sulla situazione socioeconomia delle regioni interessate.

La Commissione ha ritenuto impossibile distinguere, dal punto di vista degli effetti sulla concorrenza, fra un'area classificata in zona PAT e un'area non classificata in zona PAT, in cui il PAT fosse concesso in via eccezionale caso per caso. Pertanto essa ha esaminato le aree in questione basandosi sul metodo relativo alla determinazione delle zone di aiuti a finalità regionale. Agli aiuti concessi nell'ambito del premio per l'assetto territoriale al fine di promuovere gli investimenti nell'industria si applicano le disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE.

Essi vengono concessi a certi investimenti effettuati da imprese situate in zone di sviluppo. Tali imprese sono favorite perché i loro investimenti risultano meno costosi.

Tale constatazione non è inficiata dall'argomento secondo cui l'aiuto regionale si limita a compensare gli svantaggi dell'insediamento in zona di sviluppo. Anzitutto il fatto di compensare gli inconvenienti legati a un determinato sito contribuisce a favorire le imprese, riducendone le spese di insediamento.

In secondo luogo, nella maggioranza dei casi gli inconvenienti del sito non possono essere quantificati con sufficiente esattezza perché l'importo degli aiuti equivalga alla compensazione di tali inconvenienti.

Soprattutto gli aiuti regionali concessi dagli Stati membri sono generalmente tanto elevati da costituire, per le imprese, un incentivo finanziario ad insediarsi e ad investire in determinate zone.

Tali aiuti falsano il gioco della concorrenza; infatti l'aiuto finanziario concesso all'impresa beneficiara comporta un aumento quantificabile del suo profitto, e ne incrementa le possibilità d'azione rispetto ai concorrenti, che non ricevono un analogo aiuto.

Dato che l'aiuto permette alle imprese di scegliere un diverse luogo d'insediamento, esso è inoltre tale da falsare la concorrenza ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE. Infatti un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune [articolo 3, lettera f) del trattato CEE] presuppone che le imprese stabiliscano il loro sito d'insediamento in piena autonomia, senza che la loro decisione sia influenzata o orientata da aiuti.

Gli interventi di cui trattasi incidono inoltre sugli scambi fra Stati membri. Indubbiamente l'analisi delle zone di sviluppo non può arrivare al punto da indicare con certezza gli sbocchi delle imprese beneficiarie, in quanto essa non riguarda un caso concreto, bensì un regime generale i cui beneficiari non sono noti in anticipo. Tuttavia l'esperienza consente di affermare che talune imprese beneficiarie partecipano agli scambi intracomunitari.

Come si è detto in precedenza, gli aiuti finanziari consolidano la posizione delle imprese beneficiarie rispetto ai loro concorrenti.

Qualora ciò avvenga nell'ambito degli scambi intracomunitari, si deve ritenere che l'aiuto incida su questi ultimi.

Dalle considerazioni che precedono emerge che gli aiuti contemplati dal regime del premio per l'assetto territoriale rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1.

Trattandosi nella fattispecie di aiuti regionali, occorre esaminare la possibilità di applicare eventualmente le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c).

Tali deroghe sono ammesse solo se la Commissione può accertare che, senza gli aiuti, il semplice gioco delle forze di mercato non sarebbe sufficiente per indurre i beneficiari ad adottare un comportamento che contribuisca alla realizzazione di uno degli obiettivi che tali deroghe perseguono.

Concedere il beneficio delle suddette deroghe in assenza di tale contropartita inciderebbe negativamente sulle condizioni degli scambi fra Stati membri e falserebbe il gioco della concorrenza senza alcuna compensazione per la Comunità.

Nell'applicare questi principi all'esame dei regimi di aiuti a finalità regionale, la Commissione deve accertare che nelle regioni in questione sussistono problemi sufficientemente gravi, rispetto all'insieme della Comunità, per giustificare la concessione dell'aiuto e la sua intensità.

Dall'esame deve risultare che l'aiuto è indispensabile per realizzare gli obiettivi enunciati dall'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c). Allorché ciò non possa essere dimostrato, deve presumersi che l'aiuto non contribuisce alla realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla deroghe, bensì serve essenzialmente a favorire le imprese interessate.

Ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato CEE possono essere considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione. Già nella sua decisione 85/18/CEE la Commissione aveva ritenuto, in base ad un'analisi socioeconomica aprofondita delle regione della Francia metropolitana, approfondita delle regioni che la deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato CEE non potesse essere applicata, dato che queste regioni non presentano un tenore di vita anormalmente basso o una grave forma di sottoccupazione.

Pertanto, nella fattispecie, può essere applicata soltanto la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CEE, che prevede la compatibilità con il mercato comune degli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di determinate regioni economiche quando non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.

La Commissione ha elaborato un metodo generale per l'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CEE, al fine di assicurare la coerenza e l'obiettività della sua analisi sotto il profilo comunitario, metodo che permette di determinare, per le regioni dei vari Stati membri, livelli limite basati sulla disoccupazione strutturale e sul PIL pro capite a partire dai quali sono ammissibili gli aiuti regionali. Tale metodo è fondato sulla disponibilità di statistiche armonizzate a livello NUTS III, che in Francia corrisponde ai dipartimenti. Esso prevede pertanto che, salvo deroghe motivate, l'analisi delle zone da sovvenzionare sarà condotta a questo stesso livello NUTS III.

Per quanto riguarda le zone proposte dei dipartimenti dell'Eure, della Sarthe, del Doubs e del territorio di Belfort, la Commissione può confermare l'analisi fatta quando ha avviato la procedura. Anzitutto le caratteristiche di tali dipartimenti non superano i livelli limite di ammissibilità, che sono rispettivamente 118 e 77 per la disoccupazione e per il PIL:

Disoccupazione 1983-1986 PIL 1985 Eure 110 89 Sarthe 115 88 Doubs 95 104 Territorio di Belfort 109 86 In secondo luogo, conformemente al secondo settore del metodo per l'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CEE, in tali dipartimenti non è stato riscontrato alcun particolare aspetto sufficientemente sfavorevole. Di conseguenza, le zone proposte per questi quattro dipartimenti non potranno beneficiare della deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CEE.

La situazione è invece diversa nelle zone situate nei dipartimenti della Haute-Saône (circondario di Vesoul), e della Saône et Loire (polo di Le Creusot).

Infatti, anzitutto per quanto riguarda la Haute-Saône, è stato confermato l'indice di 66 per il PIL pro capite nel 1985 (F = 100), che quindi è di gran lunga inferiore al livello limite di 77. Per quanto riguarda poi il dipartimento della Saône et Loire, dove si trova il polo di Le Creusot, gli indici del PIL e della disoccupazione sono rispettivamente 90 e 113.

La situazione di tale polo è sotto alcuni aspetti particolarmente negativa, soprattutto per quanto riguarda il suo futuro:

- I tre bacini di maodopera di Le Creusot, Montceau-les-Mines e Châlon-sur-Saône, che formano tale polo di conversione, costituiscono l'unico sito industriale non soltanto del dipartimento, ma della regione Borgogna;

- La costruzione meccanica ed i settori tradizionali dell'industria sono ben rappresentati nel polo: industria estrattiva, industria tessile, siderurgia, tutti settori sensibili in corso di ristrutturazione che continuano a ridurre l'organico. Per l'insieme del polo, il personale dispendente è stato ridotto del 6,2 %, passando da 64 900 nel 1982 a 60 900 nel 1985. Le miniere, le grandi imprese di costruzione meccanica, di materiale per lavori pubblici, di apparecchi elettrici, si apprestano a ridurre il loro organico, e nei prossimi mesi 2 000 posti di lavori in tali settori scompariranno. Nel bacino carbonifero di Montceau-les-Mines-Blanzy, che nel 1986 contava 1 425 dipendenti, la chiusura della miniera in profondità è prevista prima del 1990;

- A tali perdite di posti di lavoro del settore industriale si aggiungono quelle dovute alla politica agricola comune, valutate a 800 ogni anno. Fra il 1981 e il 1986 il numero delle aziende lattiero-casearie è sceso da 6 000 a 3 000. Peraltro l'applicazione di quote per la produzione del latte è stata all'origine della macellazione di numerose vacche da latte, provocando il crollo dei prezzi della carne bovina in cui tale dipartimento è specializzato.

L'insieme di tali elementi ha indotto la Commissione a ritenere che il circondario di Vesoul, situato nel dipartimento della Haute-Saône, nonché il polo di conversione di Le Creusot, possano beneficiare della deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CEE. Pertanto in tali zone potranno essere concessi PAT a titolo derogatorio, ai sensi dell'articolo 3 della decisione 85/18/CEE, per una durata di 3 anni a decorrere dal 1o gennaio 1987. Nell'attuazione di tale regime dovranno essere rispettate le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, in particolare quelle concernenti il cumulo degli aiuti a finalità plurima (1) e taluni settori di attività nell'industria, nell'agricoltura e nella pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1 La Repubblica francese è tenuta a non applicare il regime del premio per l'assetto territoriale (PAT), a titolo derogatorio, nelle zone precedentemente ammissibili al beneficio del PAT dei dipartimenti dell'Eure, della Sarthe, del Doubs e del territorio di Belfort in quanto tali aiuti sono incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato CEE.

Articolo 2 Il regime del premio per l'assetto territoriale, a titolo derogatorio, quale definito nell'articolo 3 della decisione 85/18/CEE, è considerato compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato CEE, se applicato per un periodo di 3 anni, a decorrere dal 1o gennaio 1987, nelle zone del circondario di Vesoul (dipartimento della Haute-Saône) e del polo di conversione di Le Creusot precedentemente ammissibili al beneficio del PAT.

I premi devono essere notificati preventivamente alla Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, quando gli investimenti sono pari o superiori a 4,5 milioni di ECU o l'intensità nominale dell'aiuto è pari o superiore al 15 %.

Nell'applicazione di tale regime devono essere rispettate le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, in particolare quelle concernenti:

- il cumulo degli aiuti a finalità plurima,

- taluni settori di attività nell'industria, nell'agricoltura e nella pesca.

Articolo 3 Il governo francese informerà la Commissione, entro due mesi a decorrere dalla data della presente decisione, delle disposizioni adottate per conformare la sua normativa all'articolo 1 della presente decisione.

Articolo 4 La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1988.

Per la Commissione Peter SUTHERLAND Membro della Commissione (1) GU n. L 11 del 12. 1. 1985, pag. 28.

(2) GU n. C 176 del 4. 7. 1987, pag. 5.

(3) GU n. C 3 del 5. 1. 1985, pag. 2.