31988A0525

88/525/CEE: Parere della Commissione del 28 settembre 1988 rivolto al governo del Regno di Danimarca in merito ad un progetto di legge relativo ai trasporti di merci su strada (Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 288 del 21/10/1988 pag. 0044 - 0045


*****

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 1988

rivolto al governo del Regno di Danimarca in merito ad un progetto di legge relativo ai trasporti di merci su strada

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(88/525/CEE)

In conformità dell'articolo 1 della decisione del Consiglio del 21 marzo 1962, relativa all'istituzione di una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti (1), modificata dalla decisione 73/402/CEE (2), il governo danese ha comunicato alla Commissione, con lettera dell'8 febbraio 1988 della rappresentanza permanente presso le Comunità europee, un progetto di legge relativo ai trasporti di merci su strada.

La lettera della rappresentanza permanente della Danimarca è pervenuta alla Commissione il 10 febbraio 1988 e, in conformità dell'articolo 1 della decisione del Consiglio summenzionata, è stata comunicata anche agli altri Stati membri.

Su iniziativa della Commissione si è svolta a Bruxelles il 16 maggio 1988 una riunione informativa con il governo danese. La Commissione non ha ritenuto opportuno consultare tutti gli Stati membri in merito alle disposizioni di cui trattasi, e nessuno Stato membro ha chiesto delle consultazioni.

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 1 della decisione del Consiglio, la Commissione formula il parere seguente:

1. La Commissione constata che secondo il governo danese il progetto di legge è teso a sopprimere le restrizioni quantitative all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nel traffico nazionale della Danimarca. L'accesso a tale mercato sarà regolamentato esclusivamente da criteri qualitativi ai quali dovranno soddisfare i trasportatori.

Il progetto di legge è inoltre volto a definire le condizioni per il ritiro delle licenze di trasporto e a sopprimere le licenze speciali richieste per l'esecuzione dei trasporti regolari di merci.

La nuova legislazione proposta dal governo danese prevede infine disposizioni che consentiranno di attuare gli atti del Consiglio delle Comunità europee volti ad instaurare la libera prestazione dei servizi nel settore dei trasporti di merci su strada nel traffico nazionale della Danimarca.

2. La Commissione approva l'iniziativa del governo danese volta a parificare le condizioni di concorrenza tra trasportatori per conto di terzi, a migliorare la situazione sociale dei lavoratori e ad aumentare la sicurezza stradale. La soppressione delle restrizioni quantitative proposta dal governo danese e la sostituzione di tali restrizioni con condizioni qualitative per l'accesso al mercato sono conformi a quanto proposto dalla Commissione e al regolamento (CEE) n. 1841/88 del Consiglio del 21 giugno 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 3164/76 relativo al contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati fra Stati membri (3). In Danimarca esisterà così una corrispondenza tra le norme vigenti per i trasporti nazionali e quelle applicabili ai trasporti internazionali effettuati tra Stati membri. Tale corrispondenza contribuirà ad agevolare l'esecuzione di tali trasporti e faciliterà il completamento del mercato interno nel settore dei trasporti di merci su strada.

3. La Commissione prende atto della definizione proposta per i trasporti per conto proprio (articolo 1, paragrafo 4 del progetto di legge danese). Essa constata che tale definizione si discosta da quella contenuta nel punto 11 dell'allegato I della prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962, relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada tra Stati membri (1), modificata in particolare dalla direttiva 80/49/CEE (2). La Commissione suggerisce di conseguenza di usare la definizione comunitaria.

4. La Commissione prende atto delle dichiarazioni dei rappresentanti del governo danese, fatte nella riunione informativa summenzionata, in base alle quali le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'articolo 3, paragrafo 2 e dell'articolo 4, paragrafo 4 del progetto di legge danese sono volte in particolare a realizzare la libera prestazione dei servizi nel settore dei trasporti di merci su strada effettuati all'interno della Danimarca. Tuttavia, la Commissione ritiene che il riferimento a « accordi internazionali » negli articoli succitati del progetto risulta troppo vago per garantire la libera prestazione dei servizi per i trasporti di merci in relazione al diritto comunitario derivato, vale a dire conformemente alle decisioni che il Consiglio delle Comunità europee adotta in virtù dell'articolo 75, paragrafo 1, lettera b) del trattato CEE. Di conseguenza, la Commissione suggerisce di modificare il testo attuale di tali articoli aggiungendo un riferimento esplicito al « trattato che istituisce la Comunità economica europea ed il suo diritto derivato », da inserire forse prima dell'espressione « accordi internazionali » nel testo degli articoli della legge in questione.

5. La Commissione constata che l'articolo 14, paragrafo 2 permette il proseguimento dell'attività di un'impresa di trasporto in caso di decesso od incapacità fisica o giuridica della persona fisica che esercita l'attività di trasportatore. La Commissione rammenta al governo danese che in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 74/561/CEE del Consiglio, del 12 novembre 1974, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (3), modificato dalla direttiva 85/578/CEE (4), il proseguimento a titolo provvisorio dell'attività di un'impresa di trasporto non può superare il periodo di un anno, prorogabile di sei mesi al massimo in casi particolari debitamente comprovati. Inoltre, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 74/561/CEE, le autorità danesi possono eccezionalmente, in taluni casi particolari, autorizzare a titolo definitivo il proseguimento dell'attività dell'impresa di trasporto da parte di una persona che non soddisfi al requisito di capacità professionale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 74/561/CEE, ma che possieda un'esperienza pratica di almeno tre anni nella gestione giornaliera di tale azienda.

6. La Commissione chiede al governo danese di comunicarle per tempo le misure esecutive adottate in vista dell'applicazione della legge relativa ai trasporti di merci su strada.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 1988.

Per la Commissione

Stanley CLINTON DAVIS

Membro della Commissione

(1) GU n. 23 del 3. 4. 1962, pag. 720/62.

(2) GU n. L 347 del 17. 12. 1973, pag. 48.

(3) GU n. L 163 del 30. 6. 1988, pag. 1.

(1) GU n. 70 del 6. 8. 1962, pag. 2005/62.

(2) GU n. L 18 del 24. 1. 1980, pag. 23.

(3) GU n. L 308 del 19. 11. 1974, pag. 18.

(4) GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 34.