31987R4141

Regolamento (CEE) n. 4141/87 della Commissione del 9 dicembre 1987 che determina le condizioni per l' ammissione di taluni prodotti destinati a talune categorie di aeromobili o di navi al beneficio di un regime tariffario favorevole all' importazione

Gazzetta ufficiale n. L 387 del 31/12/1987 pag. 0076 - 0080


REGOLAMENTO (CEE) N. 4141/87 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1987

che determina le condizioni per l'ammissione di taluni prodotti destinati a talune categorie di aeromobili o di navi al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 11,

visto il regolamento (CEE) n. 222/77 del Consiglio, del 13 dicembre 1976 relativo al transito comunitario (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1674/87 (3), in particolare l'articolo 57,

considerando che il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3529/87 (5), ha stabilito la tariffa doganale comune sulla base della nomenclatura della convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che, sulla base del regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84 (7), il regolamento (CEE) n. 2695/77 della Commissione (8), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, ha determinato le condizioni per l'ammissione di taluni prodotti destinati a talune categorie di aeromobili o di navi al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha abrogato e sostituito, da un lato, il regolamento (CEE) n. 950/68 adottando la nuova nomenclatura tariffaria e statistica (nomenclatura combinata) basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e, dall'altro, il regolamento (CEE) n. 97/69; che è opportuno, di conseguenza, per ragioni di chiarezza, sostituire il regolamento (CEE) n. 2695/77 con un nuovo regolamento che riprenda la nuova nomenclatura nonché la nuova base giuridica; che, per le stesse ragioni, conviene far figurare nel nuovo testo anche le modifiche intervenute fino ad oggi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 prevede che la riscossione dei dazi sia sospesa per i prodotti di cui all'allegato I, sezione A del presente regolamento quando i medesimi sono destinati ad essere montati su aeromobili che hanno essi stessi beneficiato della franchigia doganale o che sono costruiti nella Comunità; che il beneficio di tale sospensione è subordinato alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate in materia; che è subordinata a tali condizioni ugualmente l'ammissione al beneficio del regime tariffario favorevole dei prodotti destinati ad essere utilizzati in aeromobili civili e a esservi incorporati nel corso della loro costruzione, del loro rifacimento, della loro manutenzione o della loro trasformazione previsti da un lato, dal titolo II, lettera B delle «Disposizioni preliminari» della nomenclatura combinata e, dall'altro, dalle sospensioni tariffarie comunitarie autonome;

considerando che la nomenclatura combinata prevede altresì, nel titolo II, lettera A delle «Disposizioni preliminari», che la riscossione dei dazi sia sospesa per quanto concerne i prodotti destinati ad essere incorporati in talune navi, ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonché i prodotti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di dette navi; che, tuttavia, il beneficio di tale sospensione è subordinato alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate in materia ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti;

considerando che, per l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, è necessario adottare le disposizioni relative alla fissazione di tali condizioni;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4142/87 della Commissione, del 9 dicembre, che determina le condizioni per l'ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffaro favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare (9), stabilisce al tempo stesso le condizioni generali e minime alle quali sono assoggettate le merci in questione; che le disposizioni di tale regolamento sono dunque da applicare anche ai prodotti succitati;

considerando tuttavia che, per quanto riguarda i materiali spediti per via aerea da uno Stato membro all'altro, ai fini della manutenzione o della riparazione di aeromobili sia nell'ambito di accordi di scambi concernenti tali materiali, sia per necessità proprie, da compagnie aeree che effettuano trasporti internazionali conviene semplificare le formalità inerenti alla procedura interna del transito comunitario nell'ambito della quale avviene la spedizione di questi materiali e prevedere, tenuto conto del carattere specifico di tali movimenti di materiali, l'applicazione di una procedura più snella di quella dell'esemplare di controllo T 5;

considerando che, tenuto conto delle esigenze proprie all'utilizzazione dei prodotti facenti oggetto del presente regolamento, si rendono necessarie disposizioni particolari per quanto concerne, da un lato, la proroga del termine di utilizzazione della merce e, dall'altro, maggiori possibilità di utilizzare la merce per una destinazione diversa da quella prevista o di esportarla fuori del territorio doganale della Comunità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati della nomenclatura e della circolazione delle merci,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatto salvo il disposto degli articoli da 2 a 10 del presente regolamento, il regolamento (CEE) n. 4142/87 si applica

ai prodotti indicati negli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

In deroga all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 4142/87 il termine di utilizzazione delle merci è di cinque anni.

Articolo 3

In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 4142/87 ma fatte salve le disposizioni in vigore in materia di controllo delle merci all'importazione e all'esportazione, l'esemplare di controllo T 5 non è richiesto per il trasporto di materiali spedito per via aerea da uno Stato membro all'altro, ai fini della manutenzione e della riparazione di aerodine, nell'ambito di accordi di scambi concernenti tali materiali ovvero per necessità proprie, da compagnie aeree che effettuano trasporti internazionali. Inoltre, per tali materiali, le formalità relative alla procedura interna del transito comunitario sono semplificate conformemente agli articoli da 4 a 8.

Articolo 4

La lettera di trasporto aereo o il documento equivalente vale come dichiarazione o documento T 2 a condizione che in essi figurino almeno le indicazioni seguenti:

a)

denominazione della compagnia aerea speditrice;

b)

denominazione dell'aeroporto di partenza;

d)

denominazione della compagnia aerea destinataria;

d)

denominazione dell'aeroporto di arrivo;

e)

designazione dei materiali;

f)

numero dei pezzi.

Le indicazioni di cui al comma precedente possono essere fatte anche sotto forma di codice o mediante riferimento ad un documento che vi è allegato.

Inoltre, la lettera di trasporto aereo o il documento equivalente deve comportare, sulla parte anteriore, a stampatello, una delle seguenti menzioni:

- T 2 DESTINO ESPECIAL

- T 2 SAERLIGT ANVENDELSESFORMAL

- T 2 BESONDERE VERWENDUNG

- T 2 AAÉAEÉÊÏÓ ÐÑÏÏÑÉÓÌÏÓ

- T 2 END-USE

- T 2 DESTINATION PARTICULIÈRE

- T 2 DESTINAZIONE PARTICOLARE

- T 2 BIJZONDERE BESTEMMING

- T 2 DESTINO ESPECIAL

Articolo 5

La compagnia aerea speditrice dei materiali diventa, per l'operazione di trasporto, obbligato principale.

Articolo 6

In ogni Stato membro ogni compagnia aerea speditrice o destinataria dei materiali di cui all'articolo 3 tiene a disposizione delle autorità doganali competenti, ai fini del controllo delle operazioni di transito comunitario, la contabilità prevista all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 4142/87.

Articolo 7

1. La compagnia aerea speditrice conserva un esemplare della lettera di trasporto aereo o del documento equivalente nella sua contabilità e tiene, nelle condizioni da determinare dalle autorità doganali dello Stato membro di partenza, un altro esemplare a disposizione dell'ufficio di partenza.

2. La compagnia aerea destinataria conserva un esemplare della lettera di trasporto aereo o del documento equivalente nella sua contabilità e rimette, nelle condizioni da determinare dalle autorità doganali dello Stato membro di destinazione, un altro esemplare all'ufficio di destinazione.

3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (CEE) n. 4142/87, i materiali di cui all'articolo 3, trasportati secondo la procedura stabilita dal presente regolamento, non sono presentati all'ufficio di partenza né all'ufficio di destinazione.

Articolo 8

1. L'obbligato principale ha soddisfatto agli obblighi che gli incombono in virtù dell'articolo 13, lettera a) del regolamento (CEE) n. 222/77 dal momento in cui, da un lato, i materiali intatti e gli esemplari della lettera di trasporto aereo o del documento equivalente, di cui all'articolo 7, paragrafo 2 che hanno accompagnato l'invio sono conse-

gnati alla compagnia aerea destinataria nel luogo consentito

dalle autorità doganali dello Stato membro di destinazione e, dall'altro, detti materiali sono iscritti nella contabilità prevista all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 4142/87.

2. La consegna dei materiali, degli esemplari della lettera di trasporto aereo o del documento equivalente come pure l'iscrizione di cui al paragrafo 1 devono essere effettuate al più tardi entro un termine di 5 giorni a decorrere dalla data della partenza dell'aereo che trasporta detti materiali.

Articolo 9

In deroga all'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 4142/87, gli obblighi derivanti da detto regolamento passano dalla compagnia aerea speditrice alla compagnia aerea destinataria al momento previsto all'articolo 8.

Articolo 10

In deroga all'articolo 10, primo comma e all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4142/87, l'utilizza-

zione della merce per una destinazione diversa da quella

prevista dal regime tariffario favorevole di cui all'articolo 1 di detto regolamento o l'esportazione della merce fuori del territorio doganale della Comunità sono ammesse dalle autorità competenti quando, a loro parere, ciò sia giustificato da ragioni economiche.

Articolo 11

Il regolamento (CEE) n. 2695/77 è abrogato.

Articolo 12

Ogni Stato membro informa la Commissione delle misure adottate dall'amministrazione centrale ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

La Commissione comunica immediatamente tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il 1g gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

SPA:L888UMBI23.95

FF: 8UI0; SETUP: 01; Hoehe: 1321 mm; 238 Zeilen; 11806 Zeichen;

Bediener: MARK Pr.: B;

Kunde: ................................

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 39 del 9. 2. 1977, pag. 1.

(3) GU n. L 157 del 17. 6. 1987, pag. 1.

(4) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

(5) GU n. L 336 del 26. 11. 1987, pag. 3.

(6) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

(7) GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.

(8) GU n. L 314 dell' 8. 12. 1977, pag. 14.

(9) Vedi pagina 81 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>