31987R4139

Regolamento (CEE) n. 4139/87 della Commissione del 9 dicembre 1987 che determina le condizioni per l' ammissione di taluni prodotti petroliferi al beneficio di un regime tariffario favorevole all' importazione, in funzione della loro destinazione particolare

Gazzetta ufficiale n. L 387 del 31/12/1987 pag. 0070 - 0073


REGOLAMENTO (CEE) N. 4139/87 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1987

che determina le condizioni per l'ammissione di taluni prodotti petroliferi al beneficio

di un regime tariffario favorevole all'importazione, in funzione della loro destinazione

particolare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del

23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3529/87 (3), ha stabilito la tariffa doganale comune sulla base della nomenclatura della convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che, sulla base del regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84 (5), il regolamento (CEE) n. 1775/77 della Commissione (6) ha determinato le condizioni alle quali è subordinata l'ammissione di taluni prodotti petroliferi al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione, in funzione della loro destinazione particolare;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha abrogato e sostituito, da un lato, il regolamento (CEE) n. 950/68 adottando la nuova nomenclatura tariffaria e statistica (nomenclatura combinata) basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e, dall'altro, il regolamento (CEE) n. 97/69; che è opportuno, di conseguenza, per ragioni di chiarezza, sostituire il regolamento (CEE) n. 1775/77 con un nuovo regolamento che riprenda la nuova nomenclatura nonché la nuova base giuridica;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 prevede per i prodotti di cui all'allegato del presente regolamento:

- l'esenzione da dazi, quando i prodotti in questione

sono destinati a non essere utilizzati come carburanti

o combustibili (sottovoci 2707 10 90, 2707 20 90,

2707 30 90, 2707 50 91, 2707 50 99, 2711 12 19, 2901 10 90, 2902 20 90, 2902 30 90 e 2902 44 90 della nomenclatura combinata), o alla fabbricazione dei prodotti della voce 2803 della nomenclatura combinata (sottovoci 2707 99 91 e 2713 90 10);

- la riduzione del dazio per gli oli lubrificanti e altri, destinati a essere miscelati conformemente alle condizioni della nota complementare 6 del capitolo 27 (sottovoce 2710 00 95 della nomenclatura combinata);

- la sospensione dei dazi per i prodotti destinati a subire o un trattamento definito o una trasformazione chimica, operazioni definite nella nota complementare 4 del capitolo 27 o nelle note esplicative della nomenclatura combinata relative alle note complementari 4 e 5 di tale capitolo;

considerando che l'ammissione di tali prodotti al beneficio delle suddette esenzioni, riduzioni o sospensioni dei dazi è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate in materia;

considerando che, per l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, è necessario adottare le disposizioni relative alla fissazione di tali condizioni;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4142/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987 che determina le condizioni per l'ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare (7), stabilisce al tempo stesso le condizioni generali e minime alle quali sono assoggettate le merci in questione; che le disposizioni di tale regolamento sono dunque da applicare anche ai prodotti petroliferi di cui trattasi;

considerando tuttavia che, tenuto conto delle esigenze proprie alla natura e all'utilizzazione dei suddetti prodotti, nonché delle caratteristiche delle operazioni cui essi sono soggetti, si rendono necessarie disposizioni particolari per quanto concerne, da un lato, l'eventuale imposizione di taluni obblighi speciali a carico dell'interessato e, d'altro lato, l'immagazzinamento; che, inoltre, nei casi previsti nelle note complementari 4, lettera n) e 5 del capitolo 27 della nomenclatura combinata, è opportuno mantenere un termine di utilizzazione di sei mesi;

considerando che le misure prevista dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatti salvi gli articoli da 2 a 5, il regolamento (CEE)

n. 4142/87 si applica ai prodotti petroliferi.

2. Ai sensi del presente regolamento, per «prodotti petroliferi» si intendono le merci che figurano nell'allegato.

Articolo 2

L'interessato è tenuto a fornire alle autorità competenti, su richiesta di queste ultime, le indicazioni seguenti:

a) al momento della domanda di autorizzazione, una descrizione sommaria delle unità utilizzate per il trattamento previsto;

b) la natura del trattamento previsto;

c) le specie e la quantità dei prodotti messi in opera;

d) in caso di applicazione delle note complementari 4, lettera n) e 5 del capitolo 27 della nomenclatura combinata la specie e la quantità dei prodotti ottenuti, nonché la loro designazione doganale.

L'interessato deve inoltre mettere le autorità competenti in grado di seguire, con loro piena soddisfazione, i prodotti nello stabilimento o negli stabilimenti dell'impresa nel corso del processo tecnico di lavorazione.

Articolo 3

L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 4142/87 si applica ai prodotti petroliferi, salvo disposizioni contrarie figuranti nelle note complementari 4, lettera n) e 5 del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4142/87 le autorità competenti possono autorizzare lo stoccaggio di prodotti petroliferi immessi in libera pratica conformemente alle disposizioni di detto regolamento, miscelati con altri prodotti petroliferi o con oli greggi di petrolio della voce 2709 00 00 della nomenclatura combinata.

2. Lo stoccaggio in miscela dei prodotti di cui al paragrafo 1 non aventi specie, qualità e caratteristiche tecniche e fisiche identiche può essere autorizzato soltanto se la miscela è interamente destinata a subire uno dei trattamenti di cui alle note complementari 4 e 5 del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

Articolo 5

L'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4142/87 non si applica ai prodotti immagazzinati in miscela di cui all'articolo 4, paragrafo 2 a meno che l'insieme della miscela sia esportato o distrutto.

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 1775/77 è abrogato.

Articolo 7

Ogni Stato membro informa la Commissione delle misure adottate a livello dell'amministrazione centrale ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

La Commissione comunica immediatamente tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1g gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

SPA:L888UMBI19.95

FF: 8UI0; SETUP: 01; Hoehe: 881 mm; 161 Zeilen; 7735 Zeichen;

Bediener: MARK Pr.: B;

Kunde: ................................

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

(3) GU n. L 336 del 26. 11. 1987, pag. 3.

(4) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

(5) GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.

(6) GU n. L 195 del 2. 8. 1977, pag. 5.

(7) Vedi pagina 81 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>