31987R3731

Regolamento (CEE) n. 3731/87 del Consiglio del 10 dicembre 1987 che fissa per la campagna lattiera 1988/1989 il tasso indicativo del tenore di materia grassa del latte intero normalizzato importato in Irlanda e nel Regno Unito

Gazzetta ufficiale n. L 352 del 15/12/1987 pag. 0003 - 0003


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3731/87 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 1987

che fissa per la campagna lattiera 1988/1989 il tasso indicativo del tenore di materia grassa del latte intero normalizzato importato in Irlanda e nel Regno Unito

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1411/71 del Consiglio, del 29 giugno 1971, che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per i prodotti della voce 04.01 della tariffa doganale comune (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 566/76 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1411/71, l'Irlanda e il Regno Unito applicano, nel proprio territorio, la formula del latte intero non normalizzato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, dello stesso regolamento;

considerando che, in conformità dei paragrafi 6 e 7 dell'articolo suddetto, occorre fissare per la campagna lattiera 1988/1989 il tasso indicativo del tenore di materia grassa che il latte normalizzato proveniente da un altro Stato membro deve contenere per poter essere commercializzato nel territorio dei due Stati membri interressati; che questo tasso indicativo corrisponde alla media ponderata del tenore di materia grassa del latte intero prodotto e commercializzato nello Stato membro importatore nel corso dell'anno precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna lattiera 1988/1989, il tasso indicativo di cui all'articolo 3, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1411/71 è fissato:

- per l'Irlanda a 3,60 %,

- per il Regno Unito a 3,90 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TOERNAES

(1) GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 4.

(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 23.