31987R2242

Regolamento (CEE) n. 2242/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 relativo ad azioni comunitarie per l' ambiente

Gazzetta ufficiale n. L 207 del 29/07/1987 pag. 0008 - 0011


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2242/87 DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 1987

relativo ad azioni comunitarie per l'ambiente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, a norma dell'articolo 2 del trattato, la Comunità ha, tra l'altro, il compito di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, un'espansione continua ed equilibrata ed una stabilità accresciuta;

considerando che l'azione della Comunità in materia di ambiente deve avere l'obiettivo di salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente, nonché di contribuire alla protezione della salute umana e di garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

considerando che ai fini della completa concretizzazione degli obiettivi formulati nei programmi d'azione delle Comunità europee in materia di ambiente del 1973 (4) e del 1977 (5), nonché del programma d'azione del 1983 (6), i cui orientamenti generali sono stati approvati dal Consiglio e ai rappresentanti degli Stati membri, è opportuno che la Comunità contribuisca finanziariamente alla realizzazione di talune azioni specifiche nel quadro del presente regolamento;

considerando che lo sviluppo di tecnologie pulite costituisce un mezzo particolarmente idoneo per ridurre in via preventiva l'inquinamento nel modo più economicamente razionale e per risparmiare le risorse naturali;

considerando che l'elaborazione di tecniche di riciclaggio e di riutilizzazione dei rifiuti, comprese le acque di scarico, è indispensabile ad una migliore gestione dei rifiuti e delle risorse naturali;

considerando che è opportuno contribuire all'elaborazione di tecniche di individuazione e di ripristino di siti contaminati da sostanze e/o rifiuti pericolosi;

considerando che lo sviluppo di tecnologie pulite e di tecniche perfezionate per il riciclaggio dei rifiuti, comprese le acque di scarico, e per l'individuazione e il rispristino dei siti contaminati, può ripercuotersi positivamente sull'innovazione industriale e nell'occupazione, particolarmente nel settore delle piccole e medie imprese;

considerando che l'esperienza ha dimostrato la necessità di incoraggiare la messa a punto di tecniche e metodi nuovi di misurazione e di controllo della qualità dell'ambiente naturale;

considerando che è opportuno sfruttare maggiormente taluni risultati dei programmi comunitari di ricerca e di sviluppo nei settori dell'ambiente e delle materie prime;

considerando che è importante che la Comunità contribuisca al mantenimento o al ristabilimento di biotopi gravemente minacciati che accolgono specie in pericolo, ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (7);

considerando che è opportuno che la Comunità possa contribuire alla protezione e al ristabilimento dei terreni minacciati o degradati da incendi, processi di erosione e desertificazione;

considerando che è d'uopo che la Comunità, nei limiti delle sue possibilità di bilancio, a tal fine disponibili, conceda un aiuto finanziario a progetti relativi alle tecnologie pulite, alle tecniche di riciclaggio e di riutilizzazione dei rifiuti, comprese le acque di scarico, all'individuazione ed al ripristino di siti contaminati da sostanze e/o rifiuti pericolosi, ai metodi di misurazione e di sorveglianza della qualità dell'ambiente naturale, nonché ad azioni per la conservazione di zone di protezione della natura di importanza comunitaria nel quadro dell'attuazione della direttiva 79/409/CEE e di protezione o ristabilimento dei terreni minacciati o degradati da incendi, processi di erosione e desertificazione;

considerando che è opportuno prevedere un importo ritenuto necessario per l'esecuzione di questi progetti; che questo importo dovrebbe poter essere riveduto dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione;

considerando che occorre istituire un Comitato consultivo che assisterà la Commissione nell'attuazione del presente regolamento, in particolare nel selezionare i progetti ai quali può essere concesso un aiuto finanziario;

considerando che l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1872/84 del Consiglio, del 28 giugno 1984, relativo ad azioni comunitarie per l'ambiente (1) ha messo in luce l'opportunità di un regime di aiuto comunitario ad azioni benefiche all'ambiente, nonché l'applicabilità delle procedure instaurate in virtù di detto regolamento;

considerando che occorre quindi sostiuire il predetto regolamento tenendo conto delle nuove esigenze,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La Comunità può accordare un aiuto finanziario a favore di:

a) progetti dimostrativi intesi allo sviluppo di nuove tecnologie pulite, ossia poco o per nulla inquinanti e tali da consumare meno risorse naturali;

b) progetti dimostrativi intesi ad elaborare tecniche di riciclaggio e di riutilizzazione dei rifiuti, comprese le acque di scarico;

c) progetti dimostrativi intesi ad elaborare tecniche di individuazione e di ripristino di siti contaminati da sostanze e/o rifiuti pericolosi;

d) progetti dimostrativi per la messa a punto di tecniche e metodi nuovi di misurazione e di sorveglianza della qualità dell'ambiente naturale;

e) progetti a carattere incentivante volti a contribuire al mantenimento o al ristabilimento di biotopi fortemente minacciati che accolgono specie in pericolo e presentano particolare importanza per la Comunità, in applicazione della direttiva 79/409/CEE;

f) progetti a carattere incentivante volti a contribuire alla protezione o al ristabilimento dei terreni minacciati o degradati da incendi, processi di erosione e desertificazione.

Sono esclusi i progetti di cui alle lettere a), b), c) e d) che sono ammessi a beneficiare di una partecipazione finanziaria in base ad altri strumenti comunitari.

2. L'importo ritenuto necessario per l'esecuzione dei progetti previsti è di 24 milioni di ECU.

Sulla base della prima relazione annuale, di cui all'articolo 12, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può decidere di riesaminare l'importo considerato necessario.

Gli stanziamenti sono iscritti nel bilancio generale delle Comunità europee.

3. Il sostegno finanziario può rappresentare:

i) una quota massima del 30 % del costo dei progetti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) ed una quota massima del 50 % del costo dei progetti di cui alle lettere d) e f) e in linea generale una quota massima del 50 % del costo dei progetti di cui alla lettera e);

ii) eccezionalmente, una quota massima del 75 % del costo dei progetti di cui al paragrafo 1, lettera e), sempreché essi riguardino biotopi che accolgono specie minacciate di estinzione nella Comunità.

Articolo 2

1. Per fruire di un sostegno finanziario, ogni progetto deve presentare un interesse comunitario e un interesse ai fini della protezione dell'ambiente e/o della gestione delle risorse naturali.

Il tasso di partecipazione comunitaria sarà fissato entro i limiti in cui si comprovi che il progetto in questione è rispondente a tali interessi.

2. I progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) devono:

- applicare tecnologie o procedimenti aventi carattere innovativo, per i quali la fase di ricerca può considerarsi ultimata, ma che non sono stati ancora collaudati o non esistono ancora nella Comunità;

- grazie al loro carattere dimostrativo, essere tali da incoraggiare la creazione di altri impianti o l'applicazione di procedimenti del medesimo tipo che riducano notevolmente i danni all'ambiente o che migliorino la gestione delle risorse naturali;

- interessare in via prioritaria impianti o procedimenti che:

- per la quantità delle emissioni oppure per il particolare pericolo che queste ultime rappresentano, danneggiano gravemente l'ambiente, oppure

- consentano, mediante riciclaggio o riutilizzazione, di valorizzare rifiuti, comprese le acque di scarico, che per la loro natura pongono gravi problemi all'ambiente, oppure

- consentano di individuare e/o ripristinare siti contaminati da rifiuti e/o sotanze pericolosi per l'uomo e per l'ambiente.

3. I progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) devono riguardare anzitutto i più importanti fattori inquinanti nell'atmosfera, nell'acqua e nel suolo e contribuire all'armonizzazione dei metodi di misurazioni ed alla compatibilità dei risultati della misurazione all'interno della Comunità.

4. Per quanto riguarda i progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e) il sostegno finanziario è accordato in funzione dell'importanza della zona sul piano comunitario, nonché dell'urgenza del sostegno finanziario in questione.

5. Per quanto riguarda i progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f) il sostegno finanziario è accordato in funzione dell'urgenza dell'attuazione delle azioni e della necessità di un sostegno finanziario comunitario e tenendo conto, in particolare, del loro effetto incentivante nella Comunità.

Articolo 3

1. Le domande di sostegno finanziario per i progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), conseguenti a gare d'appalto preparate dalla Commissione e pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, vanno trasmesse alla Commissione, con copia alle autorità competenti dello Stato membro interessato.

2. Le domande di sostegno finanziario per i progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e) devono essere presentate alla Commissione a cura degli Stati membri e contenere le informazioni menzionate nell'allegato.

3. Le domande di sostegno finanziario per i progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f) devono essere presentate alla Commissione a cura degli Stati membri e contenere le informazioni necessarie per giustificare un'azione a livello comunitario.

Articolo 4

1. È istituito un comitato consultivo composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

2. La Commissione consulta il comitato consultivo, in particolare:

i) sulle condizioni generali per la presentazione delle domande di sostegno finanziario di cui all'articolo 3;

ii) sulla preparazione delle gare d'appalto di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

iii) sugli eventuali criteri supplementari da prendere in considerazione per la selezione dei progetti per i quali è presentata una domanda di sostegno finanziario;

iv) sulla scelta dei progetti per i quali un sostegno finanziario va accordato conformemente all'articolo 5;

v) sulla consistenza dell'aiuto finanziario da accordare ai vari progetti;

vi) sulle priorità che andranno stabilite entro il campo di applicazione definito nell'articolo 1;

vii) sull'opportunità di tener conto di un'equilibrata ripartizione tra progetti dimostrativi e progetti di promozione;

viii) sulla stesura di un contratto quadro;

ix) sulle condizioni di divulgazione dei risultati.

3. Il comitato delibera in merito alle domande di parere formulate dalla Commissione. Nel richiedere il parere del comitato, la Commissione può fissare il termine entro il quale il parere va emesso. Le deliberazioni del comitato non sono seguite da votazione. Tuttavia, ogni membro del comitato può richiedere che il proprio parere figuri nel processo verbale.

Articolo 5

1. La Commissione decide di accordare o di rifiutare un sostegno finanziario ai progetti, previa consultazione del comitato consultivo ai sensi dell'articolo 4 e sulla base dei pareri da esso espressi.

2. La decisione della Commissione è comunicata immediatamente al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri. Essa è applicabile alla scadenza di un periodo di venti giorni lavorativi, qualora in questo intervallo nessuno Stato membro abbia deferito la questione al Consiglio.

3. Se interpellato, il Consiglio si pronuncia sulla decisione della Commissione a maggioranza qualificata, conformemente all'articolo 148 del trattato, entro un termine di quaranta giorni lavorativi dalla data in cui gli è stata sottoposta la questione.

Articolo 6

La Commissione svolge le trattative e stipula i necessari contratti.

Articolo 7

Possono beneficiare di un sostegno finanziario, le persone fisiche o le persone giuridiche costituite in conformità del diritto degli Stati membri, che assumono la responsabilità del progetto.

Se la costituzione di una persona giuridica abilitata all'esecuzione di un progetto causa oneri supplementari alle imprese partecipanti, il progetto può essere realizzato semplicemente da una cooperazione di persone fisiche o giuridiche. In tal caso, la responsabilità dell'osservanza degli impegni derivanti dal sostegno comunitario va precisata nel contratto da stipulare con la Commissione.

Articolo 8

Il beneficiario di un sostegno finanziario della Comunità trasmette alla Commissione, annualmente o conformemente alle disposizioni del contratto, una relazione sulla realizzazione degli impegni nei confronti della Commissione, in particolare sullo stadio di esecuzione dei lavori inerenti al progetto e sulle spese sostenute per attuarlo.

Articolo 9

I vantaggi accordati dalla Comunità non devono alterare le condizioni di concorrenza in modo incompatibile con i principi enunciati in materia nelle disposizioni del trattato. Articolo 10

In caso di sfruttamento commerciale dei risultati di un progetto, la Comunità può richiedere il rimborso del proprio contributo finanziario, secondo modalità da stabilire nel contratto.

Articolo 11

L'elenco delle azioni che hanno beneficiato del sostegno finanziario comunitario è pubblicato annualmente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 12

La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale una relazione annuale sull'applicazione del presente regolamento.

Articolo 13

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile per un periodo di quattro anni.

2. Entro la fine del terzo anno del periodo di applicazione di cui al paragrafo 1, il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, decide in merito alla revisione del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

K.E. TYGESEN

(1) GU n. C 18 del 24. 1. 1987, pag. 5.

(2) GU n. C 156 del 15. 6. 1987, pag. 199.

(3) Parere reso il 2 luglio 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1.

(5) GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1.

(6) GU n. C 46 del 17. 2. 1983, pag. 1.

(7) GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

(1) GU n. L 176 del 3. 7. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

Elenco delle informazioni da fornire a norma dell'articolo 3, paragrafo 2

- Ubicazione della zona in questione ed una cartina geografica, eventualmente comprendente la delimitazione della zona del progetto.

- Importanza della zona per la conservazione della natura nella Comunità ed all'occorrenza grado del pericolo che grava sui biotopi e sulle specie interessate.

- Tipo e portata dei problemi che il progetto intende risolvere, in particolare tipo ed intensità della minaccia.

- Descrizione particolareggiata del progetto, in particolare organizzazione della gestione e risultati attesi.

- Tempi di realizzazione del progetto.

- Costo del progetto, sua vitalità e modalità di finanziamento previste.

- Misura nella quale il sostegno finanziario comunitario è necessario ed urgente ai fini della realizzazione del progetto.

- Qualsiasi altro elemento atto a giustificare la richiesta.

- Protezione in atto e protezione prevista nella zona in questione.

- Previsto modo di divulgazione dei risultati del progetto.