Regolamento (CEE) n. 1939/87 della Commissione del 3 luglio 1987 recante deroga al regolamento (CEE) n. 1292/81 per quanto concerne le norme di qualità per i porri
Gazzetta ufficiale n. L 185 del 04/07/1987 pag. 0029 - 0030
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1939/87 DELLA COMMISSIONE del 3 luglio 1987 recante deroga al regolamento (CEE) n. 1292/81 per quanto concerne le norme di qualità per i porri LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, considerando che le norme di qualità per i porri sono state fissate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1292/81 della Commissione (3); considerando che dalle esperienze acquisite è risultato che le tecniche di produzione e di raccolta non consentivano di rispettare integralmente i criteri di colorazione e di pulizia quali sono stati definiti; che le norme di qualità devono tener conto di tale situazione; considerando che in alcuni Stati membri esiste una cospicua produzione di porri detti « primaticci »; che le norme comuni di qualità devono tener conto di questo tipo di porri; considerando che è altresì opportuno acquisire una sufficiente esperienza su questi punti prima di procedere ad una definitiva modifica delle norme; che è opportuno derogare ancora una volta temporaneamente alle norme di qualità per i porri; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Sono previste le seguenti deroghe alle disposizioni dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1292/81: 1. Nel titolo II « Disposizioni relative alla qualità », lettera B « Classificazione », a) punto i) « Categoria I »: - Dopo il primo comma è inserito il seguente testo: « Sono ammesse leggere tracce di terra all'interno del fusto ». - Il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente testo: « Essi devono tuttavia presentare una colorazione bianca o bianco-verdastra su almeno un terzo della lunghezza totale o la metà della parte inguainata. Tuttavia, per i porri primaticci (1), la parte bianca e bianco-verdastra deve costituire almeno un quarto della lunghezza totale o un terzo della parte inguainata. (1) Porri da semina diretta non trapiantati e raccolti dalla fine dell'inverno all'inizio dell'estate ». b) punto ii) « Categoria II »: - Dopo il primo comma è inserito il seguente testo: « Sono ammesse tracce di terra all'interno del fusto ». - Il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente testo: « Per tutti i tipi di porri la parte bianca e bianco-verdastra deve costituire almeno un quarto della lunghezza totale o un terzo della parte inguainata »; c) punto iii) « Categoria III », la nota 1 diventa 2 e il testo dell'ultimo trattino è sostituito dal seguente testo: « - presentare leggere tracce di terra all'esterno ». 2. Nel titolo III « Disposizioni relative alla calibrazione », punto i), il testo del secondo comma è sostituito dal seguente testo: « Il diametro minimo è fissato a 8 mm per i porri primaticci ed a 10 mm per gli altri porri ». 3. Nel titolo VI « Disposizioni relative alle indicazioni esterne », lettera B « Natura del prodotto », sono aggiunti i seguenti termini: « . . . "porri primaticci" in tutti i casi per questo tipo di porri ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1987. Esso si applica sino al 31 agosto 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46. (3) GU n. L 129 del 15. 5. 1981, pag. 38.