Regolamento (CEE) n. 219/87 della Commissione del 26 gennaio 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 1634/86 che stabilisce le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per l' olio d' oliva e i panelli importati in Portogallo e che fissa, per il 1987, il massimale indicativo per l' importazione in Portogallo di olio d' oliva e di panelli
Gazzetta ufficiale n. L 024 del 27/01/1987 pag. 0008 - 0008
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 22 pag. 0122
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 22 pag. 0122
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 219/87 DELLA COMMISSIONE del 26 gennaio 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 1634/86 che stabilisce le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per l'olio d'oliva e i panelli importati in Portogallo e che fissa, per il 1987, il massimale indicativo per l'importazione in Portogallo di olio d'oliva e di panelli LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 251, visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, considerando che a norma dell'articolo 249 dell'atto di adesione, l'olio d'oliva e i panelli sono soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS); che l'articolo 251 dello stesso atto prevede che, in linea di massima, all'inizio di ogni campagna di commercializzazione sia stabilito un bilancio in funzione delle previsioni di produzione e di consumo in Portogallo di olio d'oliva e dei panelli; che, tuttavia, per quanto riguarda i panelli, è opportuno fare riferimento all'anno civile; che i massimali indicativi si basano sui bilanci così stabiliti; considerando che il regolamento (CEE) n. 1634/86 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3507/86 (3), ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di olio d'oliva e di panelli importati in Portogallo e i massimali indicativi applicabili in Portogallo nel periodo intercorrente tra il 1o marzo e il 31 dicembre 1986; considerando che è opportuno ridurre gli importi delle cauzioni previste per il rilascio dei titoli di importazione MCS; considerando che è opportuno stabilire i massimali indicativi nel caso dei panelli per l'anno 1987 e nel caso dell'olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1986/1987; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1634/86, le cifre « 50 » e « 30 » sono sostituite rispettivamente da « 5 » e « 3 ». Articolo 2 1. Il massimale indicativo per le importazioni in Portogallo di olio d'oliva della sottovoce 15.07 A della tariffa doganale comune proveniente dagli altri Stati membri è fissato, per il periodo intercorrente tra il 1o novembre 1986 e il 31 ottobre 1987, a 3 750 t. 2. Il massimale indicativo per le importazioni in Portogallo di panelli della sottovoce 23.04 B della tariffa doganale comune provenienti dagli altri Stati membri è fissato, per il 1987, a 27 000 t. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 2 si applica a decorrere dal 1o novembre 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106. (2) GU n. L 144 del 29. 5. 1986, pag. 20. (3) GU n. L 324 del 19. 11. 1986, pag. 8.