31987L0310

Direttiva 87/310/CEE della Commissione del 3 giugno 1987 che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/890/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla soppressione dei radiodisturbi provocati dagli apparecchi di illuminazione per lampade fluorescenti muniti di starter

Gazzetta ufficiale n. L 155 del 16/06/1987 pag. 0027 - 0028


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DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 1987

che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/890/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla soppressione dei radiodisturbi provocati dagli apparecchi di illuminazione per lampade fluorescenti muniti di starter

(87/310/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 76/890/CEE del Consiglio, del 4 novembre 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla soppressione dei radiodisturbi provocati dagli apparecchi di illuminazione per lampade fluorescenti muniti di starter (1), modificata da ultimo dalla direttiva 83/447/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 7,

considerando che, grazie all'esperienza acquisita e tenuto conto del progresso tecnico in materia di radiodisturbi, il Cenelec ha stabilito una nuova norma che aggiorna le prescrizioni contenute nell'allegato tecnico della direttiva 76/890/CEE;

considerando che per snellire il testo della direttiva 76/890/CEE è opportuno far figurare nel suo allegato tecnico il riferimento della nuova norma europea EN 55015 del Cenelec;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore degli apparacchi che producono radiodisturbi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 76/890/CEE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 31 dicembre 1988 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano queste disposizioni a decorrere dalla data di cui sopra per quanto riguarda la libertà di immissione sul mercato e di uso degli apparecchi contemplata nell'articolo 4 della direttiva 76/890/CEE e dal 31 dicembre 1989 per quanto riguarda il divieto di immissione sul mercato contemplato nell'articolo 2 della medesima direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

(1) GU n. L 336 del 4. 12. 1976, pag. 22.

(2) GU n. L 247 del 7. 9. 1983, pag. 10.

ALLEGATO

1.2 // 1. (1) // CAMPO D'APPLICAZIONE // // Le presenti disposizioni concernono gli apparecchi di illuminazione per lampade fluorescenti muniti di starter. // // Le disposizioni dei punti 2.2 e seguenti si applicano agli apparecchi di illuminazione destinati alle zone residenziali. Gli apparecchi di illuminazione privi di dispositivo soppressore dei radiodisturbi sono soggetti solo alle prescrizioni d'iscrizione di cui al punto 2.1. // 2. // PRESCRIZIONI GENERALI // 2.1. // Iscrizione sugli apparecchi di illuminazione privi di dispositivo soppressore dei radiodisturbi. // // Sull'apparecchio di illuminazione deve figurare la dicitura « apparecchio di illuminazione non provvisto dei soppressori di radiodisturbi, da utilizzare in zone non residenziali ». // // Detta dicitura deve essere usata finché il comitato per l'adattamento al progresso tecnico non abbia definito un simbolo sostitutivo. // // Nota La definizione delle zone non residenziali è di competenza delle autorità nazionali. // 2.2. // Valore minimo della perdita di inserzione // // Il valore minimo della perdita di inserzione deve essere rispettato da almeno l'80 % degli apparecchi di illuminazione prodotti in serie, con livello di fiducia dell'80 %. // // I metodi di applicazione dei valori minimi della perdita di inserzione sono indicati al punto 3. // 3. // PRESCRIZIONI APPLICABILI IN MATERIA DI RADIODISTURBI // // Gli apparecchi summenzionati devono essere conformi alla seguente norma:

NORMA EUROPEA

(stabilita da Cenelec, rue Bréderode 2, casella 5, 1000 Bruxelles)

1.2.3.4 // // // // // Numero // Titolo // Edizione // Data // // // // // EN 55015 // Limiti e metodi di misura dei radiodisturbi provocati da apparecchi di illuminazione per lampade fluorescenti. // 1 // febbraio 1987 // // // //

(1) Punto 1 dell'allegato della direttiva 76/890/CEE del Consiglio.