31987L0053

Direttiva 87/53/CEE del Consiglio del 15 dicembre 1986 che modifica la direttiva 83/643/CEE relativa all'agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati Membri

Gazzetta ufficiale n. L 024 del 27/01/1987 pag. 0033 - 0035


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 1986

che modifica la direttiva 83/643/CEE relativa all'agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri

(87/53/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43, 75, 84 e 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 83/643/CEE del Consiglio, del 1o dicembre 1983, relativa all'agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri (4), comporta un insieme di misure destinate a ridurre i tempi di attesa per i trasporti di merci alle frontiere interne della Comunità;

considerando che si debbono realizzare rapidamente nuovi progressi per agevolare maggiormente i controlli e le formalità negli scambi tra Stati membri; che la presente direttiva deve tenere in debito conto gli obiettivi perseguiti ed i risultati delle azioni nel quadro della realizzazione del mercato interno;

considerando che, in particolare nell'ambito del sistema del transito comunitario, l'operatore può aprire la procedura di transito all'interno dello Stato membro di partenza e/o prevedere l'immissione al consumo o l'assegnazione delle merci ad altro regime in un luogo situato all'interno dello Stato membro di destinazione e che, in tal contesto, gli Stati membri dovrebbero agevolare il ricorso a procedure semplificate, nelle circostanze appropriate; che essi dovrebbero, del pari, impegnarsi per ripartire l'insediamento degli uffici doganali in modo da tenere conto, nel migliore dei modi, dei bisogni degli operatori commerciali;

considerando che per tener conto delle peculiarità del trasporto aereo è necessario adeguare, in funzione del traffico merci ed in maniera da soddisfare le esigenze effettive, le ore di funzionamento dei servizi preposti ai controlli negli aeroporti;

considerando che la cooperazione tra i servizi che espletano i controlli e le formalità dalle due parti di ogni posto di frontiera contribuirebbe a ridurre i tempi di attesa alle frontiere stesse;

considerando che anche un miglioramento delle modalità pratiche del trattamento delle merci e dei documenti contribuirebbe a ridurre i tempi di attesa;

considerando che le persone che partecipano a uno scambio tra Stati membri dovrebbero disporre di una procedura che consenta loro di informare le autorità nazionali e comunitarie degli eventuali problemi presentatisi ai passaggi di frontiera;

considerando che taluni controlli, in particolare quelli relativi all'esame dei documenti richiesti, sarebbero agevolati se le autorità ad essi preposte potessero delegare l'incarico a uno degli altri servizi rappresentati;

considerando che, per agevolare il pagamento delle somme eventualmente esigibili in sede di espletamento dei controlli e delle formalità, si dovrebbe offrire agli interessati la possibilità di utilizzare anche assegni bancari internazionali garantiti o certificati;

considerando che è auspicabile che siano fornite alla Commissione informazioni sulle condizioni di funzionamento dei posti di controllo situati alla frontiera o all'interno di uno Stato membro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 83/643/CEE è modificata nel modo seguente:

1) all'articolo 2, l'attuale testo diventa il paragrafo 1 e sono aggiunti i paragrafi seguenti:

« 2. Gli Stati membri facilitano, nelle circostanze che essi ritengono appropriate, nei luoghi di partenza e di destinazione delle merci, il ricorso alle procedure semplificate previste dalla regolamentazione in materia di spedizione, di circolazione e di immissione al consumo delle merci.

3. Gli Stati membri si sforzano di ripartire l'insediamento degli uffici doganali, anche all'interno del loro territorio, in modo da tenere conto nel modo migliore dei bisogni degli operatori commerciali »;

2) il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 4

1. Al fine di ricercare soluzioni adeguate ai problemi che si pongono alle frontiere comuni, gli Stati membri prendono le misure necessarie per sviluppare la cooperazione bilaterale tra i vari servizi che espletano controlli e formalità dalle due parti di queste frontiere.

2. La cooperazione prevista al paragrafo 1 riguarda in particolare:

- la sistemazione dei posti di frontiera,

- la trasformazione degli uffici di frontiera in uffici di controllo contigui o combinati, nei casi in cui ciò sia possibile.

3. Gli Stati membri cooperano al fine di armonizzare gli orari d'intervento dei vari servizi che espletano controlli e formalità dalle due parti di ciascun posto di frontiera. Qualora tale armonizzazione presenti difficoltà, essi ne informano la Commissione affinché essa possa suggerire agli Stati membri interessati le soluzioni che ritiene appropriate per risolvere le suddette difficoltà.

4. Gli Stati membri prevedono la possibilità di una concertazione informale a livello locale e, eventualmente, nazionale, tra i rappresentanti dei vari servizi che partecipano ai controlli ed alle formalità, dei trasportatori, degli agenti doganali, degli spedizionieri e degli utenti. »;

3) il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 5

1. Gli Stati membri provvedono affinché:

a) quando il volume del traffico lo giustifica, i posti di frontiera siano aperti, salvo quando la circolazione è vietata, in modo da consentire che:

- il passaggio delle frontiere sia assicurato ventiquattro ore al giorno con i corrispondenti controlli e formalità per le merci assegnate a un regime doganale di transito ed i loro mezzi di trasporto, nonché per i veicoli che circolano a vuoto, salvo nel caso in cui sia necessario un controllo alla frontiera per prevenire il propagarsi di malattie;

- i controlli e le formalità relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto e delle merci che non circolano in regime doganale di transito possano essere espletati dal lunedì al venerdì, per almeno dieci ore senza interruzione, ed il sabato, per almeno sei ore senza interruzione, salvo se questi giorni sono festivi;

b) quando si tratti di veicoli e di merci trasportate con aeromobili, i tempi di cui alla lettera a), secondo trattino, siano adattati in modo da soddisfare le esigenze effettive, con possibilità di frazionamenti in funzione del traffico;

c) i trasbordi che, nel quadro della normativa esistente, sono autorizzati dai servizi doganali al di fuori della loro sorveglianza possano essere effettuati in qualsiasi momento in maniera da soddisfare le esigenze effettive.

2. Allorché, per i servizi veterinari, si pongono problemi per rispettare in generale i periodi di tempo previsti al paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, e lettera b), gli Stati membri provvedono affinché un esperto veterinario sia disponibile durante questi periodi, mediante preavviso di almeno dodici ore presentato dall'operatore di trasporto; nel caso di trasporto di animali vivi, tale preavviso può tuttavia essere prolungato fino a diciotto ore.

3. Qualora vari posti di frontiera siano situati in una stessa zona portuale o aeroportuale, gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1, a condizione che gli altri posti situati in questa zona possano effettivamente sdoganare le merci e i veicoli conformemente alle disposizioni di detto paragrafo.

4. Per i posti di frontiera ed i servizi doganali di cui al paragrafo 1 ed alle condizioni fissate dagli Stati membri, le competenti autorità degli Stati membri prevedono in casi eccezionali la possibilità di espletare i controlli e le formalità al di fuori delle ore di apertura, su richiesta specifica e giustificata presentata durante le ore di apertura, ed eventualmente mediante una remunerazione dei servizi resi. »; 4) il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 6

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che i tempi di attesa causati dai vari controlli e formalità non superino il tempo necessario alla loro buona esecuzione. A tal fine, essi organizzano gli orari d'intervento dei servizi che devono effettuatre i controlli ed espletare le formalità, l'organico disponibile, nonché le modalità pratiche di trattamento delle merci e dei documenti connessi con l'espletamento dei controlli e delle formalità in modo da ridurre al minimo i tempi di attesa nello svolgimento del traffico. »;

5) il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 7

Gli Stati membri si adoperano per realizzare ai posti di frontiera, ovunque ciò sia tecnicamente possibile e dove il volume di traffico lo giustifichi, corsie di passaggio rapido riservate alle merci assegnate a un regime doganale di transito, ai loro mezzi di trasporto, nonché ai veicoli che circolano a vuoto. »;

6) il testo dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 8

1. Gli Stati membri e la Commissione fanno in modo che le persone che partecipano ad uno scambio tra Stati membri possano informare rapidamente le autorità nazionali e comunitarie competenti dei problemi eventualmente incontrati durante un passaggio di frontiera. Le autorità competenti esaminano questi problemi e se essi non vengono risolti la Commissione propone soluzioni agli Stati membri interessati.

2. Uno Stato membro può chiedere, per risolvere difficoltà in materia di controlli o di formalità ai sensi della presente direttiva, consultazioni con un altro Stato membro. Se tali consultazioni non consentono di risolvere queste difficoltà, uno Stato membro può informare la Commissione affinché essa sottoponga le soluzioni che ritiene appropriate per risolvere le suddette difficoltà. »;

7) nella direttiva sono inseriti gli articoli seguenti:

« Articolo 6 bis

Per quanto è possibile, gli Stati membri fanno in modo che, per delega esplicita delle autorità competenti e per loro conto, uno degli altri servizi rappresentati, di preferenza la dogana, possa svolgere taluni compiti spettani a dette autorità, in particolare quelle riguardanti la presentazione dei documenti richiesti, l'esame della loro validità e autenticità nonché il controllo sommario dell'identità delle merci dichiarate negli stessi. In tal caso, le autorità interessate si adoperano per fornire i mezzi necessari per l'espletamento di detti compiti. ».

« Articolo 7 bis

Gli Stati membri fanno in modo che le somme eventualmente esigibili al momento dei controlli e delle formalità negli scambi tra Stati membri possano essere pagate anche tramite assegni bancari internazionali garantiti o certificati, espressi nella moneta dello Stato membro in cui il debito è esigibile. ».

« Articolo 8 bis

Gli Stati membri forniscono alla Commissione in tempo utile le informazioni aggiornate sui posti di controllo ».

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore, previa consultazione della Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o luglio 1987.

2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione il testo delle disposizioni che esso adotta ai fini dell'applicazione della presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. MOORE

(1) GU n. C 237 del 18. 9. 1985, pag. 3.

(2) GU n. C 352 del 31. 12. 1985, pag. 291.

(3) GU n. C 101 del 28. 4. 1986, pag. 5.

(4) GU n. L 359 del 22. 12. 1983, pag. 8.