31986R4058

Regolamento (CEE) n. 4058/86 del Consiglio del 22 dicembre 1986 concernente un'azione coordinata intesa a salvaguardare il libero accesso ai trasporti marittimi nei traffici transoceanici

Gazzetta ufficiale n. L 378 del 31/12/1986 pag. 0021 - 0023
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 3 pag. 0148
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 3 pag. 0148


REGOLAMENTO (CEE) N. 4058/86 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1986 concernente un'azione coordinata intesa a salvaguardare il libero accesso ai trasporti marittimi nei traffici transoceanici

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica eu-

ropea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commis-

sione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che un numero sempre crescente di paesi ricorre a misure protezionistiche nei confronti delle rispettive flotte mercantili, sia attraverso normative o provvedimenti amministrativi unilaterali, sia attraverso accordi bilaterali con altri paesi;

considerando che taluni paesi, in virtù di misure adottate o di prassi imposte, disattendono il principio della leale e libera concorrenza nei loro scambi marittimi con uno o più Stati membri della Comunità;

considerando che, per quel che riguarda la navigazione marittima di linea, la convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime di linea, entrata in vigore il 6 ottobre 1983, conferisce determinati diritti alle società di navigazione di linea che sono membri di una conferenza che gestisce un pool;

considerando che con sempre maggior frequenza i paesi terzi che sono parti contraenti o firmatari della suddetta convenzione ne interpretano le disposizioni in modo tale da estendere considerevolmente i diritti conferiti nel quadro

della convenzione stessa alle proprie società di linea e non di linea a scapito delle società della Comunità o delle società di altri paesi dell'OCSE che si tratti di membri conferenziati o no;

considerando che, per quel che riguarda i trasporti di merci alla rinfusa, esiste una tendenza sempre più accentuata dei paesi terzi a limitare l'accesso ai carichi di tali merci, il che costituisce una grave minaccia per il clima di libera concorrenza che ampiamente prevale nei trasporti di dette merci; che gli Stati membri affermano di auspicare una situazione di libera concorrenza quale elemento essenziale per i trasporti sfusi di merci liquide o secche, nel convincimento che l'introduzione di un regime di ripartizione dei carichi in questi traffici aumenti considerevolmente i costi di trasporto e possa avere gravi ripercussioni sugli interessi commerciali di tutti i paesi;

considerando che restrizioni di accesso ai carichi alla rinfusa avrebbero ripercussioni negative sulle flotte mercantili degli Stati membri e aumenterebbero inoltre in misura sostanziale i costi di trasporto di tali carichi e quindi avrebbero gravi effetti sugli interessi commerciali della Comunità;

considerando che la Comunità dovrebbe essere messa in grado di procedere ad un'azione coordinata da parte degli Stati membri nel caso in cui la posizione competitiva delle flotte mercantili o gli interessi comerciali degli Stati membri subissero ripercussioni negative a seguito di riserve di carico in favore delle società di navigazione dei paesi terzi ovvero

nel caso in cui ciò le fosse imposto da un accordo interna-

zionale;

considerando che la decisione 77/587/CEE (3) prevede tra l'altro la consultazione sui vari aspetti degli sviluppi intervenuti nelle relazioni tra Stati membri e paesi terzi nel settore dei trasporti marittimi;

considerando che la decisione 83/573/CEE (4) prevede tra l'altro uno sforzo di concertazione da parte degli Stati membri su qualsiasi contromisura che possono prendere in relazione ai paesi terzi e prevede la possibilità di una decisione sull'applicazione congiunta, da parte degli Stati membri, di adeguate contromisure facenti parte della loro legislazione nazionale;

considerando che è necessario sviluppare e perfezionare il dispositivo previsto in queste decisioni per essere preparati a procedere ad un'azione coordinata da parte degli Stati membri in circostanze speciali a richiesta di uno o più Stati membri ovvero sulla base di un accordo internazionale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si applica la procedura stabilita dal presente regolamento qualora l'azione di un paese terzo o dei suoi agenti limiti o minacci di limitare il libero accesso di società di navigazione degli Stati membri o di navi registrate in uno Stato membro conformemente alla sua legislazione ai seguenti trasporti:

- di linea su traffici contemplati dal codice, eccetto quando siano state adottate misure in conformità della convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime;

- di linea su traffici non contemplati dal codice;

- di merci alla rinfusa e di qualsiasi carico con servizi di tramp;

- di passeggeri;

- di passeggeri o di merci verso e tra impianti in mare aperto.

Questa procedura non pregiudica gli obblighi della Comunità e dei suoi Stati membri nel campo del diritto internazionale.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento:

- per «società di navigazione nazionale» si intende una società di navigazione di un paese terzo che effettua un servizio tra il proprio paese e uno o più Stati membri;

- per «società di navigazione di paese terzo» si intende una società di navigazione di un paese terzo che effettua un servizio tra un altro paese terzo e uno o più Stati membri.

Articolo 3

L'azione coordinata può essere richiesta da uno Stato membro.

La richiesta va inoltrata alla Commissione, la quale presenta entro quattro settimane le raccomandazioni o le proposte adeguate al Consiglio.

Il Consiglio, deliberando secondo le modalità di voto di cui all'articolo 84, paragrafo 2, del trattato, può decidere un'azione coordinata quale è prevista all'articolo 4.

Deliberando su un'azione coordinata, il Consiglio tiene anche debitamente conto delle considerazioni di politica di commercio estero, degli interessi portuali e delle conside-

razioni di politica commerciale degli Stati membri inte-

ressati.

Articolo 4

1. L'azione coordinata può consistere in quanto segue:

a)

rimostranze diplomatiche nei confronti dei paesi terzi interessati, in particolare ove le loro azioni minaccino di limitare l'accesso ai traffici;

b)

contromisure dirette alla società o alle società di navigazione dei paesi terzi interessati o dirette alla società o alle società di navigazione di altri paesi, che traggono

vantaggio dall'azione intrapresa dai paesi interessati, sia che effettuino trasporti come società di navigazione nazionali o come società di navigazione di paese terzo nei traffici comunitari.

Tali contromisure possono consistere, separatamente o congiuntamente, in:

iii)

imposizione dell'obbligo di ottenere l'autorizzazione a caricare, trasportare o scaricare merci; detta autorizzazione può essere soggetta a condizioni od obblighi;

iii)

imposizione di un contingente;

iii)

imposizione di oneri finanziari.

2. Le contromisure saranno precedute da rimostranze diplomatiche.

Tali contromisure non pregiudicheranno gli obblighi della Comunità economica europea e degli Stati membri nell'ambito del diritto internazionale, prenderanno in considerazione tutti gli interessi in gioco e non produrranno l'effetto diretto o indiretto di provocare sviamenti di traffico all'interno della Comunità.

Articolo 5

1. Nel decidere in merito a una o più contromisure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), il Consiglio fornisce, se del caso, le seguenti indicazioni:

a)

gli sviluppi all'origine dell'adozione delle contromisure;

b)

il traffico o la serie di porti cui si applicano le contromisure;

c)

la bandiera o la società di navigazione del paese terzo le cui misure di riserva del carico limitano il libero accesso ai trasporti nella zona marittima interessata;

d)

il volume massimo (percentuale, peso in tonnellate, contenitori) o il valore dei carichi che possono essere caricati o scaricati nei porti degli Stati membri;

e)

il numero massimo di viaggi da e verso i porti degli Stati membri;

f)

ammontare o percentuale o base degli oneri finanziari da imporre e modo in cui verranno riscossi;

g)

il periodo di validità delle contromisure.

2. Qualora le contromisure di cui al paragrafo 1 non siano previste dalla legislazione nazionale di uno Stato membro, siffatte contromisure possono essere prese, in conformità della decisione del Consiglio di cui all'articolo 3, terzo comma, dallo Stato interessato sulla base del presente regolamento.

Articolo 6

1. Se il Consiglio non ha adottato la proposta sull'azione coordinata entro un periodo di due mesi, gli Stati membri possono applicare unilateralmente o in gruppo misure nazionali, qualora la situazione lo richieda.

2. Nondimeno, in casi d'urgenza, gli Stati membri possono prendere, unilateralmente o in gruppo, le necessarie misure nazionali su base provvisoria anche durante il periodo di due mesi di cui al paragrafo 1.

3. Le misure nazionali prese in applicazione del presente articolo vengono immediatamente notificate alla Commissione e agli altri Stati membri.

Articolo 7

Durante il periodo in cui si applicano le contromisure, gli Stati membri e la Commissione si consultano reciprocamente in conformità della procedure di consultazione instituita con la decisione 77/587/CEE, ogni tre mesi o prima qualora se ne presenti la necessità, al fine di discutere gli effetti delle contromisure in vigore.

Articolo 8

La procedura prevista dal presente regolamento può applicarsi qualora l'azione di un paese terzo o dei suoi agenti limiti

o minacci di limitare l'accesso di società di navigazione di un altro paese OCSE se, su una base di reciprocità, fra tale paese e la Comunità economica europea è stato convenuto di ricorrere ad una resistenza coordinata in caso di limitazioni di accesso ai trasporti marittimi.

Il paese in questione può presentare una richiesta di azione coordinata ed associarsi ad essa ai sensi del presente regolamento.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1g luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SHAW

(1) GU n. C 255 del 15. 10. 1986, pag. 169.

(2) GU n. C 344 del 31. 12. 1985, pag. 31.

(3) GU n. L 239 del 17. 9. 1977, pag. 23.

(4) GU n. L 332 del 28. 11.1983, pag. 37.