31986R3534

Regolamento (CEE) n. 3534/86 della Commissione del 20 novembre 1986 relativo ad una deroga ai regolamenti (CEE) n. 1871/86, (CEE) n. 2040/86 e (CEE) n. 2096/86 per quanto concerne l' esenzione dal prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali

Gazzetta ufficiale n. L 326 del 21/11/1986 pag. 0016 - 0016


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3534/86 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 1986

relativo ad una deroga ai regolamenti (CEE) n. 1871/86, (CEE) n. 2040/86 e (CEE) n. 2096/86 per quanto concerne l'esenzione dal prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune del mercato dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 (2), in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2572/86 della Commissione (3), che modifica il regolamento (CEE) n. 2040/86 (4), il regolamento (CEE) n. 2573/86 della Commissione (5) che modifica i regolamenti (CEE) n. 1871/86 (6) e (CEE) n. 2096/86 (7), prevede che all'atto della spedizione in un altro Stato membro, i cereali esentati siano accompagnati da un documento debitamente vistato;

considerando che è necessario prevedere una deroga temporanea alla disposizione di cui sopra per tener conto delle difficoltà manifestatesi in certi Stati membri per quanto concerne l'adattamento tempestivo al nuovo regime;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ove gli interessati ne facciano richiesta e in deroga agli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 2040/86, dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1871/86 e dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2096/86, gli Stati membri possono continuare ad accettare certificati di esenzione debitamente rilasciati dall'autorità competente di un altro Stato membro, sempreché ricorrano le seguenti condizioni:

a) I cereali si considerano esenti ai sensi di uno dei summenzionati regolamenti ed il documento che certifica la natura comunitaria dei cereali non è validamente vistato dallo Stato membro di partenza.

b) I cereali sono stati spediti in un altro Stato membro nel periodo tra il 18 agosto 1986 e il decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento incluso.

c) Il richiedente presenta un certificato di esenzione valido rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di partenza.

d) Il richiedente presenta la prova dell'immissione sul mercato dei cereali destinati ad un'utilizzazione interna debitamente certificata dalle autorità doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

(3) GU n. L 229 del 15. 8. 1986, pag. 25.

(4) GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 65.

(5) GU n. L 229 del 15. 8. 1986, pag. 28.

(6) GU n. L 162 del 18. 6. 1986, pag. 18.

(7) GU n. L 180 del 4. 7. 1986, pag. 19.