31986R0344

Regolamento (CEE) n. 344/86 della Commissione del 17 febbraio 1986 che modifica i regolamenti (CEE) n. 626/85 e (CEE) n. 2077/85 per quanto riguarda le cauzioni

Gazzetta ufficiale n. L 041 del 18/02/1986 pag. 0015 - 0015
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 20 pag. 0100
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 20 pag. 0100


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 344/86 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 1986

che modifica i regolamenti (CEE) n. 626/85 e (CEE) n. 2077/85 per quanto riguarda le cauzioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 525/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che istituisce un regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1699/85 (4), in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (5), stabilisce, nel titolo III, sotto quale forma la cauzione può essere costituita; che l'articolo 19, paragrafo 1 dello stesso regolamento prevede i casi in cui possono essere svincolate le cauzioni costituite in relazione a pagamenti anticipati;

considerando che, di conseguenza, le disposizioni corrispondenti del regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, relativo all'acquisto, alla vendita e all'ammasso di uve secche e di fichi secchi non trasformati da parte degli organismi ammassatori (6), e del regolamento (CEE) n. 2077/85 della Commissione, del 25 luglio 1985, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi (7), devono essere soppresse;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il secondo comma dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 626/85 e l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2077/85 sono soppressi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1986.

Tuttavia, l'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2077/85 resta applicabile alle cauzioni costituite prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.

(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

(3) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 46.

(4) GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 12.

(5) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

(6) GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7.

(7) GU n. L 196 del 26. 7. 1985, pag. 28.