31986L0635

Direttiva 86/635/CEE del Consiglio dell'8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari

Gazzetta ufficiale n. L 372 del 31/12/1986 pag. 0001 - 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 2 pag. 0136
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 2 pag. 0136


CONSIGLIO - DIRETTIVA DEL DONSIGLIO dell'8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (86/635/CEE)

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54, paragrafo 3, lettera g),

vista la proposta della Commissione (1),

(1) GU n. C 130 dell'1.6.1981, pag. 1,

GU n. C 83 del 24.3.1984, pag. 6, e

GU n. C 351 del 31.12.1985, pag. 24.

visto il parere del Parlamento europeo (2),

(2) GU n. C 242 del 12.9.1983, pag. 33 e

GU n. C 163 del 10.7.1978, pag. 60.

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

(3) GU n. C 112 del 3.5.1982, pag. 60.

considerando che la direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ei conti annuali di taluni tipi di società (4), modificata da ultimo dalla direttiva 84/569/CEE (5), non è obbligatoriamente applicabile,fino ad ulteriore coordinamento, alle banche e agli altri istituti finanziari, in appresso denominati "enti creditizi"; che in considerazione dell'importanza capitale di queste imprese nella Comunità occorre procedere a questo coordinamento;

(4) GU. n L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

(5) GU. n L 314 del 4.12.1984, pag. 28.

considerando che la direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e ralativa ai conti consolidati (6), dispone deroghe nei confronti degli enti creditizi solo fino alla scadenza dei termini previsti per l'applicazione della presente direttiva; che di conseguenza la presente direttiva deve altresì contenere disposizioni specifiche per gli enti creditizi in materia di conti consolidati;

(6) GU n. L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

considerando che l'urgenza del coordinamento è dovuta peraltro anche al fatto che un crescente numero di enti creditizi esercitano la loro attività oltre i limiti del territorio nazionale; che una migliore comparabilità dei conti annuali e dei conti consolidati di questi enti riveste un'importanza essenziale per i creditori, per i debitori e per i soci, nonché per il pubblico in generale;

considerando che, in quasi tutti gli Stati membri della Comunità, le forme giuridiche degli enti creditizi ai sensi della direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari, e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio (7), in reciproca concorrenza tra di loro nel settore del credito sono molteplici; che è pertanto giusto non limitare il coordinamento per questi enti creditizi alle forme giuridiche contemplate dalla direttiva 78/660/CEE e definire invece un campo d'applicazione che si estenda a tutte le società definite dall'articolo 58, secondo comma, del trattato;

(7) GU n. L 322 del 17.12.1977, pag. 30.

considerando che, per quanto riguadra gli istituti finanziari, occorre tuttavia limitare il campo d'applicazione della presente direttiva a quelli costituiti secondo una delle forme giuridiche contemplate dalla direttiva 78/660/CEE; che questi istituti finanziari che non sono disciplinati da tale direttiva devono essere automaticamente soggeti alla presente direttiva;

considerando che il collegamento al coordinamento in materia di enti creditizi appare necessario anche per il fatto che alcune delle regole ralative ai conti annuali e ai conti consolidati avranno un'incidenza su altri settori oggetto di tale coordinamento, come ad esempio le condizioni per l'autorizzazione o gli indicatori prescritti ai fini di vigilanza;

considerando che se è apparso opportuno, attesa la peculiatità degli enti creditizi, adottare una direttiva distinta per i conti annuali e i conti consolidati i detti enti, ciò non implica necessariamente che la nuova regolamentazione sia dissociata da quelle delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE; che questa dissociazione non sarebbe infatti né utile, né compatibile con i principi fondamentali del coordinamento del diritto delle società, dato che per l'importanza che essi rivestono per l'economia comunitaria gli enti creditizi non potrebbero restare esclusi da una regolamentazione concepita per l'intero settore delle imprese; che per questo motivo sono state prese in considerazione soltanto le peculiarità settoriali degli enti creditizi, nel senso che la presente direttiva disciplina unicamente le deroghe alle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE;

considerando che la struttura e il contenuto degli stati patrimoniali degli enti creditizi varia secondo gli Stati membri; che la presente direttiva deve pertanto prevedere la stessa struttura, la stessa nomenclatura e la stessa terminologia per le voci dello stato partimoniale di tutti gli enti della Comunità, fatte salve le deroghe necessarie a causa della forma giuridica di un ente o della particolare natura delle sue attività;

considerando che la comparabilità dei conti annuali e dei conti consolidati presuppone che siano risolti alcuni problemi fondamentali inerenti all'iscrizione in bilancio e fuori bilancio delle varie operazioni;

considerando che ai fini di una migliore comparabilità è inoltre necessario che il contenuto delle varie voci dello stato partimoniale e fuori bilancio sia determinato con precisione;

considerando che ciò vale anche per la struttura e la delimitazione delle voci del conto profitti e perdite;

considerando che la comparabilità dei dati figuranti nello stato partimoniale e nel conto profitti e perdite dipende inoltre essenzialmente dal valore attribuito alle attività e alle passività iscritte nel bilancio;

considerando che, dati i particolari rischi inerenti alle operazioni bancarie e la necessità di mantenere la fiducia, conviene prevedere la possibilità che tra le passività del bilancio figuri una voce intitolata "fondo per rischi bancari generali"; che per gli stessi motivi pare opportuno consentire agli Stati membri di lasciare agli enti creditizi, fino ad un coordinamento ulteriore, un certo margine di apprezzamento, soprattutto nella valutazione dei crediti e di taluni valori; che è tuttavia importante, in quest'ultimo caso, che gli Stati membri consentano a questi enti di utilizzare il predetto "fondo per rischi bancari generali"; che è parso del pari indicato autorizzare gli Stati membri a permettere agli enti creditizi di procedere a talune compensazioni nel conto profitti e perdite;

considerando che anche per quanto riguarda l'allegato è necessario apportare determinate modifiche tenendo conto della particolare natura degli enti creditizi;

considerando, che, nell'intento di porre sullo stesso piano il maggior numero possibile di enti creditizi, analogamente a quanto fatto nella direttiva 77/780/CEE, non sono state proposte a favore degli enti creditizi di piccole e medie dimensioni le deroghe previste nella direttiva 78/660/CEE; che pur tuttavia, se l'esperienza dovesse comprovarne la necessità, dette deroghe potrebbero essere previste in un coordinamento successivo; che, per i medesimi motivi, non è stata presa in considerazione per gli enti creditizi la possibilità offerta agli Stati membri dalla direttiva 83/349/CEE di esonerare dall'obbligo del consolidamento le imprese madri di gruppi di imprese da consolidare che non superino una determinata dimensione;

considerando che l'applicazione delle disposizioni relative ai conti consolidati agli enti creditizi impone di adeguare talune norme applicabili all'insieme delle società industriali e commerciali; che sono state previste norme esplicite per i gruppi misti e che l'esonero dal sottoconsolidamento può essere subordinato a condizioni aggiuntive;

considerando che, tenuto conto dell'importanza delle reti bancarie operanti al di là delle frontiere nazionali, e della loro constante espansione, è essenziale che i conti annuali e i conti consolidati degli enti creditizi aventi sede sociale in uno Stato membro siano pubblicati in tutti gli Stati membri in cui essi sono stabiliti;

considerando che, ai fini della soluzione dei problemi che si presentano nella materia oggetto della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda la sua applicazione, è necessario che i rappresentanti degli Stati membri e quelli della Commissione cooperino in seno ad un comitato di contatto; che per evitare una proliferazione di questi comitati è auspicabile che la cooperazione avvenga in seno al comitato previsto dall'articolo 52 della direttiva 78/660/CEE; che per i problemi degli enti creditizi il comitato dovrà avere una composizione appropriata;

considerando che data la complessità della meteria è necessario concedere agli enti creditizi contemplati dalla presente direttiva un termine di tempo più lungo del consueto per l'attuazione delle sue disposizioni; considerando che è utile prevedere un riesame di talune disposizioni della presente direttiva, in base all'esperienza acquisita dopo cinque anni di applicazione, alla luce degli obiettivi di una maggior trasparenza e armonizzazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1

1. Gli articoli 2 e 3, l'articolo 4, paragrafi 1,3,4 e 5, gli articoli 6,7,13 e 14, l'articolo 15, paragrafi 3 e 4, gli articoli da 16 a 21, da 29 a 35, da 37 a 41, l'artilolo 42, prima frase, l'articolo 45, paragrafo 1, gli articoli 46,48,49 e 50, l'articolo 51, paragrafo 1, e gli articoli, 54, da 56 a 59 e 61 della direttiva 78/660/CEE si applicano agli enti di cui all'articolo 2 della presente direttiva, nella misura in cui questa non disponga altrimenti.

2. Il rinvio operato dalle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE agli articoli 9 e 10 (stato partimoniale) o 23-26 (conto profitti e perdite) della direttiva 78/660/CEE equivale al rinvio agli articoli 4 (stato partimoniale) o 27 e 28 (contro profitti e perdite) della presente direttiva.

3. I rinvii operati dalle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE agli articoli da 31 a 42 della direttiva 78/660/CEE si devono intendere come rinvii a questi ultimi articoli, tenuto conto delle disposizioni degli articoli da 35 a 39 della presente direttiva.

4. Qualora le disposizioni della direttiva 78/660/CEE menzionate nel presente articolo si riferiscano a voci dello stato patromoniale per le quali la presente direttiva non prevede l'equivalente, esse si devono intendere come aventi ad oggetto le voci dell'articolo 4 della presente direttiva nelle quali figurano i corrispondenti valori delle attività e delle passività.

Articolo 2

1. Le misure di coordinamento disposte dalla presente direttiva si applicano:

a) agli enti creditizi ai sensi dell'articolo 1, primo trattino, della direttiva 77/780/CEE che siano società ai sensi dell'articolo 58, secondo comma, del trattato;

b) agli enti finanziari aventi una delle forme guiridiche previste dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 78/660/CEE che ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo non siano sottoposti a detta direttiva.

Ai sensi della presente direttiva, la nozione di ente creditizio riguarda altresì gli enti finanziari a meno che il contesto non preveda diversamente.

2. Gli Stati membri possono non applicare la presente direttiva:

a) agli enti creditizi contemplati dall'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 77/780/CEE;

b) agli enti creditizi di uno Stato membro che, nella maniera definita all'articolo 2, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 77/780/CEE, sono affiliati ad un organismo centrale in questo stesso Stato membro. In tal caso, fatta salva l'applicazione della presente direttiva all'organismo centrale, l'insieme costituito dall'organismo centrale e dagli enti affiliati deve essere ripreso nei conti consolidati corredati da una relazione annua, redatti, controllati e pubblicati conformemente alle disposizioni della presente direttiva;

c) ai seguenti enti creditizi:

- in Grecia: agli enti ETEBA (Banca nazionale d'investimento per lo sviluppo industriale) e ÔñUEðaaaeá AAðaaíaeýóaaùí (Banca d'investimento);

- in Irlanda: alle "Industrial and Provident Societies";

- nel Regno Unito: alle "Friendly Societies" ed alle "Industrial and Provident Societies".

4. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 78/660/CEE, gli Stati membri possono, fino a coordinamento ulteriore:

a) per gli enti creditizi di cui all'articolo, 2, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva che non abbiano la forma di una delle società di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 78/660/CEE, prevedere regole che deroghino alla presente direttiva, nella misura in cui tali regole siano necessarie, tenuto conto della forma giuridica di questi enti;

b) per gli istituti di credito speciali prevedere regole che deroghino alle disposizioni della presente direttiva, nella misura in cui tali regole siano necessarie, tenuto conto della natura particolare della loro attività.

Le deroghe possono riguardare esclusivamente lo schema, la nomenclatura, la terminologia ed il contenuto delle voci dello stato partimoniale e del conto profitti e perdite e non possono comportare che gli enti in questione forniscano meno informazioni nei conti annuali di quelle fornite dagli altri enti cui si applica la presente direttiva.

Gli Stati membri rendono noti alla Commissione gli enti creditizi in questione, se del caso per categoria, entro un termine di sei mesi a partire dalla scadenza del termine menzionato all'articolo 47, paragrafo 2. Essi informano la Commissione delle disposizioni in deroga previste a questo titolo.

Il regime derogatorio sarà oggetto di un riesame al più tardi entro dieci anni, a partire dalla notifica della presente direttiva. Se del caso, la Commissione presenterà le opportune proposte. Essa presenterà inoltre una relazione provvisoria entro cinque anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva.

SEZIONE 2

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLO STATO PATRIMONIALE E AL CONTO PROFITTI E PERDITE

Articolo 3

Il raggruppamento di alcune voci dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite, previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, lettera a) o b), della direttiva 78/660/CEE è possibile, per gli enti creditizi, unicamente per le sottovoci dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite precedute da lettere minuscole ed è consentito solo nell'ambito delle norme emenate dagli Stati membri in materia.

SEZIONE 3

STRUTTURA DELLO STATO PATRIMONIALE

Articolo 4

Gli Stati membri prescrivono per la presentazione dello stato patrimoniale lo schema seguente:

Attivo

1. Consistenza di cassa, disponibilità presso banche centrali e uffici postali.

2. Titolo del tesoro e altri effeti ammissibili al rifinanziamento presso la Banca centrale:

a) titoli del tesoro e altri valori similari;

b) altri effetti ammissibili al rifinanziamento presso la Banca centrale (sempreché la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di questi effetti nelle voci 3 e 4 dell'attivo).

3. Crediti verso enti creditizi:

a) a vista;

b) altri crediti.

4. Crediti verso la clientela

5. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso:

a) di emittenti pubblici;

b) di altri emittenti

di cui:

obbligazioni proprie (sempreché la legislazione nazionale non ne preveda la deduzione nel passivo).

6. Azioni e altri titoli a reddito variabile.

7. Partecipazioni:

di cui:

in enti creditizi (sempreché la legislazione nazionale non ne preveda l'indicazione in allegato).

8. Partecipazioni in impresse collegate:

di cui:

in enti creditizi (sempreché la legislazione nazionale non ne preveda l'indicazione in allegato).

9. Beni immateriali menzionati nell'articolo 9 della direttiva 78/660/CEE nelle voci B e C I:

di cui:

- spese d'impianto, quali definite dalla legislazione nazionale e a condizione che quest'ultima ne autorizzi l'iscrizione all'attivo (sepreché la legislazione nazionale non ne preveda l'indicazione in allegato),

- avviamento, nella misura in cui è stato acquisito a titolo oneroso (sempreché la legislazione nazionale non ne preveda l'indicazione in allegato).

10. Beni materiali menzionati nell'articolo 9 della direttiva 78/660/CEE nel punto C II:

di cui:

terreni e fabbricati utilizzati dall'ente creditizio nel quadro della propria attività (semprechè la legislazione nazionale non ne preveda l'indicazione in allegato).

11. Capitale sottoscritto non versato:

di cui:

capitale richiamato (salvo il caso in cui la legislazione nazionale preveda l'iscrizione del capitale richiamato al passivo: in questa ipotesi la quota di capitale richiamato ma non ancora versato deve figurare o nella presente voce o nella voce 14 dell'attivo).

12. Azioni o quote proprie (con indicazione del loro valore nominale o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile purché le legislazione nazionale autorizzi la loro iscrizione nello stato patrimoniale).

13. Altri attivi.

14. Capitale sottoscritto, richiamato ma non versato (a meno che la legislazione nazionale preveda l'iscrizione del capitale richiamato alla voce 11 dell'attivo).

15. Ratei e risconti.

16. Perdita d'esercizio (a meno che la legge nazionale ne preveda l'iscrizione alla voce 14 del passivo).

Totale dell'attivo.

Passivo

1. Debiti verso enti creditizi:

a) a vista;

b) a termine o con preavviso.

2. Debiti verso clienti:

a) depositi a risparmio:

di cui:

a vista e a termine o con preavviso nella misura in cui la legislazione nazionale preveda questa suddivisione (a meno che la legislazione nazionale non preveda siffatta indicazione in allegato);

b) altri debiti:

ba) a vista;

bb) a termine o con preavviso.

3. Debiti rappresentati da un titolo di credito:

a) effetti e obbligazioni proprie in circolazione;

b) altri.

4. Altre passività.

5. Ratei e risconti passivi.

6. Accantonamentei per rischi ed oneri:

a) accantonamenti per fondi di quiescenza e oneri similari;

b) accantonamenti per oneri fiscali;

c) altri accantonamenti.

7. Utile di esercizio (salvo che la legislazione nazionale ne preveda l'iscrizione alla voce 14 del passivo).

8. Passività subordinate.

9. Capitale sottoscritto (a meno che la legislazione nazionale preveda l'iscrizione del capitale richiamato sotto questa voce. In tal caso gli importi del capitale sottoscritto e del capitale versato devono essere menzionati separatamente).

10. Sovrapprezzi di emissione.

11. Riserve.

12. Riserva di rivalutazione.

13. Utili (perdite) portati a nuovo.

14. Utile de esercizio (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di questa voce nella voce 16 dell'attivo o nella voce 7 del passivo).

Totale del passivo.

Voci fuori bilancio

1. Rischi eventuali:

di cui:

- accettazioni ed effetti ceduti a risconto,

- avalli e attività costituite in garanzia.

2. Impegni:

di cui:

impegni derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto.

Articolo 5

Devono essere indicati separatamente come sottovoci delle voci considerate:

- i crediti, rappresentati o no da un titolo, verso imprese collegate, di cui alle voci da 2 a 5 dell'attivo,

- i crediti, rappresentati o no da un titolo, verso imprese con le quali l'ente ha un legame di partecipazione, di cui alle voci da 2 a 5 dell'attivo,

- i debiti, rappresentati o no da un titolo, verso imprese collegate, di cui alle voci 1,2,3 e 8 del passivo,

- i debiti, rappresentati o no da un titolo verso imprese con le quali l'ente ha un legame di partecipazione, di cui alle voci 1,2,3 e 8 del passivo.

Articolo 6

1. Gli attivi aventi carattere subordinato sono indicati separatamente come sottovoci delle poste dello schema e delle sottovoci create a norma dell'articolo 5.

2. Hanno carattere subordinato gli attivi rappresentati o no da un titolo ai quali si collegano dei diritti che possono essere esercitati in caso di liquidazione o di procedure concorsuali, solo dopo quelli degli altri creditori.

Articolo 7

Gli Stati membri possono permettere che le indicazioni di cui agli articoli 5 e 6 vengano fornite nell'allegato, distinte secondo la varie voci considerate.

Articolo 8

1. Le attività che l'entre creditizio abbia ceduto in pegno a garanzia di debiti propri o di terzi, oppure siano state da esso date in garanzia a terzi devono figurare nellw rispettive voci dello stato partimoniale.

2. Le attività costituite in pegno o depositate in garanzia presso l'ente creditizio devono figurare nel suo stato partimoniale soltanto quando si tratti di depositi in contante presso questo stesso ente creditizio.

Articolo 9

1. In caso di prestiti concessi da un consorzio, che riunisce vari enti creditizi, ciascun ente che partecipa al consorzio deve indicare unicamente il suo apporto all'ammontare complessivo del prestito.

2. Se, nel caso di un prestito concesso da un consorzio di cui al paragrafo 1, l'ammontare dell'apporto garantito da un ente creditizio è superiore all'importo effettivamente concesso, detto ente deve far figurare l'eventuale importo aggiuntivo della garanzia fra la passività eventuali, fuori bilancio (nella voce 1, secondo trattino).

Articolo 10

1. I fondi che un ente creditizio gestisce in nome proprio ma per conto di terzi devono figurare nel suo stato patrimoniale solo se l'ente è titolare delle attività ak essi afferenti. L'importo totale delle attività e degli impegni di questa natura è citato separatamente oppure in allegato, ripartito secondo le varie voci dell'attivo o del passivo. Tuttavia gli Stati membri possono permettere di far figurare questi fondi fuori bilancio, purché esista un regime particolare che consenta di escludere detti fondi dalla massa in caso di liquidazione coatta o procedure analoghe dell'ente creditizio.

2. Le attività acquisite in nome e per conto di terzi non devono figurare nello stato partimoniale.

Articolo 11

Sono claddificate "a vista" soltanto le somme che possono essere ritirate in qualsiasi momento senza preavviso, o per le quali siano stabiliti una durata o un preavviso di 24 ore o di un giorno lavorativo.

Articolo 12

1. Le operazioni di vendita con patto di riacquisto sono operazioni mediante le quali un ente creditizio o un cliente (il "cedente") vende ad un altro ente creditizio o ad un altro cliente (il "cessionario") elementi di attivo che gli appartengono - ad esempio effetti, crediti o valori mobiliari - con l'accordo che ad una data successiva gli stessi elementi di attivo saranno retrocessi al cedente, ad un prezzo convenuto.

2. Se il cessionario si impegna a riconsegnare i valori ad una data determinata o da determinarsi dal cedente, si tratta di una operazione assimilabile al riporto.

3. Se invece il cessionario ha solo la facoltà di consegnare elementi di attivo al prezzo di cessione o ad un altro prezzo previamente convenuto e a data determinata o da determinarsi da parte sua, si tratta di una operazione di vendita con opzione di riscatto.

4. Nel caso delle operazioni di cui al paragrafo 2, gli elementi di attivo trasferiti devono continuare a figurare nello stato patrimoniale del cedente; il prezzo incassato per la vendita dal cedente deve essere indicato quale debito verso il cessionario. Inoltre, l'importo degli elementi attivi trasferiti deve essere menzionato nell'allegato dei conti del cedente. Il cessionario non può far figurare gli elementi di attivo trasferiti nel suo stato patrimoniale; il prezzo di acquisto pagato dal cessionario deve essere indicato quale credito sul cedente.

5. Invece, nel caso di operazioni di vendita con patto di riacquisto di cui al paragrafo 3, il cedente non può più indicare nello stato patrimoniale gli elementi di attivo trasferiti, i quali deveno figurare nell'attivo del cessionario. Il cedente deve esporre nella voce 2 fuori bilancio un importo corrispondente al prezzo convenuto in caso di riscatto.

6. Le operazioni a termine su divise, le operazioni a termini in borsa, le operazioni di emissione di obbligazioni in cui l'emittente si impegna a riacquistare, in tutto o in parte, le obbligazioni prima della loro scadenza, nonché eventuali operazioni affini, non costituiscono operazioni di vendita con patto di riacquisto ai sensi del presente articolo.

SEZIONE 4

DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

Articolo 13

Attivo: voce 1 - Consistenza di cassa, disponibilità presso banche centrali e uffici postali

1. La consistenza di cassa comprende le valute aventi corso legale, ivi comprese le banconote e le monete divisionali estere.

2. Possono essere iscritte in questa voce unicamente le disponibilità presso la Banca centrale e gli uffici postali del paese o dei paesi in cui risiede l'ente creditizio. Queste disponibilità devono essere esigibili in qualsiasi momento. Gli altri crediti verso queste istituzioni devono essere iscritti come crediti verso enti creditizi (voce 3 dell'attivo) o come crediti verso clienti (voce 4 dell'attivo).

Articolo 14

Attivo: voce 2 - Titoli del tesoro e altri effetti ammissibili al rifinanziamento presso la Banca centrale

1.Questa voce comprende sotto a), in quanto titoli pubblici a valori assimilati, i buoni del tesoro, i certificati del tesoro ed altri titoli di credito analoghi di enti pubblici, purché siano ammessi al rifinanziamento presso la Banca centrale del paese o dei paesi in cui risiede l'ente creditizio. I titoli di enti pubblici che non rispondono al predetto requisito vanno indicati nella sottovoce 5 a) dell'attivo.

2. Questa voce comprende sotto b), in quanto effetti ammissibili al rifinanziamento presso la Banca centrale, tutti gli effetti in portafoglio acquistati da un ente creditizio o da un cliente qualora, secondo la legislazione nazionale, siano ammissibili al rifinanziamento presso la Banca centrale del paese o dei paesi in cui risiede l'ente creditizio.

Articolo 15

Attivo: voce 3 - Crediti verso enti creditizi

1. Sono considerati crediti verso enti creditizi tutti i crediti derivanti da operazioni bancarie dell'ente creditizio che redige il bilancio verso enti creditizi nazionali ed esteri, indipendentemente dalla loro denominazione nella fattispecie.

Ne sono esclusi soltanto i crediti che sono rappresentati da obbligazioni o altri titoli e che vanno iscritti alla voce 5 dell'attivo.

2. Per enti creditizi ai sensi del presente articolo si intendono tutti gli enti inclusi nell'elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee conformemente all'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 77/780/CEE, nonché le banche centrali e gli organismi ufficiali nazionali e internazionali a carattere bancario come pure tutte le imprese private o pubbliche, non stabilite nella Comunità, che corrispondono alla definizione di cui all'articolo 1 della direttiva 77/780/CEE.

I crediti verso imprese che non rispondono alle predette condizioni devono essere esposti nella voce 4 dell'attivo.

Articolo 16

Attivo: voce 4 - Crediti verso la clientela

Per crediti verso la clientela si intendono tutti gli elementi dell'attivo che rappresentano crediti verso clienti nazionali o esteri che non sono enti creditizi, a prescindere dalla loro specifica denominazione.

Ne sono esclusi soltanto i credito che sono rapprasentati da obbligazioni o altri titoli e che vanno iscritti nella voce 5 dell'attivo.

Articolo 17

Attivo: voce 5 - Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso

1. Questa voce comprende le obbligazioni e gli altri titoli a reddito fisso negoziabili, emessi da enti creditizi, da altre imprese o da enti pubblici; le obbligazioni e gli altri titoli a reddito fisso emessi da questi ultimi devono essere tuttavia iscritti in questa voce soltanto se non rientrano nella voce 2 dell'attivo.

2. Sono inoltre assimilati alle obbligazioni ed agli altri titoli a reddito fisso i valori a tasso d'interesse variabile indicizzati in base ad un parametro determinato, ad esempio in base al tasso d'interesse del mercato interbancario o a quello dell'euromercato.

3. Nella sottovoce 5 b) possono figurare soltanto le obbligazioni proprie riacquistate e negoziabili.

Articolo 18

Passivo : voce 1 - Debiti verso enti creditizi

1. Per debiti verso enti creditizi si intendono tutti i debiti, derivanti da operazioni bancarie dell'ente creditizio che redige il bilancio nei confronti di enti creditizi nazionali o esteri, indipendentemente dalla loro denominazione nella fattispecie.

Ne sono esclusi soltanto i debiti che sono rappresentati da obbligazioni o altri titoli e che vanno iscritti alla voce 3 del passivo.

2.Per enti creditizi ai sensi del presente articolo si intendono tutti gli enti inclusi nell'elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee conformemente all'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 77/780/CEE, nonché le banche centrali e gli organismi ufficiali nazionali e internazionali a carattere bancario, come pure tutte le imprese private o pubbliche, non stabilite nella Comunità, che rientrano nella definizione dell'articolo 1 della direttiva 77/780/CEE.

Articolo 19

Passivo: voce 2 - Debiti verso clienti

1. Questa voce comprende gli importi, qualunque sia la loro denominazione nella fattispecie, dovuti a creditori diversi dagli enti creditizi ai sensi dell'articolo 18.

Ne sono esclusi soltanto i debiti rappresentati da obbligazioni o da altri titoli i quali vanno iscriti nella voce 3 del passivo.

2. Sono considerati depositi a risparmio unicamente i fondi che rispondono alle condizioni prescritte al riguardo dalla legislazione nazionale.

3. I buoni fruttiferi possono figurare nella sottovoce corrispondente solo se non rappresentati da un titolo cedibile.

Articolo 20

Passivo: voce 3 - Debiti rappresentati de un titolo di credito

1. Questa voce comprende tanto le obbligazioni quanto i debiti rappresentati da un titolo cedibile, in particolare i certificati di deposito e valori similari, nonché le accettazioni proprie e le cambiali in circolazione.

2. Sono considerate accetazioni proprie unicamente le accettazioni emesse dall'ente creditizio per il proprio rifinanziamento e sulle quali esso figura come primo debitore ("trattario").

Articolo 21

Passivo: voce 8 - Passività subordinate

Se, per contratto, in caso di liquidazione o di procedure concorsuali, determinati debiti, rappresentati o no da un titolo, possono essere fatti valere soltanto dopo che siano stati soddisfatti gli altri creditori, questi debiti devono figurare nella voce 8 del passivo.

Articolo 22

Passivo: voce 9 - Capitale sottoscritto

Questa voce comprende tutti gli importi che, qualunque ne sia la denominazione precisa nella fattispecie, devono essere considerati, in relazione alla forma giuridica dell'ente creditizio in questione, come quote nel capitale proprio dell'ente sottoscritte dai soci e da altri conferenti, conformenente alla legislazione nazionale.

Articolo 23

Passivo: voce 11 - Riserve

Questa voce comprende tutti i tipi di riserve previsti dall'articolo 9 della direttiva 78/660/CEE nel punto A IV del passivo, secondo le definizioni in esso contenute. Gli Stati membri possono inoltre prescrivere altri tipi di riserve, qualora essi risultino necessari per gli enti creditizi aventi una forma giuridica non contemplata dalla direttiva 78/660/CEE.

Le riserve di cui al primo comma devono figurare separatamente, in quanto sottovoce della voce 11 del passivo, nello stato partimoniale degli enti creditizi, afta salva la riserva di rivalutazione che figura nella voce 12.

Articolo 24

Voci fuori bilancio: voce 1 - Rischi eventuali

Questa voce comprende tutte le operazioni con le quali un ente creditizio ha garantito le obbligazioni di un terzo.

L'allegato precisa la natura e l'ammontare di qualsiasi tipo di rischio eventuale che sia rilevante rispetto alle attività dell'ente.

I rischi eventuali derivanti da effetti ceduti a risconto devono essere inclusi in questa voce solo qualora la legislazione nazionale non disponga altrimenti. Lo stesso vale anche per le accettazioni diverse dalle accettazioni proprie.

Gli avalli e la attività costituite in garanzia comprendono tutte le garanzie concesse e tutte le attività costituite in garanzia per conto di terzi, in particolare gli avalli e le lettere di credito irrevocabili.

Articolo 25

Voci fuori bilancio: voce 2 - Impegni

Questa voce comprende tutti gli impegni irrevocabili che potrebbero dar luogo a rischi di credito.

L'allegato precisa la natura e l'ammontare di qualsiasi tipo di impegno che sia rilevante rispetto alle attività dell'ente. Gli impegni derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto comprendono gli impegni contratti dall'ente di credito nel quadro di operazioni di vendita con patto di riacquisto (in base a contratti di vendita con opzione di riscatto) ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3.

SEZIONE 5

STRUTTURA DEL CONTO PROFITTI E PERDITE

Articolo 26

Per la presentazione del conto profitti e perdite gli Stati membri prescrivono uno dei due schemi o i due schemi di cui agli articoli 27 e 28. Se uno Stato prevede entrambi gli schemi, può lasciare alle imprese la scelta tra i due schemi.

Articolo 27

Presentazione verticale

1. Interessi e proventi assimilati:

di cui:

su titoli a reddito fisso.

2. Interessi e oneri assimilati

3. Proventi su titoli:

a) proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile;

b) proventi di partecipazioni;

c) proventi di partecipazioni in imprese collegate.

4. Proventi per commissioni.

5. Oneri per commissioni.

6. Profitto (perdita) da operazioni finanziarie.

7. Altri proventi di gestione.

8. Spese generali amministrative:

a) spese per il personale:

di cui:

- salari e stipendi,

- oneri sociali, con indicazione separata degli

oneri per il trattamento di quiescenza;

b) altre spese amministrative.

9. Rettifiche di valore sugli elementi delle voci 9 e 10 dell'attivo.

10. Altri oneri di gestione.

11. Rettifiche di valori su crediti e accantonamenti per passività eventuali e per impegni.

12. Riprese derivanti da rettifiche di valore su crediti, nonché da accantonamenti per passività eventuali e per impegni.

13. Rettifiche di valore su valori mobiliari, aventi carattere di immobilizzazioni finanziarie, su partecipazioni e su partecipazioni in imprese collegate.

14. Riprese derivanti da rettifiche di valore, aventi carattere di immobilizzazioni finanziarie, su valori mobiliari, su partecipazioni e su partecipazioni in imprese collegate.

15. Imposte sull'utile (perdita) proveniente dalle attività ordinarie.

16. Utile (perdita) proveniente dalle attività ordinarie, dopo pagamento delle imposte.

17. Proventi straordinari.

18. Oneri straordinari.

19. Utile (perdita) straordinario.

20. Imposte sull'utile (perdita) straordinario.

21. Utile (perdita) straordinario, dopo pagamento delle imposte.

22. Altre imposte non comprese nelle voci precedenti.

23. Utile (perdita) de esercizio.

Articolo 28

Presentazione orizzontale

A. Oneri

1. Interessi e oneri assimilati.

2. Oneri per commissioni.

3. Perdita da operazioni finanziarie.

4. Spese generali amministrative:

a) spese per il personale;

di cui:

- salari e stipendi,

- oneri sociali, con indicazione separata degli

oneri per i trattamenti di quiescenza;

b) altre spese amministrative.

5. Rettifiche di valore sugli elementi delle voci 9 e 10 dell'attivo.

6. Altri oneri di gestione.

7. Rettifiche di valore su crediti nonché accantonamenti per passività eventuali e per impegni.

8. Rettifiche di valore su valori mobiliari, aventi carattere di immobilizzazioni finanziarie, su partecipazioni e su partecipazioni in imprese collegate.

9. Imposte sull'utile (perdita) proveniente dalle attività ordinarie.

10. Utile (perdita) proveniente dalle attività ordinarie, dopo pagamento delle imposte.

11. Oneri straordinari.

12. Imposte sull'utile (perdita) straordinario.

13. Utile (perdita) straordinario, dopo pagamento delle imposte.

14. Altre imposte non comprese nelle voci precedenti.

15. Utile di esercizio.

B. Proventi

1. Interessi e proventi assimilati

di cui:

su titoli a reddito fisso.

2. Proventi su titoli:

a) proventi di azioni, quote ed altre titoli a reddito variabile;

b) proventi di partecipazioni;

c) proventi di partecipazioni in imprese collegate.

3. Proventi per commissioni.

4. Profitto da operazioni finanziarie.

5. Riprese derivanti da rettifiche di valore su crediti nonché da accantonamenti per pasività eventuali e per impegni.

6. Riprese derivanti da rettifiche su valori mobiliari, aventi carattere di immobilizzazioni finanziarie, su partecipazioni e su partecipazioni in imprese collegate.

7. Altri proventi di gestione.

8. Utile (perdita) proveniente dalle attività ordinarie, dopo pagamento delle imposte.

9. Proventi straodrinari.

10. Utile (perdita) straordinario, dopo pagamento delle imposte.

11. Perdita di esercizio.

SEZIONE 6

DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLE VOCI DEL CONTO PROFITTI E PERDITE

Articolo 29

Articolo 27, voci 1 e 2 (presentazione verticale)

Articolo 28, voci A 1 e B 1 (presentazione orizzontale)

Interessi e proventi assimilati: interessi e oneri assimilati

Queste voci comprendono tutti gli utili e le perdite risultanti dall'attività bancaria, e in particolare:

1) tutti i proventi derivanti dalle attività isctitte nello stato partimoniale alle voci da 1 a 5 dell'attivo, indipendentemente dalla forma in cui sono stati calcolati. Essi comprendono inoltre i proventi, calcolati per competenza, relativi al premio sulle attività acquistate sotto l'ammontare pagabile alla scadenza e a quello sui debiti contratti sopra detto ammontare;

2) tutti gli oneri per passività iscritte nello stato patrimoniale alle voci 1, 2, 3 e 8 del passivo, indipendentemente dalla forma in cui sono stati calcolati. Essi comprendono inoltre gli oneri, calcolati per competenza, relativi al premio sulle attività acquistate sopra l'ammontare pagabile alla scadenza e a quello sui debiti contratti sotto detto ammontare;

3) i proventi e gli oneri derivanti da operazioni a termine coperte, calcolati per competenza, e assimilabili a interessi;

4) le commissioni e le provvigioni, assimilabili a interessi e calcolate in base alla durata o all'entità del credito oppure del debito.

Articolo 30

Articolo 27, voce 3 (presentazione verticale)

e

Articolo 28, voce B 2 (presentazione orizzontale)

Proventi d'azioni, quote e altri titoli a reddito variabile; proventi di partecipazione e di partecipazioni in imprese collegate

Questa voce comprende tutti i dividendi e gli altri proventi di titoli a reddito variabile, nonché i proventi di partecipazioni o di partecipazioni in imprese collegate. Devono essere indicati in questa voce anche i proventi di quote di società di investimento.

Articolo 31

Articolo 27, voci 4 e 5 (presentazione verticale)

e

Articolo 28, voci A 2 e B 3 (presentazione orizzontale)

Proventi ed oneri per commissioni

Per proventi od oneri per commissioni, si intendono - fatto salvo l'articolo 29 - i proventi derivanti dalla retribuzione di servizi prestati dall'impresa per conto terzi oppure gli oneri derivanti dall'utilizzazione di servizi prestati da terzi, in particolare:

- le commissioni su fideiussioni, su prestiti gestiti per conto di altri mutuanti, nonché su operazioni in titolo per conto terzi,

- le commissioni per pagamento di operazioni commerciali ed altri oneri o proventi che ne derivano, le spese per la tenuta dei conti e le commissioni per la custodia e la gestione di titoli,

- le commissioni per transazioni in valuta, per la vendita a l'acquisto di monete e di metalli preziosi, effettuate per conto terzi,

- le commisssioni per intermediazione in operazioni di credito, in contratti di risparmio o in contratti di assicurazione.

Articolo 32

Articolo 27, voce 6 (presentazione verticale)

e

Articolo 28, voce A 3 o voce B 4 (presentazione orizzontale)

Profitto (perdita da operazioni finanziarie)

Tale voce comprende:

1) Il saldo profitti/perdite delle operazioni su titoli, non considerati immobilizzazioni finanziarie, nonché delle rettifiche di valore sui medesimi titoli, nonché delle riprese di valore su tale tipo di rettifiche, tenendo conto, nel caso in cui si applichi l'articolo 36, paragrafo 2, della differenza risultante dall'applicazione di questo articolo; tuttavia negli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 37, tali elementi vanno inclusi unicamente se si riferiscono a titoli compresi nel portafoglio commerciale.

2) Il saldo profitti/perdite dell'attività in cambi, fatto salvo l'articolo 29, punto 3.

3) I saldi profitti/perdite delle altre attività di acquisto/vendita concernenti strumenti finanziari, tra cui i metalli preziosi.

Articolo 33

Articolo 27, voci 11 e 12 (presentazione verticale)

e

Articolo 28, voci A 7 e B 5 (presentazione orizzontale)

Rettifiche di valore su crediti, nonché accantonamenti per passività eventuali e per impegni

e

Riprese di valore derivanti da rettifiche di valore su crediti, nonché su accantonamenti per passività eventuali e per impegni

1. Queste voci comprendono, da un lato, tutti gli oneri per rettifiche di valore apportate ai crediti figuranti alle voci 3 e 4 dell'attivo e gli accantonamenti per passività eventuali e per impegni relativi alle operazioni di credito figuranti alle voci 1 e 2 fuori bilancio, e dall'altro, i proventi derivanti dal recupero di crediti già ammortizzati, nonché dalla ripresa di valore derivante da rettifiche e accantonamenti effettuati in precedenza.

2. Negli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 37, questa voce comprende inoltre il saldo profitti/perdite delle operazioni su titoli contemplati alle voci 5 e 6 dell'attivo non aventi carattere di immobilizzazioni finanziarie quali sono definite all'articolo 35, paragrafo 2, e non incluse nel portafoglio per negoziazione, nonché le rettifiche di valore e le riprese di valore derivanti da tali titoli, tenendo conto, in caso di applicazione dell'articolo 36, paragrafo 2, della differenza risultante dall'applicazione di questo articolo. La denominazione di questa posta viene modificata in corrispondenza.

3. Gli Stati membri possono autorizzare compensazioni fra gli oneri e i proventi compresi in queste voci in modo da far apparire soltanto il saldo (provento oppure onere).

4. Le rettifiche di valore su crediti verso gli enti creditizi, verso clienti, verso imprese con le quali l'entre creditizio ha un legame di partecipazione e verso imprese collegate vanno suddivise nell'allegato qualora tale distinzione sia sostanziale. L'applicazione di questa norma non è obbligatoria se lo Stato membro autorizza la compensazione conformemente al paragrafo 3.

Articolo 34

Articolo 27, voci 13 e 14 (presentazione verticale)

e

Articolo 28, voci A 8, B 5 (presentazione orizzontale)

Rettifiche di valore su valori mobiliari aventi carattere di immobilizzazioni finanziarie nonché su partecipazioni e su partecipazioni in imprese collegate

e

Riprese derivanti da rettifiche di valore aventi carattere di immobilizzazioni finanziarie su valori mobiliari, nonché su partecipazioni e su partecipazioni in imprese collegate

1. Queste voci comprendono, da un lato, tutti gli oneri per rettifiche di valore relative ad elementi figuranti alle voci da 5 ad 8 dell'attivo e, dall'altro, i proventi per riprese derivanti da rettifiche di valore effettuate anteriormente, nella misura in cui oneri e proventi riguardano immobilizzazioni finanziarie quali sono definite all'articolo 35, paragrafo 2, a partecipazioni e a partecipazioni in imprese collegate.

2. Gli Stati membri possono aurorizzare compensazioni tra gli oneri ed i proventi che rientrano in queste voci, in modo da far apparire soltanto il saldo (provento oppure onere).

3. Le rettifiche di valore su questi valori mobiliari, su partecipazioni e su partecipazioni in imprese collegate vanno suddivise nell'allegato, qualora tale distinzione sia sostanziale. L'applicazione di questa norma non è obbligatoria se lo Stato membro autorizza la compensazione conformemente al paragrafo 2.

SEZIONE 7

RECOLE DI VALUTAZIONE

Articolo 35

1. Le voci 9 e 10 dell'attivo devono essere sempre valutate come immobilizzazione. Gli altri elementi iscritti nello stato partimoniale vanno valutati come immobilizzazioni quando sono destinati a servire in maniera durevole all'attività dell'impresa.

2. Il termine "immobilizzazioni finanziarie" utilizzato nel quadro della sezione 7 della direttiva 78/660/CEE sta ad indicare, nel caso degli enti creditizi, le partecipazioni, le partecipazioni in imprese collegate ed i titoli destinati a servire in meniera durevole all'attività dell'impresa.

3. a) Le obbligazioni e altri titoli a reddito fisso che hanno carattere di immobilizzi finanziari possono essere iscritti nello stato partimoniale al loro prezzo di acquisto. Tuttavia gli Stati membri possono permettere o prescrivere che tali titoli siano iscritti nello stato partimoniale al loro prezzo di rimborso.

b) Qualora il prezzo di acquisto di tali titoli superi il loro prezzo di rimborso, la differenza deve essere iscritta nel conto profitti e perdite. Tuttavia gli Stati membri possono permettere o prescrivere che la differenza venga ammortizzata per competenza, al più tardi al momento del loro rimborso. Essa deve essere indicata separatamente nello stato partimoniale o nell'allegato.

c) Qualora il prezzo di acquisto di tali titoli sia inferiore al loro prezzo di rimborso, gli Stati membri possono permettere o prescrivere che la differenza sia iscritta tra i risultati per competenza per tutto il periodo restante fino alla scadenza. Essa deve essere indicata separatamente nello stato partimoniale o nell'allegato.

Articolo 36

1. Qualora i valori negoziabili non aventi carattere di immobilizzi finanziari siano iscritti nello stato partimoniale al loro prezzo di acquisto, gli enti creditizi indicano nell'allegato la differenza tra questo valore e il valore superiore del mercato alla data di chiusura del bilancio.

2. Gli Stati membri possono tuttavia permettere o prescrivere che questi valori negoziabili siano iscritti nello stato patrimoniale al loro valore superiore di mercato alla data di chiusura del bilancio. La differenza tra il valore di acquisto e il valore superiore di mercato è indicata nell'allegato.

Articolo 37

1. Ai fini delle valutazioni dei crediti, delle obbligazioni, delle azioni e degli altri titoli a reddito variabile che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, detenuti dagli enti creditizi, si applica l'articolo 39 della direttiva 78/660/CEE.

2.Tuttavia, fino ad ulteriore coordinamento, gli Stati membri possono permettere che:

a) i crediti verso enti creditizi e verso la clientela (voci 3 e 4 dell'attivo) nonché le obbligazioni, le azioni e gli altri titoli a reddito variabile contemplati alle voci 5 e 6 dell'attivo, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie quali sono definite all'articolo 35, paragrafo 2, e non inclusi nel portafoglio commerciale siano iscritti per un importo inferiore a quello che risulta dall'applicazione dell'articolo 39, paragrafo 1, della direttiva 78/660/CEE, qualora ciò sia necessario in considerazione della prudenza imposta dai rischi particolari inerenti alle operazioni bancarie. Lo scarto tra detti due importi non può superare il 4% dell'importo totale degli attivi summenzionati, previa applicazione del suddetto articolo 39;

b) la valutazione all'importo inferiore ottenuta applicando la lettera a) sia mantenuta fino a quando l'ente creditizio decida di correggerla;

c) qualora uno Stato membro ricorra alla possibilità di cui alla lettera a), non siano applicati l'articolo 36, paragrafo 1, della presente direttiva e l'articolo 40, paragrafo 2, della direttiva 78/660/CEE.

1. Fino ad ulteriore coordinamento, gli Stati membri che si sono avvalsi della facoltà prevista all'articolo 37 devono permettere, mentre gli Stati membri che non si sono avvalsi di tale facoltà possono permettere, la creazione, nel passivo dello stato patrimoniale, di una voce 6 bis denominata "fondo per rischi bancari generali". Questa voce comprende gli importi che l'ente creditizio decide di destinare alla copertura di tali rischi, quando ciò sia necessario in considerazione della prudenza imposta dai rischi particolari inerenti alle operazioni bancarie.

2. Il saldo delle dotazioni del "fondo per rischi bancari generali" deve risultare distintamente nel conto profiti e perdite.

Articolo 39

1. Gli elementi dell'attivo e del passivo espressi in valuta estera devono essere convertiti al tasso di cambio a pronti valido alla data di chiusura del bilancio. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare o prescrivere che gli elementi dell'attivo da imputare alle immobilizzazioni finanziarie e i beni materiali e immateriali né coperti né specificamente coperti sul mercato a pronti o su quello a termine siano convertiti al tasso di cambio valido alla data del loro acquisto.

2. Le operazioni a termine in valuta estera e le operazioni di cambio a pronti non ancora maturate devono essere convertite al tasso di cambio a pronti valido alla data di chiusura del bilancio.

Gli Stati membri possono tuttavia prescrivere che le operazioni a termine siano convertite al tasso di cambio a termine valido alla data di chiusura del bilancio.

3. Fatto salvo l'articolo 29, punto 3, la differenza tra il valore contabile degli elementi dell'attivo, del passivo e delle operazioni a termine, da un lato, e l'importo che si ottiene dalla conversione effettuata conformemente ai paragrafi 1 e 2, dall'altro, deve essere inclusa nel conto profitti e perdite. Gli Stati membri possono tuttavia prescrivere o autorizzare che la differenza risultante dalla conversione effettuata conformemente ai paragrafi 1 e 2 sia inclusa, in tutto o in parte, in riserve non disponibili per la distribuzione, qualora essa risulti dai valori dello stato partimoniale da imputare alle immobilizzazioni finanziarie e ai beni materiali e immateriali, nonché da operazioni effettuate per coprire detti valori.

4. Gli Stati membri possono prevedere che le differenze positive di conversione che derivano da operazioni a termine, da valori dello stato partimoniale o da debiti non coperti o non specificamente coperti da altre operazioni a termine, da valori dello stato patrimoniale o da debiti non siano incluse nel conto profitti e perdite.

5. Qualora si applichi un metodo di cui all'articolo 59 della direttiva 78/660/CEE, gli Stati membri possono prevedere che le differenze di conversione siano contabilizzate direttamente, in tutto o in parte, come riserva. Le differenze di conversione, positive e negative che essi hanno portato alle riserve devono essere indicate separatamente nel bilancio o nell'allegato.

6. Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che le differenze di conversione risultanti dal consolidamento o dalla riconversione del partimonio netto di un'impresa collegata, esistente all'inizio di un periodo contabile, o la quota del patrimonio netto di un'impresa partecipata, esistente all'inizio di un periodo contabile, siano incluse in tutto o in parte nelle riserve consolidate, come pure le differenze di conversione risultanti dalle operazioni effettuate per coprire detto capitale e dette riserve.

7. Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che i proventi e gli oneri delle imprese collegate e delle imprese partecipate siano convertiti ai corsi medi in vigore nel periodo contabile.

SEZIONE 8

CONTENUTO DELL'ALLEGATO

Articolo 40

1. È applicabile l'articolo 43, paragrafo 1, della direttiva 78/660/CEE, fatto salvo l'articolo 37 della presente direttiva e le disposizioni che seguono.

2. Oltre alle indicazioni prescritte dall'articolo 43, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 78/660/CEE, gli enti creditizi forniscono le seguenti indicazioni relative alla voce 8 del passivo ("Passività subordinate"):

a) per ogni assunzione di prestito che superi il 10% dell'importo complessivo delle passività subordinate:

i) l'importo del prestito assunto, la moneta in cui è espresso, il tasso d'interesse, la data di scadenza o se si tratta di un'emissione perpetua;

ii) eventuali circostanze nelle quali è previsto um rimborso anticipato;

iii) i termini della subordinazione, eventuali disposizioni per convertire la passività subordinata in capitale o altra forma di passività, e i termini di tali disposizioni;

b) per quanto riguarda gli altri prestiti, in meniera globale le madalità che li disciplinano.

3. a) In sostituzione delle informazioni prescritte dall'articolo 43, paragrafo 1, punto 6, della direttiva 78/660/CEE,gli enti creditizi devono indicare nell'allegato, separatamente per ognuna delle voci e sottovoci 3 b) e 4 dell'attivo e 1 b) 2 a) 2 b) bb) e 3 b) del passivo, l'importo di questi crediti e di questi debiti suddivisi conformemente alla loro durata residua nel modo seguente:

- fino a tre mesi,

- da oltre tre mesi ad un anno,

- da oltre un anno a cinque anni,

- oltre cinque anni.

Per la voce 4 dell'attivo si deve inoltre indicare l'ammontare dei crediti di durata indeterminata.

Per i crediti e i debiti rimborsabili mediante versamenti periodici, la durata residua è il periodo compreso fra la data di chiusura del bilancio e la data di scadenza di ogni versamento.

Tuttavia, per un periodo di cinque anni a partire dalla data di cui all'articolo 47, paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere l'indicazione delle voci dell'attivo e del passivo di cui al presente articolo in base alla durata contrattuale o al periodo di preavviso originariamente stabiliti. Essi esigono quindi che nel caso di crediti non rappresentati di titoli, se un ente creditizio subentra in un prestito già esistente, esso classifichi quest'ultimo in base alla durata residua calcolata alla data dell'intervento. Ai fini dell'applicazione del presente comma, la durata contrattuale di un prestito è il periodo compreso fra la data del primo utilizzo dei fondi e la data del rimborso. Si considera periodo di preavviso quello compreso fra la data in cui il preavviso viene notificato e la data in cui diventa esigibile il rimborso. Per i crediti e i debiti rimborsabili con pagamenti periodici, la durata contrattuale è il periodo compreso fra la data di decorrenza dei crediti o dei debiti e la data di scadenza dell'ultimo rimborso. Gli enti creditizi indicano inoltre per le voci dello stato patrimoniale di cui alla presente lettera l'importo degli elementi di attivo e di passivo che scadono l'anno successivo alla data di chiusura del bilancio.

b) Gli enti creditizi devono indicare per la voce 5 dell'attivo (obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso in portafoglio) nonché per la sottovoce 3 a) del passivo (effetti e obbligazioni proprie in circolazione) l'importo degli elementi di attivo o di passivo che scadono l'anno successivo alla data di chiusura del bilancio.

c) Gli Stati membri possono prevedere che le indicazioni di cui alle lettere a) e b) figurino nello stato partimoniale.

d) Gli enti creditizi forniscono infine informazioni sulle attività da essi costituite in garanzia di propri impegni o di impegni di terzi (comprese le passività eventuali) in modo da far figurare, per ogni voce del passivo o voce fuori bilancio, l'importo totale delle attività in questione.

4. Gli enti creditizi che devono iscrivere nelle voci fuori bilancio le indicazioni di cui all'articolo 43, paragrafo 1, punto 7, della direttiva 78/660/CEE non sono tenuti a riportarle nell'allegato.

5. In sostituzione delle indicazioni prescritte dall'articolo 43, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 78/660/CEE, gli enti creditizi devono indicare nell'allegato la ripartizione dei proventi relativi alle voci 1, 3, 4, 6 e 7 dell'articolo 27 o alle voci B 1, B 2, B 3, B 4 e B 7 dell'articolo 28, per mercato geografico, qualora dal punto di vista dell'organizzazione dell'ente creditizio tali mercati differiscano tra loro considerevolmente. Viene applicato l'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 78/660/CEE.

6. Il rinvio di cui all'articolo 43, paragrafo 1, punto 9, della direttiva 78/660/CEE all'articolo 23, voce 6, equivale al rinvio all'articolo 27, voce 8, o all'articolo 28, voce A 4, della presente direttiva.

7. In deroga all'articolo 43, paragrafo 1, punto 13, della direttiva 78/660/CEE, gli enti creditizi sono tenuti ad indicare unicamente gli importi delle anticipazioni e dei crediti concessi ai membri dei rispettivi organi di amministrazione, direzione o vigilanza, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate di qualunque tipo. Queste informazioni devono essere fornite glibalmente per ogni categoria.

Articolo 41

1. le indicazioni prescritte dall'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 78/660/CEE devono essere fornite per gli elementi di attivo considerati come immobilizzi ai sensi dell'articolo 35 della presente direttiva. L'obbligo di indicare separatamente le correzioni di valore non si applica tuttavia al caso in cui uno Stato membro abbia autorizzato una compensazione tra le correzioni di valore ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, della presente direttiva. In questo caso le correzioni di valore possono essere raggruppate con altre voci.

2. Gli Stati membri prescrivono agli enti creditizi di fornire inoltre nell'allegato le seguenti indicazioni:

a) la ripartizione dei valori negoziabili, riportati nelle voci da 5 ad 8 dell'attivo, in valori quotati in borsa e non quotati in borsa;

b) la ripartizione dei valori negoziabili riportati nelle voci 5 et 6 dell'attivo in valori considerati o non considerati immobilizzi finanziari a norma dell'articolo 35, nonché il criterio adottato per distinguere le due categorie di valori negoziabili;

c) gli importi delle operazioni di leasing, ripartiti fra le rispettive voci dello stato patrimoniale;

d) la ripartizione delle voci 13 dell'attivo e 4 del passivo, nonché delle voci 10 e 18 (presentazione verticale) o A 6 e A 11 (presentazione orizzontale) e delle voci 7 e 17 (presentazione verticale) o B 7 e B 9 (presentazione orizzontale) del conto profitti e perdite, tra i principali elementi che le compongono, qualora tali elementi abbiano rilevanza per la valutazione dei bilanci. Occorre inoltre fornire spiegazioni sull'ammontare e sulla natura dei suddetti elementi;

e) gli oneri versati per passività subordinate dall'ente creditizio nel corso dell'esercizio;

f) il fatto che un ente creditizio presti servizi di gestione o di intermediazione a terzi, se l'entità di questo tipo di affari sia rilevante rispetto al complesso delle attività dell'ente;

g) l'importo globale degli elementi d'attivo e degli elementi di passivo espressi in monete straniere, convertito nella quale sono redatti i bilanci;

h) l'indicazione dei tipi di operazioni a termine in essere alla data di chiusura del bilancio, precisando segnatamente per ciascun tipo di operazione se una parte significativa delle medesime è stata avviata per coprire gli effetti delle fluttuazioni dei tassi d'interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato e se una significativa parte delle stesse rappresenta operazioni commerciali. Questi tipi di operazioni comprendono tutte quelle per le quali i proventi o gli oneri devono essere inclusi a norma dell'articolo 27, voce 6, dell'articolo 28, voce A 3 o B 4, dell'articolo 29, punto 3, ad esempio su divise, metalli preziosi, valori mobiliari, certificati di deposito e merci.

SEZIONE 9

DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONTI CONSOLIDATI

Articolo 42

1. Salvo disposizioni contrarie della presente sezione, gli enti creditizi redigono conti consolidati e una relazione consolidata di gestione in conformità della direttiva 83/349/CEE.

2. Nella misura in cui uno Stato membro non abbia fatto ricorso all'articolo 5 della direttiva 83/349/CEE, il paragrafo 1 del presente articolo si applica altresì alla imprese madri aventi come unico oggetto la presa di partecipazioni presso imprese figlie, nonchè la gestione e la valorizzazione di tali partecipazioni allorchè le imprese figlie sono esclusivamente o principalmente enti creditizi.

Articolo 43

1. La direttiva 83/349/CEE si applica fatti salvi l'articolo 1 della presente direttiva e il paragrafo 2 del presente articolo.

2. a) Gli articoli 4, 6, 15 e 40 della direttiva 83/349/CEE non sono applicabili.

b) Gli Stati membri possono assoggettare l'applicazione dell'articolo 7 della direttiva 83/349/CEE alle seguenti condizioni supplementari:

- l'impresa madre si è dichiarata garante degli impegni assunti dall'impresa esentata; questa dichiarazione forma oggetto di pubblicità nei conti dell'impresa esentata;

- l'impresa madre è un ente creditizio ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva.

c) Le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, primi due trattini, della direttiva 83/349/CEE, relative:

- all'importo delle immobilizzazioni,

- all'importo netto del volume d'affari,

sono sostituite dalle informazioni relative al risultato globale delle voci 1, 3, 4, 6, e 7 dell' articolo 27 o delle voci B1, B2, B3, B4 e B7 dell'articolo 28 della presente direttiva.

d) Qualora, in seguito all' applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 83/349/CEE un'impresa figlia che sia un ente creditizio non sia inclusa nei conti consolidati, ma le sue azioni siano temporaneamente detenute per un'operazione di assistenza finanziaria finalizzata al suo risanamento o salvataggio, i conti annuali di detta impresa sono acclusi ai conti consolidati fornendo, nell'allegato agli stessi informazioni supplementari sulla natura e sui termini dell'operazione di assistenza finanziaria.

e) Uno Stato membro può applicare l'articolo 12 della direttiva 83/349/CEE anche a due o più istituti di credito che, pur non trovandosi nelle relazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 o 2, della stessa direttiva sono sottoposti a una direzione unitaria senza che essa sia stata stabilita in virtù di un contratto o di una clausola statutaria.

f) L'articolo 14, della direttiva 83/349/CEE, eccettuato il paragrafo 2, si applica con riserva della disposizione seguente:

qualora l'impresa madre sia un ente creditizio e una o più imprese figlie da consolidare non abbiano tale forma, dette imprese figlie non possono essere escluse dal consolidamento nel caso in cui la loro attività costituisca il prolungamento diretto dell'attività bancaria o consista in servizi ausiliari della suddetta, quali il leasing, il factoring, la gestione dei fondi comuni d'investimento, la gestione di servizi informatici o attività analoghe.

g) Per la struttura dei conti consolidati:

- si applicano gli articoli 3, da 5 a 26 e da 29 a 34 della presente direttiva;

- il riferimento all'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 78/660/CEE, contenuto nell'articolo 17 della direttiva 83/349/CEE, si applica agli elementi dell'attivo considerati come immobilizzazioni ai sensi dell'articolo 35 della presente direttiva.

h) Per il contenuto dell'allegato dei conti consolidati, si applica l'articolo 34 della direttiva 83/349/CEE, fatte salve le disposizioni degli articoli 40 e 41 della presente direttiva.

SEZIONE 10

PUBBLICITÀ

Articolo 44

1. I conti annuali degli enti creditizi regolarmente approvati, la relazione sulla gestione e la relazione della persona incaricata della revisione dei conti formano oggetto di una pubblicità effettuata secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale in conformità dell'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE (1).

(1) GU n. L 65 del 14.3.1968, pag. 8.

Tuttavia, la legislazione nazionale può consentire che la relazione sulla gestione non costituisca oggetto della pubblicità sopra menzionata. In tal caso, la relazione sulla gestione è tenuta a disposizione del pubblico presso la sede sociale o, in assenza, presso la sede principale nello Stato membro in questione. Di tale relazione gli interessati possono ottenere copia integrale o parziale su semplice richiesta; il prezzo di tale copia non deve superare il costo amministrativo.

2. Il paragrafo 1 si applica altresì ai conti consolidati regolarmente approvati, alla relazione consolidata sulla gestione e alla relazione della persona incaricata della revisione dei conti.

3. Tuttavia, qualora l'ente creditizio che ha redatto i conti annuali o i conti consolidati sia organizzato in una forma diversa da quelle elencate all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 78/660/CEE e non sia soggetto, a norma della legislazione nazionale, a un obbligo di pubblicità per i documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo analogo a quello previsto all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE, esso deve almeno tenerli a disposizione del pubblico presso la propria sede sociale. Deve essere possibile ottenere copia di questi documenti a semplice richiesta. Il prezzo di tale copia non deve superare il costo amministrativo.

4. I conti annuali e i conti consolidati degli enti creditizi devono essere pubblicati in ogni Stato membro in cui tali enti hanno succursali ai sensi dell'articolo 1, terzo trattino, della direttiva 77/780/CEE. Detto Stato membro può imporre che la pubblicazione di detti documenti venga effettuata nella sua lingua ufficiale.

5. Gli Stati membri prevedono adeguate sanzioni, qualora venga omessa la pubblicità contemplata dal presente articolo.

SEZIONE 11

REVISIONE

Articolo 45

Uno Stato membro può non applicare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) punto iii), della direttiva 84/253/CEE (2) alle casse di risparmio pubbliche qualora il controllo legale dei documenti di tali enti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di detta direttiva sia riservato a una società di revisione esistente per le casse di risparmio al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva, il cui responsabile soddisfi almeno alle condizioni fissate dagli articoli da 3 a 9 della direttiva 84/253/CEE.

(2) GU n. L 126 del 12.5.1984, pag. 20.

SEZIONE 12

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 46

Il comitato di contatto istituito dall'articolo 52 della direttiva 78/660/CEE ha altresì, in una composizione appropriata, il compito:

a) di agevolare, fatti salvi gli articoli 169 e 170 del trattato, un'applicazione armonizzata della presente direttiva mediante regolare concertazione, in particolare sui problemi concreti della sua applicazione;

b) di consigliare, se necessario, la Commisione sui complementi e sugli emendamenti ad apportare alla presente direttiva.

Articolo 47

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il 31 dicembre 1990. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Uno Stato membro può prevedere che le disposizioni di cui al paragrafo 1 siano applicate per la prima volta ai conti annuali e ai conti consolidati dell'esercizio che ha inizio il 1 gennaio 1993 o nel corso di tale anno.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel campo disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 48

Cinque anni dopo la data di cui all'articolo 47, paragrafo 2, il Consiglio procede, su proposta della Commissione, all'esame e, se del caso, alla revisione delle disposizioni della presente direttiva che prevedono una facoltà per gli Stati membri, nonchè dell'articolo 2, paragrafo 1, e degli articoli 27, 28 e 41 in funzione dell'esperienza acquista nell'applicazione della presente direttiva e, in particolare, degli obiettivi di maggior trasparenza ed armonizzazione delle prescrizioni previste dalla presente direttiva.

Articolo 49

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. LAWSON