31986L0560

Tredicesima direttiva 86/560/CEE del Consiglio del 17 novembre 1986 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 326 del 21/11/1986 pag. 0040 - 0041
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 1 pag. 0130
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 1 pag. 0130


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TREDICESIMA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 1986

in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità

(86/560/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che la direttiva 79/1072/CEE (5), riguardante le modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese, stabilisce all'articolo 8 che « per quanto riguarda i soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità, ciascuno Stato membro ha la facoltà di escluderli dal rimborso o di subordinare il rimborso a condizioni particolari »;

considerando che occorre assicurare uno sviluppo armonioso delle relazioni commerciali della Comunità con i paesi terzi ispirandosi alle disposizioni della direttiva 79/1072/CEE, pur tenendo conto delle diverse situazioni riscontrate nei paesi terzi;

considerando che occorre evitare talune forme di frode o di evasione fiscale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, si considera:

1) « soggetto passivo non residente nel territorio della Comunità », il soggetto passivo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE che, nel corso del periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, non ha fissato in tale territorio né la sede della propria attività economica né costituito un centro di attività stabile a partire dal quale sono svolte le operazioni né, in mancanza di detta sede o di detto centro di attività stabile, il proprio domicilio o la propria residenza abituale e che, nel corso del medesimo periodo, non ha effettuato alcuna cessione di beni o prestazione di servizi che si consideri localizzata nello Stato membro previsto all'articolo 2, ad eccezione:

a) delle prestazioni di trasporto e delle prestazioni di servizi ad esse accessorie, esentate ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera i), dell'articolo 15 o dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere B, C e D della direttiva 77/388/CEE;

b) delle prestazioni di servizi nei casi in cui l'imposta è dovuta unicamente dal destinatario ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 77/388/CEE;

2) « territorio della Comunità », i territori degli Stati membri nei quali è applicabile la direttiva 77/388/CEE.

Articolo 2

1. Fatti salvi gli articoli 3 e 4, ciascuno Stato membro rimborsa ad ogni soggetto passivo non residente nel territorio della Comunità, alle condizioni stabilite in appresso, l'imposta sul valore aggiunto applicata a servizi che gli sono resi o beni mobili che gli sono ceduti all'interno del paese da altri soggetti passivi, o applicata all'importazione di beni nel paese, nella misura in cui questi beni e servizi sono impiegati ai fini delle operazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettere a) e b), della direttiva 77/388/CEE o delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 1, punto 1, lettera b), della presente direttiva.

2. Gli Stati membri possono subordinare il rimborso di cui al paragrafo 1 alla concessione da parte degli Stati terzi di vantaggi analoghi nel settore delle imposte sulla cifra d'affari.

3. Gli Stati membri possono esigere la designazione di un rappresentante fiscale.

Articolo 3

1. Il rimborso di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è concesso su domanda del soggetto passivo. Gli Stati membri determinano le modalità per l'introduzione della domanda, ivi compresi i termini, il periodo a cui la domanda deve riferirsi, il servizio competente a cui deve essere presentata e gli importi minimi per i quali può essere chiesto il rimborso. Essi stabiliscono anche le modalità del rimborso, ivi compresi i termini. Impongono al richiedente gli obblighi necessari per poter valutare la fondatezza della domanda ed evitare le frodi, in particolare l'obbligo di comprovare che svolge un'attività economica conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE. Il richiedente deve dichiarare per iscritto che non ha effettuato, nel corso del periodo stabilito, alcuna operazione che non sia conforme alle condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 1, della presente direttiva.

2. Il rimborso non può essere concesso a condizioni più favorevoli di quelle applicate ai soggetti passivi della Comunità.

Articolo 4

1. Ai fini della presente direttiva il diritto al rimborso è determinato conformemente all'articolo 17 della direttiva 77/388/CEE, quale esso è applicato nello Stato membro di rimborso.

2. Gli Stati membri possono tuttavia prevedere l'esclusione di alcune spese o subordinare il rimborso a condizioni complementari.

3. La presente direttiva non si applica alle cessioni di beni esentate o che possono essere esentate ai sensi dell'articolo 15, punto 2, della direttiva 77/388/CEE.

Articolo 5

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 1988. La presente direttiva riguarda unicamente le domande di rimborso relative all'imposta sul valore aggiunto applicata agli acquisti di beni o alle prestazioni di servizi fatturati o alle importazioni effettuate a decorrere da tale data.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva e l'informano dell'uso che essi fanno della disposizione di cui all'articolo 2, paragrafo 2. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 6

Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio, entro tre anni dalla data di cui all'articolo 5, una relazione sull'applicazione della presente direttiva, in particolare per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2.

Articolo 7

L'articolo 17, paragrafo 4, ultima frase, della direttiva 77/388/CEE e l'articolo 8 della direttiva 79/1072/CEE cessano di avere effetto, in ciascuno Stato membro, a decorrere dalla data di applicazione della presente direttiva e, in ogni caso, alla data prevista all'articolo 5.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. LAWSON

(1) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

(2) GU n. C 223 del 27. 8. 1982, pag. 5, e

GU n. C 196 del 23. 7. 1983, pag. 6.

(3) GU n. C 161 del 20. 6. 1983, pag. 111.

(4) GU n. C 176 del 4. 7. 1983, pag. 22.

(5) GU n. L 331 del 27. 12. 1979, pag. 11.