31986L0355

Direttiva 86/355/CEE del Consiglio del 21 luglio 1986 che modifica la direttiva 79/117/CEE relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive

Gazzetta ufficiale n. L 212 del 02/08/1986 pag. 0033 - 0034
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 21 pag. 0217
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 21 pag. 0217


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 luglio 1986

che modifica la direttiva 79/117/CEE relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive

(86/355/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (1), modificata, da ultimo, dalla direttiva 86/214/CEE (2), in particolare l'articolo 6,

considerando che, a norma della direttiva 79/117/CEE, gli allegati devono essere regolarmente adeguati per tener conto dell'evoluzione delle cognizioni scientifiche e tecniche;

considerando che è stato accertato che l'impiego di ossido di etilene come prodotto fitosanitario, in particolare per fumigare piante e prodotti vegetali in magazzino, lascia negli alimenti residui che possono ingenerare effetti nocivi per la salute umana o animale;

considerando che, salvo per taluni prodotti secondari, sono disponibili trattamenti fitosanitari alternativi;

considerando che l'immissione in commercio e l'impiego dell'ossido di etilene come prodotto fitosanitario dovrebbero pertanto essere vietati;

considerando che, in caso di esigenze speciali, possono essere ammesse deroghe temporanee nazionali per taluni prodotti secondari, fino a quando si renderanno disponibili altri trattamenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato della direttiva 79/117/CEE è aggiunto:

1.2 // // // « C. Ossido di etilene // a) riduzione dei germi patogeni dei seguenti ortaggi disidratati, destinati ad essere incorporati in preparazioni alimentari non sottoposte a cottura completa prima di essere consumate: // // - asparagi // // - cipolle // // - porri // // - funghi // // b) riduzione dei germi patogeni di erbe aromatiche e spezie essiccate (1) // // c) riduzione dei germi patogeni di erbe essiccate destinate esclusivamente ad essere commercializzate tal quali, come prodotti medicinali // // d) riduzione dei germi patogeni di polvere e agglomerati di cacao // // e) fumigazione di foglie di tabacco // // Dette deroghe scadono al più tardi il 31 dicembre 1989 // //

(1) Piante e prodotti vegetali ricchi di oli essenziali e di principi aromatici che, per il loro sapore caratteristico, sono impiegati principalmente come condimenti ».

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1o luglio 1987. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 luglio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. HOWE

(1) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 36.

(2) GU n. L 152 del 26. 5. 1986, pag. 45.