31986L0354

Direttiva 86/354/CEE del Consiglio del 21 luglio 1986 che modifica la direttiva 74/63/CEE relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti degli animali, la direttiva 77/101/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali e la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali

Gazzetta ufficiale n. L 212 del 02/08/1986 pag. 0027 - 0032
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 21 pag. 0211
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 21 pag. 0211


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 luglio 1986

che modifica la direttiva 74/63/CEE relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti degli animali, la direttiva 77/101/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali e la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali

(86/354/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che occorre adeguare le definizioni degli alimenti semplici e dei diversi tipi di alimenti composti di cui alle direttive 74/63/CEE (4), 77/101/CEE (5) e 79/373/CEE (6), rispettivamente modificate, da ultimo, dalle direttive 86/299/CEE (7), 83/87/CEE (8) e 82/957/CEE (9), alle nuove definizioni che figurano nella direttiva 84/587/CEE del Consiglio, del 29 novembre 1984, che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (10); che è inoltre necessario definire ciò che si intende per « alimenti d'allattamento »;

considerando che occorre precisare che le direttive 74/63/CEE, 77/101/CEE e 79/373/CEE non pregiudicano la direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (11);

considerando che la direttiva 74/63/CEE riguarda le sostanze e i prodotti indesiderabili presenti negli alimenti per gli animali; che le quantità massime previste nell'allegato di tale direttiva non si applicano pertanto alle materie prime utilizzate per la preparazione degli alimenti composti;

considerando che la fissazione di quantità massime o la limitazione della presenza di talune sostanze e taluni prodotti indesiderabili nelle materie prime è attualmente disciplinata in maniera divergente negli Stati membri;

considerando che le conseguenze della presenza di tali sostanze e prodotti oltre un certo limite può nuocere alla salute umana e che è quindi necessario assicurare in maniera adeguata e uniforme la sicurezza di impiego di tali prodotti e sostanze in tutta la Comunità;

considerando d'altronde che le divergenze nelle legislazioni nazionali comportano notevoli ostacoli agli scambi intracomunitari e che conviene adottare le misure appropriate nel quadro della direttiva 74/63/CEE;

considerando che conviene inoltre adeguare le direttive 77/101/CEE e 79/373/CEE per agevolare ulteriormente la commercializzazione degli alimenti semplici e degli alimenti composti;

considerando che conviene definire la nozione di materie prime per delimitare in modo preciso il campo d'applicazione delle misure relative a questa categoria di prodotti che nelle altre direttive concernenti gli alimenti per animali sono designate anche con il termine « ingredienti »;

considerando che le disposizioni previste si applicano esclusivamente alle materie prime destinate all'alimentazione animale che saranno messe in circolazione sia sotto forma di alimenti semplici che di supporto delle premiscele di addditivi o, previa miscela con altri prodotti, come alimenti composti;

considerando che per prevenire la presenza di talune sostanze particolarmente indesiderabili nell'alimentazione animale è opportuno non soltanto limitarne ad un livello accettabile la quantità nelle materie prime ma anche permettere l'utilizzazione di tali materie prime unicamente alle persone che possiedano le competenze, gli impianti e le attrezzature necessari alle operazioni di diluizione che garantiscono il rispetto delle quantità massime previste dalla direttiva per i vari tipi di alimenti composti;

considerando che le condizioni minime previste nell'allegato III della direttiva 70/524/CEE per l'iscrizione di una persona in un elenco nazionale di fabbricanti di alimenti composti devono essere ugualmente richieste per i fabbricanti di alimenti composti che utilizzano le materie prime che contengono una quantità di sostanze e prodotti indesiderabili superiore a quella ammessa per gli alimenti semplici; che occorre tuttavia che gli Stati membri possano limitare la consegna di tali materie prime fortemente contaminate ai soli fabbricanti che producono alimenti composti per la commercializzazione, quando i loro servizi di controllo si trovano nell'impossibilità di verificare a livello di azienda i fabbricanti di alimenti composti che svolgono ugualmente l'attività di allevatore ed utilizzano tutta o una parte della loro produzione per il proprio fabbisogno;

considerando che per alcune materie prime, la cui quantità di sostanze o prodotti indesiderabili non è limitata nell'allegato II, parte A, occorre prevedere la possibilità di prescrivere adeguate disposizioni in materia di etichettatura se la quantità della sostanza o del prodotto indesiderabile presente nelle materie prime supera la quantità massima prevista per gli alimenti semplici corrispondenti; che questo provvedimento è indispensabile per evitare che queste materie prime siano fornite agli allevatori e per informare i fabbricanti in merito alla natura e quantità della sostanza o del prodotto indesiderabile presente;

considerando che occorre autorizzare provvisoriamente gli Stati membri a mantenere le disposizioni nazionali che hanno adottato riguardo alle materie prime contaminate dall'aflatossina diverse da quelle contemplate dall'allegato II, parte A, o relative a sostanze o prodotti indesiderabili diversi dall'aflatossina che pregiudicano la qualità delle materie prime; che prima del 3 dicembre 1990 dovrà essere adottata una decisione comunitaria per disporre, a tale data, di una regolamentazione comunitaria uniforme per quanto riguarda la presenza delle sostanze e dei prodotti indesiderabili nelle materie prime utilizzate per la preparazione degli alimenti per animali;

considerando che per garantire l'innocuità degli alimenti per animali è necessario regolamentare la presenza delle sostanze e dei prodotti indesiderabili ma anche cercare procedimenti atti a decontaminare le materie prime; che sulla base dei risultati ottenuti occorrerà stabilire i requisiti cui debbono soddisfare i prodotti sottoposti a determinati procedimenti di decontaminazione;

considerando che è opportuno applicare la procedura che instaura una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato permanente degli alimenti per animali per facilitare l'attuazione delle misure previste e per apportare in particolare le modifiche e aggiunte concernenti la fissazione di quantità massime o di regole di marchiatura per le materie prime contaminate da alcune sostanze o prodotti indesiderabili e la fissazione di criteri di accettabilità delle materie prime decontaminate;

considerando che è necessario instaurare una procedura di informazione degli Stati membri sui casi di non osservanza delle disposizioni comunitarie per facilitare il controllo dell'applicazione della direttiva 74/63/CEE;

considerando che l'esperienza acquisita nell'applicazione della direttiva 79/373/CEE pone in evidenza la necessità di migliorare o di completare in determinati casi la marchiatura degli alimenti composti;

considerando che occorre in particolare prescrivere la menzione del nome o della ragione sociale e dell'indirizzo del fabbricante se quest'ultimo non è responsabile delle indicazioni di etichettatura; che è tuttavia necessario tener conto dei sistemi particolari di controllo di alcuni Stati membri e di autorizzare i medesimi, per gli alimenti prodotti e commercializzati nel loro territorio, a sostituire tali indicazioni con un numero di codice ufficiale attribuito a ciascuno dei loro fabbricanti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 74/63/CEE è modificata come segue:

1. Il titolo della direttiva è sostituito dal titolo seguente: « Direttiva del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali ».

2) All'articolo 1:

a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. La presente direttiva riguarda le sostanze ed i prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali »;

b) al paragrafo 2 è aggiunta la lettera seguente:

« e) a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali ».

3) All'articolo 2:

a) il testo delle lettera a), b) e h) è sostituito dal testo seguente:

« a) alimenti per animali: i prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, semplici o in miscela, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale; b) alimenti semplici per animali: i diversi prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le diverse sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi destinati come tali all'alimentazione degli animali per via orale;

h) alimenti composti per animali: le miscele composte di prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, o di derivati della loro trasformazione industriale o di sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale sotto forma di alimenti completi o di alimenti complementari »;

b) dopo la lettera h) è aggiunta la lettera seguente:

« i) materie prime (ingredienti): i diversi prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati ad essere messi in circolazione come alimenti semplici o per la preparazione di alimenti composti oppure come supporto delle premiscele ».

4) il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 3

1. Gli Stati membri prescrivono che le sostanze e i prodotti elencati nell'allegato I sono tollerati negli alimenti per gli animali soltanto alle condizioni previste in tale allegato.

2. Gli Stati membri possono ammettere che le quantità massime previste nell'allegato I per gli alimenti destinati agli animali siano superate, sempre che si tratti di foraggi prodotti in un'azienda agricola e utilizzati nella stessa come tali ed a condizione che tale superamento sia reso necessario da condizioni particolari. Gli Stati membri interessati adottano disposizioni adeguate affinché non ne derivino effetti nocivi per la salute degli animali o dell'uomo ».

5) Sono inseriti gli articoli seguenti:

« Articolo 3 bis

1. Gli Stati membri prescrivono che le materie prime elencate nell'allegato II, parte A, possono essere commercializzate soltanto se la quantità della sostanza o del prodotto indesiderabile che figura nella colonna 1 non supera quella massima fissata nella colonna 3 di detto allegato.

2. Qualora la quantità della sostanza o del prodotto indesiderabile che figura nella colonna 1 dell'allegato II, parte A, superi quella fissata nella colonna 3 dell'allegato I per l'alimento semplice, la materia prima di cui alla colonna 2 dell'allegato II, parte A, può essere commercializzata, fatto salvo il paragrafo 1, soltanto se:

a) è destinata a fabbricanti di alimenti composti figuranti in un elenco nazionale conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1) e

b) è indicato su un documento di accompagnamento:

- che la materia prima è destinata a fabbricanti di alimenti composti che soddisfano la condizione prevista alla lettera a);

- che la materia prima non può essere utilizzata come tale per l'alimentazione diretta degli animali;

- la quantità della sostanza o del prodotto indesiderabile presenti.

3. Gli Stati membri prescrivono che il paragrafo 2, lettere a) e b), è applicabile anche alle materie prime ed alle sostanze o ai prodotti indesiderabili elencati nell'allegato II, parte B, la cui quantità massima non sia limitata nella parte A, se la quantità della sostanza o del prodotto indesiderabile presente nella materia prima è superiore a quella massima fissata nell'allegato I, colonna 3 per gli alimenti semplici corrispondenti.

Articolo 3 ter

Gli Stati membri possono limitare l'applicazione dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, lettera a), ai soli fabbricanti di alimenti composti che utilizzino le materie prime in questione per la produzione e la commercializzazione di alimenti composti.

(1) GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1 ».

6) All'articolo 4 le parole « nella presente direttiva » sono sostituite da « nell'allegato I ».

7) All'articolo 5:

a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Qualora uno Stato membro costati in base a motivi circostanziati in seguito a nuovi dati o ad una nuova valutazione dei dati esistenti, dopo l'adozione delle disposizioni in questione, che una quantità massima stabilita nell'allegato I o II oppure che una sostanza o un prodotto non menzionati in tali allegati presentano un pericolo per la salute degli animali o degli uomini o per l'ambiente, detto Stato membro può provvisoriamente ridurre tale quantità, stabilire una quantità massima o vietare la presenza di tale sostanza o prodotto negli alimenti degli animali o nelle materie prime. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione precisando i motivi alla base della sua decisione »;

b) al paragrafo 2, le parole « l'allegato debba essere modificato » vengono sostituite da « gli allegati debbano essere modificati ».

8) Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 6

Con la procedura prevista all'articolo 9 ed in considerazione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche: a) sono adottate le modifiche da apportare agli allegati,

b) viene periodicamento redatta una versione codificata degli allegati al fine di inserirvi le successive modifiche apportate in applicazione della lettera a),

c) possono essere definiti i criteri di accettabilità delle materie prime sottoposte a taluni processi di decontaminazione ».

9) È inserito l'articolo seguente:

« Articolo 6 bis

1. Fino all'adozione di una decisione comunitaria, gli Stati membri possono mantenere le misure che disciplinano l'importazione e la messa in circolazione nel loro territorio:

a) di materie prime contaminate dall'aflatossina diverse da quelle di cui all'allegato II, parte A, e

b) di materie prime contaminate da sostanze o prodotti indesiderabili diversi dall'aflatossina.

2. Entro il 31 gennaio 1987, gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni nazionali che intendono mantenere in virtù del para- grafo 1.

3. Le modifiche da apportare all'allegato II per eliminare le disparità risultanti dall'applicazione del paragrafo 1 sono adottate entro il 3 dicembre 1990 ».

10) All'articolo 7, le parole « e le materie prime » sono inserite dopo le parole « alimenti degli animali ».

11) All'articolo 8:

a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Gli Stati membri adottano tutte le opportune disposizioni affinché venga effettuato, almeno per sondaggio, il controllo ufficiale degli alimenti per animali e delle materie prime, per accertare l'osservanza delle condizioni previste dalla presente direttiva »;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

« 3. Se una partita di materie prime può essere inviata in un altro Stato membro, quando in uno Stato membro sia stata giudicata non conforme alle disposizioni della presente direttiva a causa di una quantità troppo elevata di sostanze o prodotti indesiderabili, questo Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri ed alla Commissione qualunque informazione utile relativa a tale partita di materie prime ».

12) All'articolo 11 le parole « e le materie prime » sono inserite dopo « alimenti degli animali ».

13) L'attuale allegato è modificato come segue:

a) dopo la parola « Allegato » è aggiunta la cifra « I »;

b) i titoli delle tre colonne dell'allegato I sono rispettivamente numerati 1, 2, 3;

c) nella parte B dell'allegato I, il titolo della colonna 3 è sostituito dal titolo seguente:

« Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di alimento al tasso di umidità di 12 % ».

14) È aggiunto l'allegato seguente:

« ALLEGATO II

PARTE A

1.2.3 // // // // Sostanze, prodotti // Materie prime // Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di materia prima al tasso di umidità di 12 % // // // // (1) // (2) // (3) // // // // 1. Aflatossina B1 // Arachidi, copra, palmisti, semi di cotone, babassu, granturco e loro derivati // 0,2 // // //

PARTE B

1.2 // // // Sostanze, prodotti // Materie prime // // // (1) // (2) » // // // // // //

15) Nella versione italiana della direttiva i termini « alimenti per animali » sono sostituiti dal termine « mangimi ».

Articolo 2

La direttiva 77/101/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 2:

a) il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente:

« b) alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali »;

b) è aggiunta la seguente lettera d):

« d) a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali ».

2) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva, si intendono per alimenti semplici per animali i diversi prodotti d'origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le diverse sostanze organiche e inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati come tali all'alimentazione degli animali per via orale ».

3) Nella versione italiana della direttiva i termini « alimenti per animali » sono sostituiti dal termine « mangimi ».

Articolo 3

La direttiva 79/373/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 2:

a) il testo della lettera c) è sostituito dal testo seguente:

« c) le sostanze e i prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali »;

b) è aggiunta la lettera seguente:

« f) taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali ».

2) All'articolo 2:

a) il testo dell'articolo 2, lettere a) e b) è sostituito dal testo seguente:

« a) alimenti per animali: i prodotti vegetali o animali allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, semplici o in miscela, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale;

b) alimenti composti per animali: le miscele composte di prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, o di derivati della loro trasformazione industriale o di sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale sotto forma di alimenti completi o di alimenti complementari »;

b) sono aggiunte le lettere seguenti:

« j) alimenti d'allattamento: gli alimenti composti somministrati allo stato secco o diluiti in una determinata quantità di liquido, destinati all'alimentazione dei giovani animali come complemento o in sostituzione del latte materno postcolostrale o destinati a vitelli da macellazione;

k) ingredienti (materie prime): i diversi prodotti vegetali o animali allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi destinati ad essere messi in circolazione come alimenti semplici o per la preparazione di alimenti composti oppure come supporto delle premiscele ».

3) All'articolo 5:

a) il testo del paragrafo 1, lettera a) è sostituito dal testo seguente:

« a) denominazione "alimento completo", "alimento complementare", "alimento minerale", "alimento melassato", "alimento completo d'allattamento", "alimento complementare d'allattamento" secondo il caso »;

b) al paragrafo 4 è aggiunta la lettera seguente:

« g) nome o ragione sociale, nonché indirizzo o sede sociale del fabbricante, qualora non sia responsabile delle indicazioni che figurano sull'etichetta »;

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

« 4 bis. Gli Stati membri sono autorizzati a prescrivere per gli alimenti prodotti e commercializzati nel loro territorio, al posto delle indicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera g), la menzione di un numero di codice ufficiale corrispondente ai fabbricanti stabiliti sul loro territorio »;

d) al paragrafo 5 è aggiunta la lettera seguente:

« h) un indicazione riguardante lo stato fisico dell'alimento o il trattamento specifico da esso subito »;

e) è aggiunto il paragrafo seguente:

« 7 bis. Il paragrafo 7 non si applica per quanto riguarda gli ingredienti (materie prime) che devono essere menzionati sull'etichetta degli alimenti composti ai sensi della direttiva 82/471/CEE »;

f) il paragrafo 8 è completato dal comma seguente:

« Tali informazioni:

- non devono indurre l'acquirente in errore, in particolare attribuendo all'alimento effetti o proprietà che non possiede oppure suggerendo che l'alimento possiede caratteristiche particolari, allorché tutti gli alimenti similari hanno le medesime caratteristiche,

- debbono riguardare elementi obiettivi o misurabili che possano essere comprovati ». 4) Sono aggiunti gli articoli seguenti:

« Articolo 5 bis

Nella versione inglese le denominazioni "complementary feedingstuff" e "complete feedingstuff" possono, nel caso degli alimenti per animali familiari, essere sostituiti rispettivamente dalle denominazioni "complementary pet food" e "complete pet food".

Articolo 5 ter

Fatto salvo l'articolo 5, gli Stati membri prescrivono che l'etichettatura degli alimenti composti per animali familiari possa mettere in rilievo la presenza o lo scarso tenore di uno o più ingredienti essenziali per le caratteristiche di tale alimento. In tal caso, il tenore minimo o massimo, espresso in percentuale, in peso, degli ingredienti impiegati deve essere chiaramente indicato o a fronte della dichiarazione relativa all'ingrediente o agli ingredienti indicati, o nell'elenco degli ingredienti, o menzionando l'ingrediente o gli ingredienti e la percentuale o le percentuali in peso a fronte della corrispondente categoria di ingredienti ».

5) Nella versione italiana della direttiva, i termini « alimenti per animali » sono sostituiti dal termine « mangimi ».

Articolo 4

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 3 dicembre 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 luglio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. HOWE

(1) GU n. C 258 del 26. 9. 1984, pag. 7.

(2) GU n. C 175 del 15. 7. 1985, pag. 21.

(3) GU n. C 87 del 9. 4. 1985, pag. 4.

(4) GU n. L 38 dell'11. 2. 1974, pag. 31.

(5) GU n. L 32 del 3. 2. 1977, pag. 1.

(6) GU n. L 86 del 6. 4. 1979, pag. 30.

(7) GU n. L 189 dell'11. 7. 1986, pag. 40.

(8) GU n. L 56 del 3. 3. 1983, pag. 31.

(9) GU n. L 386 del 31. 12. 1982, pag. 42.

(10) GU n. L 319 del 29. 11. 1984, pag. 13.

(11) GU n. L 213 del 21. 7. 1982, pag. 8.