Direttiva 86/320/CEE della Commissione del 20 giugno 1986 che modifica la direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali
Gazzetta ufficiale n. L 200 del 23/07/1986 pag. 0038 - 0038
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 21 pag. 0158
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 21 pag. 0158
***** DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 1986 che modifica la direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (86/320/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva del Consiglio 66/402/CEE, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 86/155/CEE (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1 bis e l'articolo 21 bis, considerando che, alla luce dello sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecniche in materia di ibridi risultanti dall'incrocio di specie disciplinate dalla direttiva 66/402/CEE gli ibridi risultanti dall'incrocio di Sorghum bicolor e Sorghum sudanense dovrebbero essere inclusi nel campo di applicazione della direttiva a motivo della loro accresciuta importanza nella Comunità; considerando che, alla luce dello sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecniche, l'allegato I della suddetta direttiva dovrebbe essere modificato onde adeguare le condizioni alle quali devono rispondere le specie Sorghum; considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 66/402/CEE è modificata come segue: 1. All'articolo 2, paragrafo 1, lettera A, è aggiunta la frase seguente: « Questa definizione si applica anche ai seguenti ibridi risultanti dall'incrocio delle specie sopra elencate: 1.2 // Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf. // Ibridi risultanti dall'incrocio di sorgo ed erba sudanese. Salvo disposizione contraria, le sementi dei suddetti ibridi devono essere conformi alle norme o altre condizioni previste per le sementi di ognuna delle specie dalle quali derivano ». 2. Nell'allegato I (3) C) (b), dopo le parole « sementi certificate » sono inserite le parole « di varietà ibride ». 3. All'allegato I (3) (C) è aggiunto il paragrafo seguente: « c) le colture di varietà ad impollinazione libera o di varietà sintetiche di Sorghum spp. devono essere conformi alle norme seguenti: il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non deve superare: - 1 per 30 m2 per la produzione di sementi di base, - 1 per 10 m2 per la produzione di sementi certificate ». Articolo 2 Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro e non oltre il 1o luglio 1987. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2308/66. (2) GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 23.