31985R0363

Regolamento (CEE) n. 363/85 della Commissione del 7 febbraio 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 2051/75 relativo alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari

Gazzetta ufficiale n. L 047 del 15/02/1985 pag. 0001 - 0016


REGOLAMENTO (CEE) N. 363/85 DELLA COMMISSIONE del 7 febbraio 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 2051/75 relativo alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2511/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2004/83 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1204/82 del Consiglio (1) ha modificato e completato gli aiuti previsti inizialmente dal regolamento (CEE) n. 2511/69;

considerando che è pertanto necessario adeguare alle disposizioni modificate i moduli di cui al regolamento (CEE) n. 2051/75 della Commissione (4);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo unico

1. Gli allegati da I a IV del regolamento (CEE) n. 2051/75 sono sostituiti dagli allegati da 1 a 7 del presente regolamento.

2. Unitamente alla prima domanda di rimborso gli Stati membri trasmettono alla Commissione i testi delle disposizioni nazionali d'applicazione, delle istruzioni amministrative, dei moduli e di qualsiasi altro documento relativo all'escuzione, sul piano amministrativo, del programma approvato conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 1204/82.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente (1) GU n. L 318 del 18.12.1969, pag. 1. (2) GU n. L 198 del 21.7.1983, pag. 2. (3) GU n. L 140 del 20.5.1982, pag. 38. (4) GU n. L 213 dell'11.8.1975, pag. 53.

ALLEGATO 1 Domanda di rimborso delle spese effettuate nel 19 .. conformemente al regolamento (CEE) n. 2511/69 che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari nella stesura di cui al regolamento (CEE) n. 1204/82

TABELLA SINOTTICA

>PIC FILE= "T0035003"> Le unità amministrative di cui agli allegati da 2 a 6 sono : la Corsica in Francia ; i nomos in Grecia ; le province in Italia.

Si conforma quanto segue:

Disposizioni relative a tutte le misure

- Le spese di cui si chiede il rimborso si riferiscono alle misure previste dal regolamento (CEE) n. 2511/69 nella stesura di cui al regolamento (CEE) n. 1204/82 e sono effettuate nel quadro del piano di cui all'articolo 2 di detto regolamento.

- Le misure per le quali sono stati pagati gli aiuti, conformemente alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1204/82, sono state avviate dopo l'entrata in vigore di detto regolamento.

- Le misure applicabili in Corsica sono state avviate anteriormente al 31 dicembre 1983 e saranno realizzate entro e non oltre il 31 dicembre 1986.

- I beneficiari sono debitamente informati della percentuale della partecipazione comunitaria.

Disposizioni relative alla creazione, al miglioramento e all'ampliamento dei centri di condizionamento, di magazzinaggio e di trasformazione

- I costi imputabili al FEAOG per le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2511/69 non superano il 15 % del totale dei costi delle misure a medio termine che tale regolamento considera imputabili al Fondo.

Disposizioni relative alla ristrutturazione ed al miglioramento fondiario

- Le nuove piantagioni, senza riconversione, sono state realizzate su superfici adatte alla produzione agrumaria e con varietà rispondenti alle esigenze dei consumatori, qualora siano destinate a sostituire piantagioni esistenti e non aumentino le superfici piantate ad agrumi.

- Le misure di miglioramento fondiario sono affiancate da azioni concernenti il controllo delle piante e delle malattie.

Disposizioni relative alla produzione di materiale di riproduzione

- Gli aiuti alla produzione di materiale di riproduzione sono limitati alle esigenze connesse con la realizzazione del piano.

Disposizioni relative agli aiuti complementari

- L'aiuto complementare di cui all'articolo 1, paragrafo 3, e all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2511/69, nella stesura di cui al regolamento (CEE) n. 1204/82, è versato agli imprenditori agricoli a titolo principale, produttori di arance, mandarini o limoni, il cui reddito proveniente dall'azienda prima della riconversione non superi il reddito di 5 ha piantati ad aranci, mandarini o limoni ; almeno il 40 % della superficie piantata ad aranci, mandarini o limoni è coinvolto in una sola volta nell'operazione di riconversione, la quale interessa una superficie di almeno 20 are.

- I massimali e la durata massima degli aiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2511/69, nella stesura di cui al regolamento (CEE) n. 1204/82, sono stati rispettati.

Disposizioni relative alle operazioni collettive di riconversione

- Le operazioni collettive di riconversione sono realizzate da imprenditori agricoli nel quadro di una convenzione vincolante, stipulata tra almeno 25 imprenditori che dispongono in totale di almeno 50 ha piantati ad agrumi, e prevedono la riconversione di almeno 20 ha. Nel caso di cooperative, di associazioni o di unioni di associazioni di produttori, create a fini diversi dalla riconversione degli agrumeti, non è più obbligatoria la condizione di un numero minimo di 25 imprenditori associati.

Timbro e firma dell'autorità competente

ALLEGATO 2

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ALLEGATO 3 A Domanda di rimborso delle spese effettuate nel 19 .. in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2511/69 nella stesura di cui al regolamento (CEE) n. 1204/82

CENTRI DI CONDIZIONAMENTO, DI MAGAZZINAGGIO E DI TRASFORMAZIONE

>PIC FILE= "T0035005"> Per ogni centro finanziato va aggiunta una scheda individuale, conforme al modello dell'allegato 3 B.

ALLEGATO 3 B CENTRI DI CONDIZIONAMENTO, DI MAGAZZINAGGIO E DI TRASFORMAZIONE DEGLI AGRUMI

SCHEDA TECNICO-ECONOMICA

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ALLEGATO 4 A

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ALLEGATO 4 B

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ALLEGATO 5 A

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ALLEGATO 5 B VIVAI

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ALLEGATO 6 A

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ALLEGATO 6 B

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ALLEGATO 6 C

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ALLEGATO 7 RICUPERI RELATIVI AL 19 ..

Ricuperi effettuati per gli aiuti pagati conformemente al regolamento (CEE) n. 2511/69 nella stesura di cui al regolamento (CEE) n. 1204/82

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