31985L0611

Direttiva 85/611/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.)

Gazzetta ufficiale n. L 375 del 31/12/1985 pag. 0003 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 2 pag. 0116
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 3 pag. 0038
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 2 pag. 0116
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 3 pag. 0038


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1985 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o. i. c. v. m.) (85/611/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÁ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando che vi sono notevoli divergenze tra le legislazioni degli stati membri relative agli organismi d'investimento collettivo, soprattutto per quanto riguarda gli obblighi e i controlli ai quali questi organismi sono assoggettati ; che queste divergenze provocano perturbazioni delle condizioni di concorrenza tra questi organismi e non garantiscono una tutela equivalente dei partecipanti ;

considerando che un coordinamento delle legislazioni nazionali che disciplinano gli organismi d'investimento collettivo appare pertanto opportuno, per ravvicinare sul piano comunitario le condizioni di concorrenza tra questi organismi ed attuarvi una tutela più efficace e più uniforme dei partecipanti ; che un simile coordinamento sarebbe opportuno ai fini di facilitare agli organismi d'investimento collettivo situati in uno stato membro la commercializ- zazione delle loro quote nel territorio degli altri stati membri ;

considerando che la realizzazione di questo obiettivo agevola l'abolizione delle restrizioni alla libera circolazione, sul piano comunitario, delle quote degli organismi d'investimento collettivo e che questo coordinamento contribuisce alla creazione di un mercato europeo dei capitali ;

considerando che in merito agli obiettivi di cui sopra è auspicabile prevedere per gli organismi d'investimento collettivo situati negli stati membri norme minime comuni per quanto riguarda la loro autorizzazione, il loro controllo, la loro struttura, la loro attività e le informazioni che sono tenuti a pubblicare ;

considerando che l'applicazione di queste norme comuni rappresenta una garanzia sufficiente affinché gli organismi d'investimento collettivo situati in uno stato membro possano, fatte salve le disposizioni in materia di movimenti di capitali, commercializzare le loro quote negli altri stati membri, senza che questi ultimi possano assoggettare questi organismi o le loro quote a qualsiasi disposizione, eccettuate quelle che, in tali stati, esulano dai settori disciplinati dalla presente direttiva ; che è tuttavia opportuno prevedere che se un organismo d'investimento collettivo comercializza le sue quote in uno stato membro diverso da quello dove è situato, esso deve prendere le misure necessarie affinché i partecipanti in questo stato membro possano esercitarvi agevolmente i loro diritti finanziari e disporre in loco delle necessarie informazioni ;

considerando che in una prima fase è opportuno limitare il coordinamento delle legislazioni degli stati membri agli organismi d'investimento collettivo di tipo diverso da quello « chiuso » che offrono le loro quote in vendita al pubblico nella Comunità e che hanno come unico obiettivo l'investimento in valori mobiliari (essenzialmente valori mobiliari quotati ufficialmente in borsa o su analoghi mercati regolamentati) ; che la regolamentazione degli organismi d'investimento collettivo cui la direttiva non si applica solleva vari problemi che occorre risolvere con altre disposizioni e che, quindi, tali organismi saranno oggetto di un successivo coordinamento ; che in attesa di tale coordinamento uno stato membro puó fissare, in particolare le categorie di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) escluse dal campo di applicazione della presente direttiva per la loro politica di investimento e di assunzione di prestiti e le norme specifiche alle quali tali o.i.c.v.m. sono sottoposti quando esercitano le loro attività nel suo territorio ;

considerando che la libera commercializzazione delle quote di o.i.c.v.m. autorizzati ad investire sino al 100 % del loro patrimonio in valori mobiliari di un unico emittente (stato, enti locali, ecc.) non può avere direttamente o indirettamente l'effetto di perturbare il funzionamento dei mercati dei capitali o di complicare il finanziamento degli stati membri né di creare situazioni economiche analoghe a quelle che l'articolo 68, paragrafo 3 del trattato ha lo scopo di evitare ;

considerando che occorre tener conto della particolare situazione del mercato finanziario della Republica ellenica e di quello della Repubblica portoghese accordando a queste un periodo supplementare per l'applicazione della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

SEZIONE I Disposizioni generali e campo d'applicazione

Articolo 1

1. Gli stati membri applicano la presente direttiva agli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) situati sul loro territorio.

2. Ai fini della presente direttiva e fatto salvo l'articolo 2, si intendono per o.i.c.v.m. gli organismi :

-il cui oggetto esclusivo è l'investimento collettivo in valori mobiliari dei capitali raccolti presso il pubblico e il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi, e -le cui quote sono, su richiesta dei portatori, riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a carico del patrimonio dei suddetti organismi. È assimilato a tali riacquisti o rimborsi il fatto che un o.i.c.v.m. agisca per impedire che il corso delle sue quote in borsa si allontani sensibilmente dal valore netto di inventario.

3. Conformemente al diritto nazionale, questi organismi possono assumere la forma contrattuale (fondo comune di investimento, gestito da una società di gestione) o di « trust » (« unit trust ») oppure la forma statutaria (società di investimento).

Ai fini della presente direttiva il termine « fondo comune di investimento » comprende anche l'« unit trust ».

4. Non sono tuttavia soggette alla presente direttiva le società d'investimento il cui patromonio è investito, tramite società affiliate, principalmente in beni diversi dai valori mobiliari.

5. Gli stati membri vietano agli o.i.c.v.m. soggetti alla presente direttiva di trasformarsi in organismi d'investimento collettivo non soggetti alla presente direttiva.

6. Fatte salve le disposizioni in materia di movimenti di capitali e quelle degli articoli 44 e 45 e dell'articolo 52, paragrafo 2, uno stato membro non può applicare agli o.i.c.v.m. situati in un altro stato membro, né alle quote emesse da tali organismi, nessun'altra disposizione nel settore disciplinato dalla presente direttiva, laddove detti o.i.c.v.m. commercializzino le loro quote nel suo territorio.

7. Fatto salvo il paragrafo 6, gli stati membri possono applicare agli o.i.c.v.m. situati nel loro territorio disposizioni più rigorose di quelle previste dagli articoli 4 e seguenti e disposizioni aggiuntive, a condizione che queste siano di applicazione generale non siano contrarie alla presente direttiva.

Articolo 2

1. Non sono considerati o.i.c.v.m. assoggettati alla presente direttiva :

-gli o.i.c.v.m. di tipo chiuso,

-gli o.i.c.v.m. che raccolgono capitali senza promuovere la vendita delle loro quote tra il pubblico all'interno della Comunità o in qualsiasi parte di essa,

-gli o.i.c.v.m. la cui vendita delle quote è riservata dal regolamento del fondo o dai documenti costitutivi della società d'investimento al pubblico dei paesi terzi,

-le categorie di o.i.c.v.m. fissate dalla legislazione dello stato membro in cui è situato l'o.i.c.v.m., per le quali non si possono applicare le norme previste dalla sezione V e dall'articolo 36 in considerazione della loro politica di investimento e di assunzione di prestiti.

2. Dopo un periodo di cinque anni dalla messa in applicazione della presente direttiva, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione del paragrafo 1, segnatamente quarto trattino. Essa propone all'occorrenza le misure appropriate per estendere il campo di appli- cazione.

Articolo 3

Per l'applicazione della presente direttiva un o.i.c.v.m. si considera situato nello stato membro in cui si trova la sede statutaria della società di gestione del fondo comune d'investimento o quella della società d'investimento ; gli stati membri devono esigere che l'amministrazione centrale sia situata nello stato membro della sede statutaria.

SEZIONE II Autorizzazione dell'o.i.c.v.m.

Articolo 4

1. Per esercitare la propria attività, un o.i.c.v.m. deve essere autorizzato dalle autorità competenti dello stato membro in cui l'o.i.c.v.m. è situato, qui di seguito semplicemente denominate « autorità competenti ».

Tale autorizzazione vale per tutti gli stati membri.

2. Un fondo comune d'investimento è autorizzato soltanto se le autorità competenti approvano, da un lato la società di gestione, dall'altro lato il regolamento del fondo e infine la scelta del depositario. Una società d'investimento è autorizzata soltanto se le autorità competenti approvano, da un lato i suoi documenti costitutivi e dall'altro lato la scelta del depositario.

3. Le autorità competenti non possono autorizzare un o.i.c.v.m. se i dirigenti della società di gestione, della società d'investimento o del depositario non possiedono l'onorabilità o l'esperienza necessarie per esercitare le loro funzioni. A tal fine l'identità dei dirigenti della società di gestione, della società d'investimento e del depositario, nonché qualunque sostituzione di questi dirigenti, devono essere immediatamente notificate alle autorità competenti.

Si intende per dirigente ogni persona che, a norma della legge o dei documenti costitutivi, rappresenta la società di gestione, la società d'investimento o il depositario, ovvero che determina effettivamente l'orientamento dell'attività della società di gestione, della società d'investimento o del depositario.

4. Qualunque sostituzione della società di gestione o del depositario, nonché qualunque modifica del regolamento del fondo o dei documenti costitutivi della società d'investimento sono subordinate all'approvazione delle autorità competenti.

SEZIONE II Obblighi relativi alla struttura dei fondi comuni d'investimento

Articolo 5

La società di gestione deve disporre di mezzi finanziari sufficienti a consentirle di esercitare effettivamente la sua attività e di far fronte alle proprie responsabilità.

Articolo 6

Le attività della società di gestione devono limitarsi alla gestione di fondi comuni d'investimento e di società di investimento.

Articolo 7

1. La custodia del patrimonio del fondo comune d'investimento deve essere affidata a un depositario.

2. La responsabilità del depositario di cui all'articolo 9 non è intaccata dall'avere affidato a un terzo la totalità o una parte del partimonio che ha in custodia.

3. Il depositario deve inoltre :

a)accertare che la vendita, l'emissione, il riacquisto, il rimborso o l'annullamento delle quote effettuati per conto del fondo o dalla società di gestione avvengano conformemente alla legge o al regolamento del fondo ;

b)accertare che il valore delle quote sia calcolato conformemente alla legge o al regolamento del fondo ;

c)eseguire le istruzioni della società di gestione, salvo che siano contrarie alla legge o al regolamento del fondo ;

d)accertare che nelle operazioni relative al patrimonio del fondo il controvalore gli sia rimesso nei termini d'uso ;

e)accertare che i redditi del fondo ricevano la destina- zione conforme alla legge o al regolamento del fondo.

Articolo 8

1. Il depositario deve avere la propria sede statutaria nello stato membro in cui la società di gestione ha la sua sede statutaria oppure esservi stabilito se la sua sede statutaria si trova in un altro stato membro.

2. Il depositario dev'essere un istituto soggetto a controllo pubblico. Esso deve presentare garanzie finanziarie e professionali sufficienti per poter assolvere efficacemente le incombenze che gli derivano dalla sua funzione di depositario e per far fronte agli impegni che risultano dall'esercizio di tale funzione.

3. Gli stati membri stabiliscono le categorie di istituti di cui al paragrafo 2 fra le quali possono essere scelti i depositari.

Articolo 9

Il depositario è responsabile, secondo il diritto nazionale dello stato in cui è situata la sede statutaria della società di gestione, nei confronti della società di gestione e dei partecipanti, di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza del colposo inadempimento o errato adempimento dei suoi obblighi. Nei confronti dei partecipanti la responsabilità può essere diretta o indiretta attraverso la società di gestione, a seconda della natura giuridica dei rapporti esistenti fra il depositario, la società di gestione e i partecipanti.

Articolo 10

1. Le funzioni di società di gestione e di depositario non possono essere esercitate dalla stessa società.

2. Nell'esercizio delle rispettive funzioni la società di gestione ed il depositario devono agire in modo indipendente ed esclusivamente nell'interesse dei partecipanti.

Articolo 11

La legge o il regolamento del fondo definiscono le condizioni di sostituzione della società di gestione e del depositario e prevedono le norme per garantire la tutela dei partecipanti al momento di tale sostituzione.

SEZIONE IV Obblighi relativi alla struttura delle società di investimento e al loro depositario

Articolo 12

Gli stati membri stabiliscono la forma giuridica della società di investimento. Questa deve avere un capitale versato sufficiente a consentirle di esercitare effettivamente la sua attività e di far fronte alle sue responsabilità.

Articolo 13

La società di investimento non può svolgere attività diverse da quelle previste all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 14

1. La custodia del patrimonio di una società d'investi- mento deve essere affidata a un depositario.

2. La responsabilità del depositario di cui all'articolo 16 non è intaccata dall'avere affidato a un terzo la totalità o una parte dei valori che ha in custodia.

3. Il depositario deve inoltre :

a)accertare che la vendita, l'emissione, il riacquisto, il rimborso e l'annullamento delle quote effettuati dalla società di investimento o per conto di questa avvengano conformemente alla legge o ai documenti costitutivi della società ;

b)accertare che nelle operazioni relative al patrimonio della società il controvalore gli sia rimesso nei termini d'uso ;

c)accertare che i redditi della società ricevano la destinazione conforme alla legge e ai documenti costitutivi.

4. Gli stati membri possono stabilire che le società di investimento situate sul loro territorio che commercializzano le loro quote esclusivamente attraverso una o più borse valori alla cui quotazione ufficiale tali quote sono ammesse non abbiano l'obbligo di avere un depositario ai sensi della presente direttiva.

Gli articoli 34, 37 e 38 non si applicano a tali società. Tuttavia, le norme per la valutazione del patrimonio di dette società devono essere indicate nella legge e/o nei documenti costitutivi.

5. Gli stati membri possono stabilire che le società d'investimento situate sul loro territorio, che commercializzano ameno l'80 % delle loro quote attraverso una o più borse valori indicate nei documenti costitutivi, non abbiano l'obbligo di avere un deposi tario ai sensi della presente direttiva, purché tali quote siano ammesse alla quotazione ufficiale delle borse valori degli stati membri sul cui territorio le quote sono commercializzate e purché le operazioni fuori borsa siano effettuate dalla società soltanto al corso di borsa. Nei documenti costitutivi della società deve essere indicata la borsa del paese di commercializzazione la cui quotazione determina il prezzo delle operazioni fuori borsa effettuate in questo paese da detta società.

Lo stato membro si avvale della facoltà di cui al comma precedente solo se ritiene che i partecipanti beneficino di una tutela equivalente a quella di cui beneficiano i partecipanti degli o.i.c.v.m. che hanno un depositario ai sensi della presente direttiva.

In particolare queste società e quelle di cui al paragrafo 4 devono :

a)in mancanza di una disposizione nella legge, indicare nei documenti costitutivi i metodi di calcolo del valore netto d'inventario delle quote ;

b)intervernire sul mercato per evitare che il valore delle loro quote in borsa si discosti dal valore netto d'inventario più del 5 % ;

c)stabilire il valore netto d'inventario delle quote, comunicarlo alle autorità competenti almeno due volte alla settimana e pubblicarlo due volte al mese.

Un revisore dei conti indipendente deve accertare almeno due volte al mese che il valore delle quote sia calcolato in conformità della legge e dei documenti costitutivi della società. In questa occasione il revisore deve verificare che le attività della società siano investite secondo le norme previste dalla legge e dai documenti costitutivi.

Gli stati membri comunicano alla Commissione le generalità delle società che beneficiano delle deroghe previste nei paragrafi 4 e 5.

La Commissione riferisce al comitato di contatto, entro cinque anni dalla data di messa in applicazione della presente direttiva, in merito all'applicazione dei paragrafi 4 e 5. Sentito il parere del comitato di contatto, la Commissione propone, ove necessario, adeguate misure.

Articolo 15

1. Il depositario deve avere la propria sede statutaria nello stato membro in cui la società di investimento ha la sua sede statutaria oppure esservi stabilito se la sua sede statutaria si trova in un altro stato membro.

2. Il depositario dev'essere un istituto soggetto a controllo pubblico. Esso deve presentare garanzie finanziarie e professionali sufficienti per poter assolvere efficacemente le incombenze che gli derivano dalla sua funzione di depositario e per far fronte agli impegni che risultano dall'essercizio di tale funzione.

3. Gli stati membri stabiliscono le categorie di istituti di cui al paragrafo 2 fra i quali possono essere scelti i depositari.

Articolo 16

Il depositario è responsabile, secondo il diritto nazionale dello stato in cui è situata la sede statutaria della società d'investimento, nei confronti della società di investimento stessa e dei partecipanti, di ogni danno da essi subito in conseguenza del colposo inadempimento o errato adempimento dei suoi obblighi.

Articolo 17

Le funzioni di società di investimento e di depositario non possono essere esercitate dalla stessa società.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, il depositario deve agire esclusivamente nell'interesse dei partecipanti.

Articolo 18

La legge o i documenti costitutivi delle società di investimento definiscono le condizioni di sostituzione del depositario e prevedono le norme per garantire la tutela dei partecipanti al momento di tale sostituzione.

SEZIONE V Obblighi relativi alla politica d'investimento degli o.i.c.v.m.

Articolo 19

1. Gli investimenti di un fondo comune di investimento o di una società di investimento devono essere effettuati esclusivamente in :

a)valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di uno stato membro :

b)valori mobiliari negoziali su un altro mercato di uno stato membro, regolamento, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico :

c)valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di uno stato terzo o negoziati su un altro mercato di uno stato terzo, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, purché la scelta di questa borsa valori o di questo mercato sia stata approvata dalle autorità competenti o sia prevista dalla legge e/o dal regolamento del fondo o dei documenti costitutivi della società d'investimento ;

d)valori mobiliari emessi recentemente a condizione che :

-le modalità di emissione prevedano l'impegno di presentare la domanda di ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori o a un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, rico-nosciuto e aperto al pubblico, e purché la scelta di questa borsa valori o di questo mercato sia stata approvata dalle autorità competenti o sia prevista dalla legge e/o dal regolamento del fondo o dei documenti costitutivi della società di investimento ;

-l'ammissione sia ottenuta al più tardi entro la fine del periodo di un anno dall'emissione.

2. Tuttavia :

a)un o.i.c.v.m. può investire sino ad un massimo del 10 % del proprio patrimonio in valori mobiliari diversi da quelli previsti dal paragrafo 1 ;

b)gli stati membri possono prevedere che gli o.i.c.v.m. possano investire sino ad un massimo del 10 % del loro patrimonio in titoli di credito che, ai fini dell'applicazione della presente direttiva, siano assimilabili nelle loro caratteristiche ai valori mobiliari, in particolare che siano trasferibili, liquidi e valutabili con esattezza in qualsiasi momento o almeno secondo la periodicità di cui all'articolo 34 ;

c)una società di investimento può acquistare i beni mobili e immobili indispensabili all'esercizio diretto della sua attività ;

d)un o.i.c.v.m. non può acquistare metalli preziosi né i loro certificati rappresentativi.

3. Gli investimenti di cui al paragrafo 2, lettere a) e b) non possono superare in ogni caso complessivamente il 10 % del patrimonio dell'o.i.c.v.m.

4. Un fondo comune di investimento e una società di investimento possono detenere, a titolo accessorio, liquidità.

Articolo 20

1. Gli stati membri comunicano alla Commissione :

a)non più tardi della data di messa in applicazione della presente direttiva, l'elenco dei titoli di credito che essi hanno intenzione di assimilare a valori mobiliari, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), precisando le caratteristiche dei titoli assimilati e le motivazioni di tale assimilazione ;

b)le modifiche che essi intendono apportare all'elenco dei titoli di cui alla lettera a) o le nuove assimilazioni da essi previste, nonché le motivazioni di tali modifiche o nuove assimilazioni.

2. La Commissione comunica immediatamente agli altri stati membri queste informazioni, con i commenti che riterrà opportuni. Questa comunicazione può essere oggetto di uno scambio di vedute in seno al comitato di contatto secondo la procedura prevista all'articolo 53, paragrafo 4.

Articolo 21

1. Gli stati membri possono autorizzare gli o.i.c.v.m. alle condizioni e limiti che essi stabiliscono, a ricorrere a tecniche e strumenti che abbiano per oggetto i valori mobiliari purché tali tecniche e strumenti vengano impiegati in vista della buona gestione del portafoglio.

2. Gli stati membri possono inoltre autorizzare gli o.i.e.v.m. a ricorrere a tecniche e strumenti destinati alla copertura dei rischi di cambio nell'ambito della gestione del loro patrimonio.

Articolo 22

Un o.i.c.v.m. non può investire più del 5 % del suo patrimonio in valori mobiliari di uno stesso emittente.

2. Gli stati membri possono elevare il limite di cui al paragrafo 1 sino ad un massimo del 10 %. Tuttavia il valore totale dei valori mobiliari detenuti dall'o.i.c.v.m. negli emittenti in cui investe più del 5 % del suo patrimonio non può superare il 40 % del valore del patrimonio dell'o.i.c.v.m.

3. Gli stati membri possono elevare il limite di cui al paragrafo 1 sino ad un massimo del 35 % quando i valori mobiliari sono emessi o garantiti da uno stato membro, dai suoi enti locali, da uno stato terzo o da organismi internazionali a carattere pubblico di cui fanno parte uno o più stati membri.

Articolo 23

1. In deroga dell'articolo 22 e senza pregiudizio dell'articolo 68, paragrafo 3 del trattato, gli stati membri possono autorizzare gli o.i.c.v.m. ad investire, secondo il principio della ripartizione dei rischi, sino al 100 % del loro patrimonio in diverse emissioni di valori mobiliari emessi o garantiti da uno stato membro, dai suoi enti locali, da uno stato terzo o da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più stati membri.

Le autorità competenti accordano tale deroga solo se ritengono che i partecipanti degli o.i.c.v.m. beneficino di una protezione equivalente a quella di cui beneficiano i partecipanti agli o.i.c.v.m. che rispetti i limiti dell'arti- colo 22.

Tali o.i.c.v.m. devono detenere valori di almeno sei emissioni differenti, senza che i valori di una stessa emissione superino il 30 % dell'importo totale del suo patrimonio.

2. Gli o.i.c.v.m. di cui al paragrafo 1 devono menzionare esplicitamente, nel regolamento del fondo o nei documenti costitutivi della società d'investimento, gli stati, gli enti locali o gli organismi internazionali a carattere pubblico che emettono o garantiscono i valori nei quali essi intendono investire più del 35 % del loro patrimonio ; questo regolamento o questi documenti costitutivi devono essere approvati dalle autorità competenti.

3. Inoltre gli o.i.c.v.m. di cui al paragrafo 1 devono includere, nel prospetto o materiale promozionale, una dichiarazione ben visible che richiami l'attenzione su detta autorizzazione e indichi gli stati e/o gli enti locali nonché gli organismi internazionali a carattere pubblico nei cui valori intendono investire o hanno investito più del 35 % del loro patrimonio.

Articolo 24

1. Un o.i.c.v.m. può acquistare quote emesse da altri organismi d'investimento collettivo di tipo aperto solo se questi ultimi sono considerati organismi di investimento collettivo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, primo e secondo trattino.

2. Un o.i.c.v.m. non può investire più del 5 % del suo patrimonio in quote di siffatti o.i.c.v.m..

3. L'acquisto di quote di un fondo comune d'investimento gestito dalla stessa società di gestione o da qualsiasi altra società con la quale la società di gestione sia collegata mediante gestione o controllo comuni o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta, è ammesso soltanto nel caso di un fondo che, conformemente al proprio regolamento, si sia specializzato nell'investimento in uno specifico settore geografico o economico e solo condizione che l'acquisto sia autorizzato dalle autorità competenti. Questa autorizzazione è concessa soltanto nel caso in cui il fondo abbia annunciato la sua intenzione di fare uso di tale facoltà e questa sia menzionata esplicitamente nel regolamento del fondo.

La società di gestione non può, per le operazioni effettuate sulle quote del fondo, imputare spese o diritti quando elementi del patrimonio di un fondo comune siano investiti in quote di un altro fondo comune di investimento parimenti gestito dalla stessa società di gestione o da qualsiasi altra società con la quale la società di gestione sia collegata mediante gestione o controllo comuni o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta.

4. Il paragrafo 3 si applica anche in caso di acquisto, da parte di una società di investimento, di quote di un'altra società di investimento cui essa è collegata ai sensi del paragrafo 3.

Esso si applica del pari in caso di acquisto, da parte di una società d'investimento, di quote di un fondo comune d'investimento cui essa è collegata, nonché in caso d'acquisto, da parte di un fondo comune, di quote di una società d'investimento cui esso è collegato.

Articolo 25

1. Una società di investimento o una società di gestione, per l'insieme dei fondi comuni di investimento che essa gestisce e che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva, non può acquistare azioni che diano diritto di voto e che le consentano di esercitare un'influenza notevole sulla gestione di un emittente.

Fino ad un successivo coordinamento, gli stati membri devono tener conto delle norme esistenti nelle legislazioni degli altri stati membri che definiscono il principio di cui al primo comma.

2. Inoltre, una società d'investimento o un fondo comune non può acquistare più del :

-10 % di azioni senza diritto di voto di uno stesso emittente,

-10 % di obbligazioni di uno stesso emittente,

-10 % di quote di uno stesso organismo di investimento collettivo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, primo e secondo trattino.

I limiti di cui al secondo e terzo trattino possono non essere rispettati all'atto dell'acquisto se a quel momento non è possibile calcolare l'importo lordo delle obbligazioni o l'importo netto dei titoli emessi.

3. Gli stati membri possono rinunciare ad applicare le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 per quanto riguarda ;

a)i valori mobiliari emessi o garantiti da uno stato membro o dai suoi enti locali ;

b)i valori mobiliari emessi o garantiti da uno stato terzo ;

c)i valori mobiliari emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui fanno parte uno o più stati membri ;

d)le azioni detenute da un o.i.c.v.m. nel capitale di una società di uno stato terzo che investe il suo patrimonio essenzialmente in titoli di emittenti appartenenti a questo stato qualora, in virtù della legislazione di quest'ultimo, una tale partecipazione rappresenti per l'o.i.c.v.m. l'unica possibilità di investire in titoli di emittenti di questo stato. Questa deroga è tuttavia applicabile soltanto se la società dello stato terzo rispetta nella sua politica di investimento i limiti stabiliti dagli articoli 22 e 24 e dall'articolo 25, paragrafi 1 e 2. Qualora vengano superati i limiti di cui agli articoli 22 e 24, l'articolo 26 si applica mutatis mutandis ;

e)le azioni detenute da una società di investimento nel capitale delle società affiliate che esercitano esclusivamente per conto di quest'ultima talune attività di gestione, di consulenza o di commercializzazione.

Articolo 26

1. I limiti di cui alla presente sezione non devono essere rispettati dall'o.i.c.v.m. in caso di esercizio di diritti di sottoscrizione attribuiti a valori mobiliari facenti parte del suo patrimonio.

Gli stati membri, pur provvedendo a far rispettare il principio della ripartizione dei rischi, possono permettere agli o.i.c.v.m. appena costituiti deroghe agli articoli 22 e 23 durante un periodo di sei mesi a decorrere dalla data della loro autorizzazione.

2. Se un superamento dei limiti di cui al paragrafo 1 ha luogo indipendentemente dalla volontà dell'o.i.c.v.m. o in seguito all'esercizio dei diritti di sottoscrizione, quest'ultimo, nelle sue operazioni di vendita, deve prefiggersi come obiettivo prioritario la regolarizzazione di tale situazione tenendo conto dell'interesse dei partecipanti.

SEZIONE VI Obblighi relativi all'informazione dei partecipanti A.Pubblicazione del prospetto e delle relazioni periodiche

Articolo 27

1. La società di gestione, per ognuno dei fondi che essa gestisce, e la società di investimento devono pubblicare :

-un prospetto,

-una relazione annuale per ogni esercizio e -una relazione semestrale relativa ai primi sei mesi dell'esercizio.

2. Le relazioni annuali e semestrali devono essere pubblicate entro i seguenti termini, a partire dalla fine del periodo al quale dette relazioni si riferiscono :

-quattro mesi per la relazione annuale,

-due mesi per la relazione semestrale.

Articolo 28

1. Il prospetto deve contenere le informazioni necessarie perché gli investitori di capitali possano formulare un giudizio fondato sull'investimento che è loro proposto. Esso comporta almeno le informazioni previste nello schema A allegato alla presente direttiva, sempre che queste non siano contenute nei documenti allegati al prospetto conformemente all'articolo 29, paragrafo 1.

2. La relazione annuale deve contenere un bilancio o uno stato patrimoniale, un conto dettagliato dei redditi e delle spese dell'esercizio, una relazione sulle attività svolte nell'esercizio precedente e le altre informazioni previste dallo schema B allegato alla presente direttiva, nonché ogni dato significativo che permetta agli investitori di valutare con cognizione di causa l'evoluzione dell'attività e i risultati dell'o.i.c.v.m.

3. La relazione semestrale deve contenere almeno le informazioni previste dai capitoli da I a IV dello schema B allegato alla presente direttiva ; quando un o.i.c.v.m. ha versato o intende versare acconti sui dividendi, le cifre devono indicare i risultati previa detrazione delle imposte per il semestre considerato e gli acconti sui dividendi versati o previsti.

Articolo 29

1. Il regolamento del fondo o i documenti costitutivi della società d'investimento formano parte integrante del prospetto al quale devono essere allegati.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono tuttavia non essere allegati al prospetto, purché i titolari di quote siano informati della possibilità di ottenere, a richiesta, l'invio di tali documenti o l'indicazione del luogo in cui potranno consultarli in ciascuno degli stati membri in cui sono offerte le quote.

Articolo 30

Gli elementi essenziali del prospetto devono essere tenuti aggiornati.

Articolo 31

I dati contabili contenuti nelle relazioni annuali devono essere controllati da una o più persone abilitate, per legge, alla revisione dei conti conformemente all'ottava direttiva 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili(1). L'attestazione rilasciata da queste persone e le eventuali riserve sono riprodotte integralmente in ciascuna relazione annuale.

Articolo 32

L'o.i.c.v.m. deve trasmettere il prospetto e le relative modifiche, nonché le relazioni annuali e semestrali, alle autorità competenti.

Articolo 33

1. Il prospetto, l'ultima relazione annuale e la relazione semestrale successiva, se è pubblicata, devono essere rilasciati gratuitamente al sottoscrittore prima della conclusione del contratto.

2. Le relazioni annuali e semestrali devono inoltre essere tenute a disposizione del pubblico nei luoghi indicati dal prospetto.

3. Le relazioni annuali e semestrali devono essere trasmesse gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

B.Pubblicazione di altre informazioni

Articolo 34

L'o.i.c.v.m. deve rendere pubblico, con modalità adeguate, il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto, o di rimborso delle proprie quote ogniqualvolta esso emetta, venda, riacquisti o rimborsi le quote e almeno due volte al mese. Tuttavia, le autorità competenti possono permettere ad un o.i.c.v.m. di ridurre il ritmo ad una volta al mese, a condizione che tale deroga non pregiudichi gli interessi dei partecipanti.

Articolo 35

Ogni pubblicità che contenga un invito all'acquisto di quote di un o.i.c.v.m. deve indicare l'esistenza di un prospetto e i luoghi in cui il pubblico lo può ottenere.

SEZIONE VII Obblighi generali dell'o.i.c.v.m.

Articolo 36

1. Non possono contrarre prestiti :

-né la societa di investimento -né la società di gestione o il depositario, per conto dei fondi comuni di investimento.

Un o.i.c.v.m. può tuttavia acquistare divise estere mediante un prestito « back-to-back ».

2. In deroga al paragrafo 1, gli stati membri possono autorizzare gli o.i.c.v.m. a contrarre prestiti :

a)fino ad un massimo del 10 % -del patrimonio, nel caso di società d'investimento,

-del valore del fondo, nel caso di un fondo comune d'investimento,

sempreché si tratti di prestiti temporanei ;

b)fino ad un massimo del 10 % del patrimonio, nel caso di società d'investimento, purché si tratti di prestiti per l'acquisto di beni immobili indispensabili alla prosecuzione diretta delle loro attività. In tal caso, questi prestiti nonché quelli di cui alla lettera a) non possono superare, insieme, il 15 % del patrimonio.

Articolo 37

1. Un o.i.c.v.m. deve riacquistare o rimborsare le sue quote a richiesta del partecipante.

2. In deroga al paragrafo 1 :

a)un o.i.c.v.m. può sospendere provvisoriamente, nei casi e secondo le modalità previsti dalla legge, dal regolamento del fondo o dai documenti costitutivi della società d'investimento, il riacquisto o il rimborso delle proprie quote. La sospensione può essere prevista soltanto in casi eccezionali, quando le circostanze lo richiedono e quando la sospensione è giustificata, tenuto conto degli interessi dei partecipanti ;

b)gli stati membri possono consentire alle autorità competenti di esigere la sospensione del riacquisto o del rimborso delle quote, nell'interesse dei partecipanti o nell'interesse pubblico.

3. Nei casi in cui al paragrafo 2, lettera a), l'o.i.c.v.m. deve immediatamente informare della propria decisione le autorità competenti nonché, qualora commercializzi le sue quote in altri stati membri, le autorità di questi ultimi.

Articolo 38

Le norme di valutazione del patrimonio, nonché i metodi di calcolo del prezzo di emissione o di vendita e del prezzo di riacquisto o di rimborso delle quote di un o.i.c.v.m. devono essere indicati nella legge, nel regolamento del fondo o nei documenti costitutivi della società d'investimento.

Articolo 39

La distribuzione o il reinvestimento dei redditi del fondo o della società d'investimento sono effettuati conformemente alla legge e al regolamento del fondo o ai documenti costitutivi della società d'investimento.

Articolo 40

Le quote di un o.i.c.v.m. possono essere emesse solo con versamento nel patrimonio dell'o.i.c.v.m., nei termini d'uso, di un importo equivalente al prezzo di emissione netto. Tale disposizione non osta alla distribuzione di quote gratuite.

Articolo 41

1. Fatta salva l'applicazione degli articoli 19 e 21, non possono concedere crediti o avallarli per conto terzi :

-né la società d'investimento,

-né la società di gestione o il depositario, per conto di fondi comuni d'investimento.

2. Il paragrafo 1 non osta all'acquisto, da parte degli organismi in questione, di valori mobiliari non interamente liberati.

Articolo 42

Non possono effettuare vendite allo scoperto sui valori mobiliari :

-né la società d'investimento,

-né la società de gestione o il depositario, per conto dei fondi comuni d'investimento.

Articolo 43

La legge o il regolamento del fondo deve indicare le remunerazioni e le spese che la società di gestione è autorizzata a prelevare sul fondo, nonché il modo di calcolare tali remunerazioni.

La legge o i documenti costitutivi della società d'investimento devono indicare la natura delle spese a carico della società.

SEZIONE VIII Disposizioni speciali applicabili agli o.i.c.v.m. che commercializzano le loro quote negli stati membri diversi da quelli in cui sono situati

Articolo 44

1. Un o.i.c.v.m. che commercializzi le sue quote in un altro stato membro deve osservare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti in tale stato,

che non rientrano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

2. Un o.i.c.v.m. può fare pubblicità nello stato di commercializzazione. Esso deve rispettare le disposizoni di questo stato che disciplinano la pubblicità.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere applicate in modo non discriminatorio.

Articolo 45

Nell'ipotesi di cui all'articolo 44, l'o.i.c.v.m. deve prendere, tra l'altro, le misure necessarie, nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti nello stato membro di commercializzazione, affinché i pagamenti ai partecipanti, il riacquisto o il rimborso delle quote e la diffusione delle informazioni che l'o.i.c.v.m. deve fornire siano assicurati nello stato dei partecipanti.

Articolo 46

Un o.i.c.v.m. che si proponga di commercializzare le sue quote in uno stato membro diverso da quello in cui è situato deve preventivamente informare di tale intenzione le autorità competenti, nonché le autorità dell'altro stato membro. Deve inoltre trasmettere contemporaneamente a queste ultime :

-un attestato delle autorità competenti in cui si certifichi che l'o.i.c.v.m. soddisfa le condizioni della presente direttiva ;

-il suo regolamento del fondo o i suoi documenti costitutivi ;

-il prospetto ;

-se del caso, l'ultima relazione annuale e la relazione semestrale successiva ;

-informazioni sulle modalità di commercializzazione delle sue quote in quest'altro stato membro.

L'o.i.c.v.m. può iniziare la commercializzazione delle sue quote nell'altro stato membro in questione dopo due mesi a decorrere da tale comunicazione, a meno che le autorità dello stato membro in questione constatino con decisione motivata adottata anteriormente alla scadenza del termine di due mesi che le modalità previste per la commercializzazione di quote non sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, e all'articolo 45.

Articolo 47

Un o.i.c.v.m. che commercializzi le sue quote in uno stato membro diverso da quello in cui è situato deve diffondere in questo altro stato membro, in almeno una delle lingue nazionali di tale stato, i documenti e le informazioni che devono essere pubblicati nello stato membro in cui l'o.i.c.v.m. è situato, secondo le medesime modalità previste in questo stato membro.

Articolo 48

Per l'esercizio delle loro attività gli o.i.c.v.m. soggetti alla presente direttiva possono utilizzare nel territorio della Comunità la stessa denominazione generica (come « società d'investimento », « fondo comune di investimento ») utilizzata nello stato membro in cui sono situati. Nel caso che vi fosse rischio di confusione, gli stati membri di commercializzazione possono esigere, a fini di chiarezza, l'aggiunta di un termine esplicativo alla denominazione.

SEZIONE IX Disposizioni concernenti le autorità incaricate dell'autorizzazione e del controllo

Articolo 49

1. Gli stati membri designano le autorità incaricate di esercitare le attribuzioni previste dalla presente direttiva. Essi ne informano la Commissione, precisando l'eventuale ripartizione delle competenze.

2. Le autorità di cui al paragrafo 1 devono essere autorità pubbliche o un organo da esse designate.

3. Le autorità dello stato in cui è situato un o.i.c.v.m. sono competenti per esercitare il controllo dell'o.i.c.v.m. Tuttavia, le autorità dello stato in cui un o.i.c.v.m. commercializza le sue quote in applicazione dell'articolo 44 sono competenti per esercitare il controllo dell'osservanza della sezione VIII.

4. Alle autorità si devono attribuire tutte le competenze e tutti i poteri di controllo necessari per assolvere la loro funzione.

Articolo 50

1. Le autorità di cui all'articolo 49 degli stati membri collaborano strettamente al fine di assolvere la loro funzione e soltanto a tal fine devono comunicarsi tutte le informazioni richieste.

2. Gli stati membri prescrivono per tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività presso le autorità di cui all'articolo 49 l'obbligo del segreto d'ufficio. In virtù di questo obbligo, nessuna informazione riservata ricevuta da queste persone in ragione dell'ufficio può essere divulgata a qualsiasi persona o autorità se non in forza di disposizioni legislative.

3. Il paragrafo 2 non impedisce tuttavia alle autorità di cui all'articolo 49 di vari stati membri di scambiarsi le informazioni previste dalla presente direttiva. Tali informazioni sono coperte dal segreto cui sono tenute le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività presso l'au- torità che le riceve.

4. Salvo i casi di competenza penale, l'autorità di cui all'articolo 49 che riceve le informazioni può servirsene soltanto per l'esercizio delle proprie funzioni, nonché in occasione di ricorsi amministrativi o azioni giurisdizionali riguardanti tale esercizio.

Articolo 51

1. Le autorità di cui all'articolo 49 devono motivare qualsiasi decisione di rifiuto di autorizzazione e qualsiasi decisione negativa presa in applicazione delle misure generali adottate in esecuzione della presente direttiva e comunicarla al richiedente.

2. Gli stati membri stabiliscono che, contro le decisioni prese nei riguardi di un o.i.c.v.m. in applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate conformemente alla presente direttiva, sia possibile presentare ricorso giurisdizionale ; ciò vale anche nel caso che non si decida, entro sei mesi dalla sua presentazione, su una domanda presentata dall'o.i.c.v.m. contenente tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni vigenti.

Articolo 52

1. Solo le autorità dello stato membro in cui l'o.i.c.v.m. è situato sono autorizzate a prendere misure nei confronti di tale o.i.c.v.m. in caso di violazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, nonché delle norme previste dal regolamento del fondo o dai documenti costitutivi della società di investimento.

2. Tuttavia le autorità dello stato membro in cui ha luogo la commercializzazione delle quote dell'o.i.c.v.m. possono prendere misure nei confronti di tale o.i.c.v.m. in caso di violazione delle disposizioni della sezione VIII.

3. Qualsiasi decisione concernente la revoca dell'autorizzazione nonché qualsiasi altra misura grave presa nei confronti dell'o.i.c.v.m. o qualsiasi sospensione del riacquisto o del rimborso che gli sia imposta devono essere comunicate senza indugio dalle autorità dello stato membro in cui l'o.i.c.v.m. è situato alle autorità degli altri stati membri in cui le quote di questo organismo sono commercializzate.

SEZIONE X Comitato di contatto

Articolo 53

1. È istituito presso la Commissione un comitato di contatto, qui di seguito denominato « comitato » con il compito :

a)di agevolare, fatti salvi gli articoli 169 e 170 del trattato, un'applicazione armonizzata della presente direttiva mediante una regolare concertazione sui problemi pratici della sua applicazione per i quali si ravvisi l'utilità di scambi di opinione ;

b)di agevolare una concertazione tra gli stati membri in ordine alle disposizioni più rigorose o aggiuntive che essi possono adottare conformemente all'articolo 1, paragrafo 7, oppure a quelle che essi hanno facoltà di applicare conformemente agli articoli 44 e 45 ;

c) di consigliare, se necessario, la Commissione sui complementi o emendamenti da apportare alla presente direttiva.

2. Il comitato non ha il compito di valutare la fondatezza delle decisioni prese in casi singoli dalle autorità di cui all'articolo 49.

3. Il comitato è composto da persone designate dagli stati membri e da rappresentanti della Commissione. Esso è presieduto da un rappresentante della Commissione. La segreteria è tenuta dai servizi della Commissione.

4. Il comitato è convocato dal presidente di sua iniziativa o su richiesta della delegazione di uno stato membro. Esso fissa il suo regolamento interno.

SEZIONE XI Disposizioni transitorie, derogatorie e finali

Articolo 54

Per uso esclusivo degli o.i.c.v.m. danesi, i « pantebreve » emessi in Danimarca sono assimilati ai valori mobiliari di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 55

In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 e all'articolo 14, paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare gli o.i.c.v.m., che alla data dell'adozione della presente direttiva disponevano di più depositari in conformità della loro legislazione nazionale, a conservare tale pluralità di depositari se esse hanno la garanzia che le funzioni da esercitare in virtù dell'articolo 7, paragrafo 3 e dell'articolo 14, paragrafo 3 siano state effettivamente esercitate.

Articolo 56

1. In deroga all'articolo 6, gli stati membri possono autorizzare le società di gestione a emettere certificati al portatore rappresentativi di titoli nominativi di altre società.

2. Gli stati membri possono autorizzare le società di gestione che alla data dell'adozione della presente direttiva esercitano anche attività diverse da quelle di cui all'arti- colo 6 a continuare tali altre attività per un periodo di cinque anni a decorrere da questa data.

Articolo 57

1. Gli stati membri mettono in vigore entro e non oltre il 1° ottobre 1989 le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli stati membri possono concedere agli o.i.c.v.m. esistenti alla data di messa in applicazione della presente direttiva un periodo massimo di dodici mesi, a decorrere da questa data, per conformarsi alle nuove disposizioni nazionali.

3. La Repubblica ellenica e la Repubblica portoghese sono autorizzate a rinviare fino al 1° aprile 1992 al più tardi la messa in applicazione della presente direttiva.

Un anno prima di quest'ultima data la Commissione farà una relazione al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva e sulle difficoltà che la Repubblica ellenica e la Repubblica portoghese potrebbero eventualmente incon- trare per rispettare la data di cui al primo comma.

Se necessario, essa proporrà al Consiglio di prorogare questa data per un periodo non superiore a quattro anni.

Articolo 58

Gli stati membri provvedono a comunicare alla Commissione le disposizioni essenziali legislative, regolamentari o amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 59

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Per il ConsiglioIl PresidenteR. KRIEPS

(1)GU n. C 171 del 26. 7. 1976, pag. 1.

(2)GU n. C 57 del 7. 3. 1977, pag. 31.

(3)GU n. C 75 del 26. 3. 1977, pag. 10.

(1)GU n. L 126 del 12. 5. 1984, pag. 20.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

SCHEMA B Informazioni da inserire nelle relazioni periodiche I.Stato patrimoniale -valori mobiliari -altri valori del tipo indicato all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b) -saldo bancario -altre attività -totale -passivo -valore netto d'inventario II.Numero delle quote in circolazione III.Valore netto d'inventario per quota IV.Portafoglio - titoli, distinguendo tra :

a)i valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori ;

b)i valori mobiliari negoziati su un altro mercato ufficiale ;

c)i valori mobiliari di recente emissione, di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera d) ;

d)gli altri valori mobiliari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera a) ;

c)i titoli di credito di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b),

e ripartiti secondo i criteri più appropriati, tenendo conto della politica di investimento dell'o.i.c.v.m. (per esempio, criteri economici, geografici, per valuta, ecc.) in percentuale rispetto all'attivo netto, indicando inoltre per ciascuno di questi valori la sua quota riferita all'attivo totale dell'o.i.c.v.m.

Indicazione del movimenti della composizione del portafoglio-titoli durante il periodo di riferimento.

V.Indicazione dei movimenti dell'attivo dell'o.i.c.v.m. durante il periodo di riferimento mediante i seguenti dati :

-redditi da investimento -altri redditi -costi di gestione -costi di deposito -altri oneri, tasse e imposte -reddito netto -redditi distribuiti e reinvestiti -aumento o diminuzione del conto capitale -plusvalenze o minusvalenze degli investimenti ;

-qualsiasi altra modifica che incida sull'attivo e sugli impegni dell'o.i.c.v.m.

IV.Tabella comparativa relativa ai tre ultimi esercizi in cui in particolare viene indicato per ciascun esercizio, alla fine del medesimo :

-il valore netto di inventario globale,

-il valore netto d'inventario per quota.

VII.Indicazione, per categoria di operazioni ai sensi dell'articolo 21, realizzate dall'o.i.c.v.m. nel periodo di riferimento, dell'importo degli impegni che ne derivano.