31985L0572

Direttiva 85/572/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1985 che fissa l'elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 372 del 31/12/1985 pag. 0014 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 15 pag. 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 19 pag. 0041
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 15 pag. 0003
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 19 pag. 0041


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1985 che fissa l'elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (85/572/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 82/711/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1982, che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione (2), visto il parere del Parlamento europeo (3), visto il parere del Comitato economico e sociale (4), considerando che in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, e dell'allegato, capitolo I, punto 2, primo trattino, della direttiva 82/711/CEE, occorre indicare i simulanti appropriati per effettuare le prove di migrazione nel caso di materiali ed oggetti in materia plastica destinati a venire a contatto con un solo prodotto alimentare o con un gruppo determinato di prodotti alimentari; considerando che non bisogna escludere la possibilità di ricorrere, se necessario, a mezzi di verifica della migrazione diversi da quelli previsti nella presente direttiva; considerando che nella scelta dei simulanti appropriati occorre tener conto in particolare sia della composizione chimica del prodotto alimentare che del suo stato fisico; considerando che per alcuni prodotti alimentari contenenti sostanze grasse il risultato delle prove di migrazione con simulante è più elevato di quello ottenuto nelle prove di migrazione con il prodotto alimentare stesso e che, pertanto, è opportuno correggere il risultato mediante l'applicazione di un «coefficiente di riduzione» appropriato al caso specifico; che in taluni casi specifici, in particolare quello dei materiali ed oggetti a contatto con prodotti alimentari che presentino materie grasse in superficie, è essenziale l'esistenza di metodi appropriati di analisi per l'applicazione della presente direttiva; considerando che l'adeguamento della presente direttiva al progresso tecnico costituisce una misura d'applicazione di cui occorre affidare, in linea di massima, l'adozione alla Commissione, in modo da semplificare ed accelerare la procedura; considerando che, in tutti i casi per i quali il Consiglio conferisce alla Commissione competenze per l'applicazione delle norme relative al settore dei materiali ed oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli stati membri e la Commissione in seno al comitato permanente per i prodotti alimentari, istituito dalla decisione 69/414/CEE (5), HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 82/711/CEE, i simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con un solo prodotto alimentare o con un gruppo definito di prodotti alimentari e la concentrazione di tali simulanti sono quelli indicati in allegato.

Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 1, gli elenchi delle sostanze o materie, di cui è consentito l'impiego, escluse tutte le altre, possono fissare, all'occorrenza, procedure per la verifica della migrazione di taluni costituenti dei materiali e degli oggetti in materia plastica, diverse da quelle che figurano in allegato.

Articolo 3

Gli adeguamenti da apportare all'allegato in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 10 della direttiva 76/893/CEE (6).

Articolo 4

Gli stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi quando adottano le misure di applicazione della direttiva 82/711/CEE.

Articolo 5

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1985. Per il Consiglio Il Presidente M. FISCHBACH

(1) GU n. L 297 del 23. 10. 1982, pag. 26.

(2) GU n. C 102 del 14. 4. 1984, pag. 4.

(3) GU n. C 175 del 15. 7. 1985, pag. 299.

(4) GU n. C 25 del 28. 1. 1985, pag. 6.

(5) GU n. L 291 del 19. 11. 1969, pag. 9.

(6) GU n. L 340 del 9. 12. 1976, pag. 19.