31985L0328

Direttiva 85/328/CEE del Consiglio del 20 giugno 1985 che modifica la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne

Gazzetta ufficiale n. L 168 del 28/06/1985 pag. 0050 - 0050
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 35 pag. 0183
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 35 pag. 0183


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 1985

che modifica la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne

(85/328/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la Comunità, con la direttiva 77/99/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 85/327/CEE (5), ha previsto una normativa degli scambi intracomunitari di prodotti a base di carne, per quanto riguarda le condizioni di carattere sanitario;

considerando che in attesa dell'attuazione di un regime comunitario relativo all'importazione di prodotti a base di carne provenienti dai paesi terzi, occorre rispettare la preferenza comunitaria;

considerando che occorre istituire un controllo comunitario adeguato e che occorre che la Comunità assuma le spese derivanti da questo controllo; che a tal fine occorre modificare l'articolo 17 della direttiva 77/99/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 17 della direttiva 77/99/CEE è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 17

1. Fino all'attuazione delle disposizioni comunitarie relative alle importazioni di prodotti a base di carni provenienti dai paesi terzi, gli Stati membri applicano a dette importazioni disposizioni che non devono essere più favorevoli di quelle che regolano gli scambi intracomunitari.

Per assicurare il rispetto uniforme dell'applicazione di queste disposizioni, esperti veterinari e la Commissione effettuano controlli in loco.

Gli esperti degli Stati membri incaricati di questi controlli sono designati dalla Commissione su proposta degli Stati membri.

Questi controlli sono effettuati per conto della Comunità, la quale assume le spese degli stessi.

Tuttavia gli Stati membri sono autorizzati a continuare le ispezioni previste dalle disposizioni nazionali per le aziende dei paesi terzi di prodotti a base di carne, le quali non abbiano subito una ispezione secondo la procedura comunitaria.

Viene elaborato, secondo la procedura di cui all'articolo 18, un elenco delle aziende che soddisfano i requisiti previsti nell'allegato.

2. I certificati d'igiene e di salubrità che accompagnano i prodotti al momento della loro importazione, nonché la forma e la natura del marchio di salubrità di cui sono oggetto i prodotti devono corrispondere ad un modello da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 18. ».

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 1986.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 giugno 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. ALTISSIMO

(1) GU n. C 179 del 7. 7. 1984, pag. 6.

(2) Parere reso il 14 giugno 1985 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. C 87 del 9. 4. 1985, pag. 6.

(4) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 55.

(5) Vedi pagina 49 della presente Gazzetta ufficiale.