31985L0203

Direttiva 85/203/CEE del Consiglio del 7 marzo 1985 concernente le norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto

Gazzetta ufficiale n. L 087 del 27/03/1985 pag. 0001 - 0007
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 5 pag. 0133
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 5 pag. 0133
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 6 pag. 0213
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 6 pag. 0213


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 7 marzo 1985 concernente le norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto

(85/203/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che i programmi d'azione delle Comunità europee in materia ambientale del 1973 (4), del 1977 (5) e del 1982 (6) prevedono un'azione prioritaria nei confronti del biossido di azoto, a causa della sua nocività e tenuto conto dello stato attuale delle conoscenze relative ai suoi effetti sulla salute umana e sull'ambiente;

considerando che le informazioni techniche e scientifiche disponibili sono insufficienti per consentire al Consiglio di adottare norme specifiche per l'ambiente in generale e che l'adozione di valori limite per la protezione della salute umana contribuirà anche alla protezione dell'ambiente;

considerando che una disparità tra le disposizioni già applicabili o in preparazione negli Stati membri per quel che riguarda il biossido di azoto nell'atmosfera può determinare condizioni di concorrenza ineguali e incidere quindi direttamente sul funzionamento del mercato comune; che è pertanto opportuno procedere in questo campo al ravvicinamento delle legislazioni previsto dall'articolo 100 del trattato;

considerando che uno dei compiti essenziali della Comunità è quello di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità ed un'espansione continua ed equilibrata, compiti che non si possono concepire senza una lotta contro l'inquinamento e le perturbazioni ambientali, né senza il miglioramento della qualità della vita e della protezione dell'ambiente; che i poteri d'azione a tal uopo richiesti non sono stati previsti dal trattato e che si deve pertanto ricorrere all'articolo 235 del trattato stesso;

considerando che, per proteggere in particolare la salute umana e l'ambiente, occorre fissare per il biossido di azoto un valore limite che non dovrà essere superato nel territorio degli Stati membri durante determinati periodi; che tale valore deve essere basato sui risultati dei lavori eseguiti nell'ambito dell'Organizzazione mondiale per la sanità, in particolare per quanto riguarda la relazione dose/effetto stabilita per tale inquinante;

considerando che in alcune zone tale valore limite rischia di non poter essere rispettato nonostante i provvedimenti presi; che gli Stati membri possono beneficiare di deroghe limitate nel tempo, a condizione di presentare alla Commissione piani per il miglioramento graduale della qualità atmosferica nelle zone in questione;

considerando che si prevede che il Consiglio elabori quanto prima un nuovo atto giuridico che permetta agli Stati membri di stabilire valori limite notevolmente inferiori per i gas di scappamento degli autoveicoli;

considerando che i provvedimenti che verranno presi in applicazione della presente direttiva devono essere economicamente attuabili e compatibili con uno sviluppo equilibrato;

considerando che il biossido di azoto interviene anche come precursore nella formazione degli ossidanti fotochimici, i quali possono avere effetti nocivi sull'uomo e sull'ambiente e che un'azione preventiva può contribuire a ridurne la formazione;

considerando che è necessario installare stazioni di misurazione incaricate di controllare l'osservanza del valore limite per il biossido di azoto e che è auspicabile che tali stazioni misurino anche il monossido di azoto che costituisce una fase intermedia nella formazione del biossido di azoto;

considerando che, data l'esistenza negli Stati membri di metodi diversi di analisi, occorre permettere, a certe condizoni, l'impiego di metodi di analisi che differiscono dal metodo di riferimento indicato nella presente direttiva;

considerando che, oltre al valore limite, occorre fissare valori guida, destinati a migliorare la protezione della salute umana ed a contribuire alla protezione a lungo termine dell'ambiente;

considerando che i progressi scientifici e tecnici potranno rendere opportuno un ulteriore sviluppo del metodo di riferimento di analisi indicato nella presente direttiva; che, per agevolare l'attuazione dei lavori a tal fine necessari, occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva ha lo scopo:

- di fissare un valore limite (allegato I) per il biossido di azoto nell'atmosfera, per contribuire particolarmente alla tutela della popolazione dagli effetti del biossido di azoto nell'ambiente;

- di prevedere valori guida (allegato II) per il biossido di azoto nell'atmosfera, destinati a migliorare la protezione della salute umana e a contribuire alla protezione a lungo termine dell'ambiente.

2. La presente direttiva non si applica né all'esposizione professionale né all'interno degli edifici.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva

- per «valore limite» si intende la concentrazione di biossido di azoto, indicata nella tabella dell'allegato I, da non superare sull'insieme del territorio degli Stati membri durante periodi determinati e alle condizioni precisate dagli articoli seguenti;

- per «valori guida» si intendono le concentrazioni di biossido di azoto di cui all'allegato II, considerate durante periodi determinati, destinate a servire in particolare come punti di riferimento per l'istituzione di regimi specifici in zone indicate dagli Stati membri.

Articolo 3

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché dal 1 ° luglio 1987 le concentrazioni di biossido di azoto nell'atmosfera, misurate conformemente all'allegato III, non siano superiori al valore limite indicato nell'allegato I.

2. Tuttavia, qualora a causa di circostanze particolari le concentrazioni di biossido di azoto nell'atmosfera rischino, nonostante le misure adottate, di superare in talune zone, successivamente al 1 ° luglio 1987, il valore limite indicato nell'allegato I, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione anteriormente al 1 ° luglio 1987.

Esso comunica al più presto alla Commissione i piani per migliorare progressivamente la qualità dell'aria in tali zone. Questi piani, elaborati sulla base di informazioni pertinenti sulla natura, l'origine e l'evoluzione dell'inquinamento, descrivono in particolare le misure già adottate o da adottare e le procedure espletate o da espletare da parte dello Stato membro. Tali misure e procedure devono tendere a rendere in tali zone le concentrazioni di biossido di azoto nell'atmosfera pari o inferiori al valore limite indicato nell'allegato I, nel più breve tempo possibile e comunque al più tardi il 1 ° gennaio 1994.

Articolo 4

1. Nelle zone in cui ritiene necessario limitare o prevenire un prevedibile aumento dell'inquinamento provocato da biossido di azoto in seguito a nuovi sviluppi in particolare urbani o industriali, lo Stato membro interessato può fissare valori inferiori al valore limite di cui all'allegato I.

2. Per le zone che, a suo parere, devono essere oggetto di una protezione particolare dell'ambiente, lo Stato membro interessato può fissare valori che sono generalmente inferiori ai valori guida di cui all'allegato II.

Articolo 5

Gli Stati membri possono fissare, in qualsiasi momento, valori più restrittivi di quelli previsti dalla presente direttiva.

Articolo 6

Gli Stati membri installano stazioni di misurazione destinate a fornire i dati necessari all'applicazione della presente direttiva, conformemente alle prescrizioni dell'allegato III, in particolare nelle zone in cui il valore limite è o rischia di essere superato nonché nelle zone di cui all'articolo 4.

Tali stazioni possono anche servire a misurare le concentrazioni di monossido di azoto.

Articolo 7

1. A decorrere dal 1 ° luglio 1987 gli Stati membri informano la Commissione, al più tardi sei mesi dopo la scadenza (fissata al 31 dicembre) del periodo annuo di riferimento, dei casi in cui il valore limite indicato nell'allegato I è stato superato e delle concentrazioni rilevate.

2. Gli Stati membri comunicano altresì alla Commissione, al più tardi un anno dopo la fine del periodo annuo di riferimento, le cause di tali superamenti nonché i provvedimenti presi per farvi fronte.

3. Inoltre gli Stati membri informano la Commissione, a sua richiesta, circa

- le concentrazioni da essi misurate,

- i valori limite, i termini e gli scadenzari da essi stabiliti,

- le eventuali opportune misure da essi adottate,

per le zone di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 4.

Queste informazioni devono essere messe a disposizione anche del pubblico.

Articolo 8

La Commissione pubblica periodicamente una relazione di sintesi sull'applicazione della presente direttiva.

Articolo 9

I provvedimenti applicati in conformità della presente direttiva non devono avere l'effetto di deteriorare notevolmente la qualità atmosferica nelle zone esterne agli agglomerati urbani, in cui il livello d'inquinamento da biossido di azoto, rilevato al momento dell'esecuzione della presente direttiva, era basso rispetto al valore limite indicato nell'allegato I.

Articolo 10

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva gli Stati membri si avvalgono:

- del metodo di riferimento di analisi di cui all'allegato IV,

- di ogni altro metodo d'analisi, a condizione che si dimostri alla Commissione che è equivalente al metodo di riferimento.

Articolo 11

1. Gli Stati membri che si propongono di fissare, in una regione vicina alla frontiera con uno o più Stati membri, valori per le concentrazioni di biossido di azoto nell'atmosfera, conformemente all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, organizzano una consultazione preliminare con gli Stati membri interessati. La Commissione deve esserne informata e può partecipare alle consultazioni.

2. Quando il valore limite indicato nell'allegato I o i valori di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, sempreché questi ultimi siano stati oggetto di consultazioni conformemente al paragrafo 1 sono superati o rischiano di essere superati a causa di un notevole inquinamento proveniente o che può provenire da un altro Stato membro, gli Stati membri interessati si consultano per rimediare alla situazione. La Commissione deve esserne informata e può partecipare alle consultazioni.

Articolo 12

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni di cui all'allegato IV sono adottate conformemente alla procedura descritta nell'articolo 14. Le modifiche non possono avere l'effetto di alterare direttamente o indirettamente il valore limite indicato nell'allegato I.

Articolo 13

1. Ai fini dell'articolo 12 è istituito un comitato per l'adeguamento della presente direttiva al progresso scientifico e tecnico, qui di seguito chiamato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 14

1. Qualora si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è convocato dal presidente, ad iniziativa di quest'ultimo oppure a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato esprime il proprio parere su questo progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione. Esso si pronuncia alla maggioranza di 45 voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione stabilita dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. La Commissione adotta le misure previste, se conformi al parere del comitato.

Quando dette misure non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta sulle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se allo scadere di un periodo di tre mesi dal momento in cui il Consiglio è stato adito, esso non ha deliberato, le misure proposte sono adottate dalla Commissione.

Articolo 15

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1 ° gennaio 1987. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BIONDI

(1) GU n. C 258 del 27. 9. 1983, pag. 3.(2) GU n. C 337 del 17. 12. 1984, pag. 434.(3) GU n. C 206 del 6. 8. 1984, pag. 1.(4) GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1.(5) GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1.(6) GU n. C 46 del 17. 2. 1983, pag. 1.

ALLEGATO I

VALORE LIMITE PER IL BIOSSIDO DI AZOTO

(Il valore limite è espresso in m g/m3. L'indicazione del volume deve essere riportata alle seguenti condizioni di temperatura e di pressione: 293 ° Kelvin e 101,3 KPa)

>(1)"> ID="1" ASSV="2">Anno> ID="2">200"> ID="2">98 ° percentile calcolato in base a valori medi per ora o per periodi inferiori all'ora rilevati durante l'anno (2)""mmm>

(1) Il periodo annuo di riferimento ha inizio il 1 ° gennaio di ogni anno civile e termina il 31 dicembre.

(2) Per il riconoscimento della validità del calcolo del 98 ° percentile è necessario che il 75 % dei valori possibili sia disponibile e uniformemente ripartito, se possibile, sull'intero anno considerato per il luogo di misurazione preso in esame.

Se, per certi luoghi, i valori misurati non fossero disponibili per un periodo superiore a 10 giorni, lo si dovrà precisare nell'indicare il percentile calcolato.

Il calcolo del 98 ° percentile in base ai valori rilevati durante l'anno va eseguito a partire dai valori effettivamente misurati. I valori misurati vengono arrotondati al g/m3 più vicino. Tutti i valori sono riportati in un elenco compilato in ordine crescente per ogni luogo:

X1 & le; X2 & le; X3 & le; ... & le; Xk & le; ... & le; XN 1 & le; XN

Il 98 ° percentile è il valore dell'elemento di ordine K per il quale K viene calcolato mediante la seguente formula:

K = ( q × N )

dove q è uguale a 0,98 per il 98 ° percentile e a 0,50 per il 50 ° percentile, N essendo il numero dei valori effettivamente misurati.

Il valore di ( q × N ) viene arrotondato al numero intero più vicino.

Qualora gli strumenti di misura non permettano ancora di fornire valori discreti ma forniscano solo classi di valori superiori a 1 g/m3, lo Stato membro interessato potrà per il calcolo del percentile, servirsi di una interpolazione, a condizione che la formula di interpolazione sia accettata dalla Commissione e che le classi di valori non siano superiori a 10 g/m3. Questa deroga temporanea è valida solo per gli strumenti attualmente installati, per una durata non superiore alla durata di vita delle attrezzature in questione, ed è in ogni caso limitata a 10 anni a decorrere dalla data di applicazione della presente direttiva.

ALLEGATO II

VALORI GUIDA PER IL BIOSSIDO D'AZOTO

(I valori sono espressi in m g/m3. L'indicazione del volume deve essere riportata alle seguenti condizioni di temperatura e di pressione: 293 ° Kelvin e 101,3 KPa)

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Per il calcolo di questi percentili si applica la formula indicata nell'allegato I, nota (2). Il valore di q sarà di 0,50 per il 50 ° percentile e di 0,98 per il 98 ° percentile.

ALLEGATO III

SORVEGLIANZA DELLA CONCENTRAZIONE DI BIOSSIDO DI AZOTO

1. La misurazione delle concentrazioni di biossido di azoto nell'ambiente ha lo scopo di valutare nel modo più caratteristico possibile il rischio individuale per quanto concerne l'esposizione al di là del valore limite; i punti di misurazione dovrebbero pertanto essere scelti dagli Stati membri, possibilmente, fra i luoghi in cui tale rischio può essere il più elevato.

A tal fine vanno presi in considerazione due casi distinti:

1.1. Le aree prevalentemente soggette all'inquinamento dovuto agli autoveicoli e quindi limitate alle vicinanze di strade con intensa circolazione;

1.2. Le aree più estese in cui gli scarichi provenienti da fonti fisse contribuiscono a loro volta in maniera sostanziale all'inquinamento.

2. Nel caso 1.1, i punti di misurazione dovrebbero venire scelti:

- in modo da coprire gli esempi dei principali tipi di aree prevalentemente influenzate dall'inquinamento dovuto agli autoveicoli, soprattutto le strade anguste, con intensa circolazione e i principali incroci;

- in modo da essere, per quanto possibile, quelli in cui le concentrazioni di biossido d'azoto, quali sono specificate al paragrafo 1, sono considerate tra le più elevate.

3. Nel fissare il numero di stazioni da installare per quanto riguarda le aree determinate al paragrafo 1.2 si deve tener conto:

- dell'estensione dell'area inquinata;

- dell'eterogeneità della distribuzione dell'inquinamento nello spazio.

La scelta dei luoghi non dovrebbe escludere le strade anguste con intensa circolazione e i principali incroci quali sono definiti al paragrafo 2, qualora si via un rischio di superamento del valore limite dovuto ad un inquinamento sostanziale proveniente da fonti fisse di combustione.

4. La lettura finale degli strumenti deve rendere possibile il calcolo della media oraria o inferiore all'ora conformemente alle disposizioni dell'allegato I. Per poter procedere alle eventuali verifiche, i dati dovrebbero essere conservati:

- fino al momento della redazione della prossima relazione periodica da parte della Commissione in conformità dell'articolo 8, se il valore limite non è stato superato;

- fino all'adozione dei provvedimenti previsti all'articolo 3, se il valore limite è stato superato.

ALLEGATO IV

METODO DI RIFERIMENTO PER L'ANALISI DA APPLICARE NEL QUADRO DELLA PRESENTE DIRETTIVA

Per la determinazione degli ossidi di azoto il metodo di riferimento per l'analisi è il metodo mediante chimiluminescenza descritto nella norma ISO DIS 7996.

Per detti metodi fanno fede le versioni linguistiche pubblicate da tale organismo e le altre versioni che la Commissione certificherà conformi ad esse.

I seguenti punti vanno presi in considerazione per l'applicazione dei metodi di misurazione:

1. L'imboccatura dell'apparecchio di prelevamento deve essere situata ad una distanza di almeno 0,5 m dagli edifici per evitare l'effetto di schermo.

2. La linea di campionamento (tubature e raccordi) deve essere a base di materiali inerti (ad esempio vetro, PTFE, acciaio inossidabile) che non modificano la concentrazione di biossido d'azoto.

3. La linea di campionamento tra il punto di prelievo e lo strumento deve essere quanto più corta possibile. Il tempo di transito dei campioni di volume di gas nella linea di campionamento non deve superare i 10 secondi.

4. L'imboccatura dell'apparecchio di prelevamento deve essere protetta dalla pioggia e dagli insetti. Se si utilizza un prefiltro, la sua scelta e manutenzione (pulizia regolare) deve essere fatta in modo da influire il meno possibile sulla concentrazione di biossido d'azoto.

5. La condensazione nella linea di campionamento deve essere evitata.

6. La linea di campionamento deve essere pulita regolarmente, tenendo conto delle condizioni locali.

7. Gli scarichi di gas dello strumento e gli scarichi provenienti dal sistema di calibratura non devono influire sul campionamento.

8. Gli impianti annessi (dispositivo di climatizzazione e dispositivo di trasmissione dei dati) non devono influire sul campionamento all'imboccatura dell'apparecchio di prelevamento.

9. Tutte le necessarie precauzioni devono essere prese affinché le variazioni di temperatura non determinino una percentuale di errori troppo notevole nella misurazione.

10. La calibratura degli strumenti va fatta regolarmente.

11. La linea di campionamento deve essere a tenuta d'aria e la portata va controllata regolarmente.