31985D0568

85/568/CEE: Decisione del Consiglio del 20 dicembre 1985 che modifica, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, la decisione 83/516/CEE relativa ai compiti del Fondo sociale europeo

Gazzetta ufficiale n. L 370 del 31/12/1985 pag. 0040 - 0040
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 4 pag. 0072
edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 5 pag. 0024
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 4 pag. 0072
edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 5 pag. 0024


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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

che modifica, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, la decisione 83/516/CEE relativa ai compiti del Fondo sociale europeo

(85/568/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 126,

visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 83/516/CEE (1) prevede che il 40 % del totale degli stanziamenti disponibili per le azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della medesima decisione sia destinato ad azioni a favore dell'occupazione in Groenlandia, in Grecia, nei dipartimenti francesi d'oltremare, in Irlanda, nel Mezzogiorno e nell'Irlanda del Nord; che a seguito del ritiro della Groenlandia dalla Comunità, la menzione di questa regione è divenuta caduca;

considerando che, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, è opportuno adattare la normativa comunitaria, in particolare conformemente alla dichiarazione della Comunità economica europea relativa alla partecipazione della Spagna e del Portogallo al beneficio delle risorse del Fondo sociale europeo, allegata all'atto finale del trattato di adesione;

considerando che è opportuno, per quanto riguarda l'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 83/516/CEE, definire le regioni della Spagna e del Portogallo particolarmente svantaggiate sul piano economico e sociale, nelle quali le azioni volte a promuovere l'occupazione beneficiano di un'assegnazione degli stanziamenti disponibili per le azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 83/516/CEE;

considerando che occorre aumentare la percentuale di tale assegnazione onde creare un nuovo equilibrio finanziario tra le azioni a favore dell'occupazione nelle regioni particolarmente svantaggiate, da un lato, e nelle altre zone caratterizzate da una disoccupazione elevata e di lunga durata e/o da ristrutturazione industriale e settoriale, dall'altro,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 83/516/CEE è sostituito dal testo seguente:

« 3. Dal 1o gennaio 1986 al 31 dicembre 1988 il 44,5 % degli stanziamenti disponibili per le azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è riservato ad azioni ammissibili e conformi agli orientamenti per la gestione del Fondo, dirette a promuovere l'occupazione in Grecia, nelle regioni autonome di Andalusia, Canarie, Castiglia-León, Castiglia-La Mancia, Estremadura, Galizia, Murcia, nelle « ciudades » di Ceuta e Melilla, nei dipartimenti francesi d'oltremare, in Irlanda, nel Mezzogiorno, in Portogallo e nell'Irlanda del Nord. Gli stanziamenti residui verranno concentrati su azioni a favore dello sviluppo dell'occupazione nelle altre zone caratterizzate da una disoccupazione elevata e di lunga durata e/o da ristrutturazione industriale e settoriale. ».

Articolo 2

La presente decisione ha efficacia il 1o gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. KRIEPS

(1) GU n. L 289 del 22. 10. 1983, pag. 38.