31985D0377

85/377/CEE: Decisione della Commissione del 7 giugno 1985 che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole

Gazzetta ufficiale n. L 220 del 17/08/1985 pag. 0001 - 0032
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 19 pag. 0068
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 37 pag. 0027
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 19 pag. 0068
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 37 pag. 0027


DECISIONE DELLA COMMISSIONEdel 7 giugno 1985che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole<(BLK0)LA ORG="CCF">IT</(BLK0)LA>

(85/377/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all`istituzione di una rete d`informazione contabile agricola sui redditi e sull`economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2143/81 (2),visto il regolamento (CEE) n. 1463/84 del Consiglio, del 24 maggio 1984 (3), che organizza indagini sulla struttura delle aziende agricole per il 1985 ed il 1987, in particolare l`articolo 6, paragrafo 2,considerando che la decisione 78/463/CEE della Commissione, del 7 aprile 1978 (4), che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole, modificata da ultimo dalla decisione 84/524/CEE (5), definisce all`articolo 1 i due elementi su cui è fondata la tipologia comunitaria, ossia l`orientamento tecnico-economico e la dimensione economica dell`azienda; che questi due elementi sono determinati in base al reddito lordo standard (RLS);considerando che il reddito lordo standard definito all`articolo 1, lettera d), della suddetta decisione è un criterio di natura economica, espresso in termini monetari; che un tale criterio subisce necessariamente delle modifiche nel corso del tempo;considerando che i redditi lordi standard definiti nell`allegato I della suddetta decisione sono basati su valori medi rilevati durante un determinato periodo di riferimento; che occorre pertanto attualizzarli periodicamente tenendo conto dell`evoluzione economica, in modo che la tipologia conservi la sua validità per le applicazioni indicate all`articolo 3 di tale decisione; che, a tal fine, è opportuno fissare una periodicità connessa, per quanto possibile, agli anni di esecuzione delle indagini sulla struttura delle aziende agricole;considerando che tale attualizzazione dovrebbe essere realizzata in base ai redditi lordi medi rilevati nel corso di un periodo di riferimento pluriennale;considerando che è opportuno adeguare l`elenco delle speculazioni per le quali sono determinati i redditi lordi standard alle rubriche utilizzate per le indagini sulla struttura delle aziende agricole;considerando che è necessario adeguare lo schema di classificazione adottato con la decisione 78/463/CEE, onde tener maggiormente conto sia delle situazioni regionali, soprattutto negli stati membri che hanno aderito alla Comunità dopo l`entrata in vigore di detta decisione, sia delle modifiche apportate al catalogo delle rubriche utilizzate nelle indagini sulle strutture;considerando che è tuttavia indispensabile lasciare questo schema per quanto possibile inalterato, affinché sia garantita una sufficiente continuità temporale e si possa analizzare l`andamento della situazione;considerando che l`unità di dimensione europea costituisce un`unità di base espressa in valore monetario per un determinato periodo di riferimento; che questo valore subisce variazioni nel tempo, per effetto del modificarsi dei vari elementi che determinano l`evoluzione agro-economica; che, se si vuole che tale unità conservi tutta la sua validità nell`ambito della tipologia comunitaria, occorre attualizzarne periodicamente la definizione, parallelamente all`adeguamento degli RLS;considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato comunitario della rete d`informazione contabile agricola della CEE, nonché al parere del comitato permanente di statistica agraria,HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPITOLO ITipologia comunitaria delle aziende agricole

Articolo 1

Ai fini dell`applicazione della presente decisione, si intende per «tipologia comunitaria delle aziende agricole», in appresso denominata «tipologia»: una classificazione uniforme delle aziende della Comunità, fondata sull`orientamento tecnico-economico e sulla dimensione economica delle aziende agricole e concepita in modo da rendere possibile la costituzione di complessi omogenei di aziende più o meno dettagliati.L`orientamento tecnico-economico e la dimensione economica dell`azienda sono determinati in base al reddito lordo standard.

Articolo 2

1. La tipologia è articolata in modo da rispondere soprattutto alle esigenze d`informazione della politica agraria comune.2. Scopo della tipologia è di fornire uno strumento che consenta di procedere, a livello comunitario:- a un`analisi della situazione delle aziende agricole, fondata su criteri di natura economica;- a raffronti della situazione delle aziende- tra le varie classi della tipologia,- tra gli stati membri e regioni degli stati membri- nel tempo.3. I settori d`applicazione della tipologia riguardano, principalmente, la presentazione, per classe d`orientamento tecnico-economico e per classe di dimensione economica, dei dati rilevati nel quadro delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole e della rete d`informazione contabile agricola della Comunità.CAPITOLO IIReddito lordo standard

Articolo 3

Ai fini dell`applicazione della presente decisione si intende per «reddito lordo standard» (RLS) la differenza tra il valore standard della produzione e l`importo standard di alcuni costi specifici che figurano nell`allegato I; tale differenza viene determinata per ogni singola speculazione vegetale e animale in ciascuna regione.

Articolo 4

Il reddito lordo standard totale dell`azienda corrisponde alla somma dei valori ottenuti per ogni speculazione moltiplicando l`RLS unitario per il numero di unità rispettive.

Articolo 5

Le RLS si basano su valori medi calcolati per un periodo di riferimento di più anni. Esse sono attualizzate allo scopo di tener conto dell`evoluzione economica.L`allegato I definisce le modalità di rilevazione dei dati, il criterio di calcolo e la periodicità per la determinazione delle RLS.CAPITOLO IIIOrientamento tecnico-economico dell`azienda

Articolo 6

Ai fini dell`applicazione della presente decisione l`«orientamento tecnico-economico» (OTE) di un`azienda è determinato dall`incidenza percentuale delle varie attività produttive della stessa rispetto al suo reddito lordo standard totale.

Articolo 7

A seconda del livello di precisione dell`orientamento tecnico-economico, si distinguono:- classi di OTE generali,- classi di OTE principali,- classi di OTE particolari,- suddivisioni di alcune classi di OTE particolari.Tali suddivisioni sono facoltative per gli stati membri dove il numero di aziende aventi tale orientamento tecnico-economico non è significativo.Lo schema di classificazione per OTE figura nell`allegato II.CAPITOLO IVDimensione economica dell`azienda

Articolo 8

La dimensione economica dell`azienda viene definita in base al reddito lordo standard totale dell`azienda stessa ed è espressa in unità di dimensione europee (UDE). L`unità di dimensione europea è definita in conformità dell`allegato III, punto A. Il metodo di calcolo della dimensione economica dell`azienda è definito nell`allegato III, punto B.

Articolo 9

Le classi di dimensione economica delle aziende sono specificate nell`allegato III, punto C.CAPITOLO VDisposizioni generali

Articolo 10

La decisione 78/463/CEE resta in vigore per le applicazioni riferentisi al periodo anteriore al 1985. Le applicazioni successive saranno basate sulla presente decisione.Per la prima di tali applicazioni verrano utilizzate le RLS relative al periodo di riferimento «1982» (anni civili 1981, 1982 e 1983 o campagne agricole 1981/1982, 1982/1983 e 1983/1984), determinate in conformità del capitolo II.

Articolo 11

La Commissione procede almeno ogni dieci anni, in collaborazione con gli stati membri, ad un esame dell`esperienza acquisita durante l`applicazione della presente decisione e delle eventuali nuove esigenze comunitarie in materia. In seguito a tale esame e nei limiti del necessario, le disposizioni della presente decisione possono essere modificate.

Articolo 12

Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1985.Per la CommissioneFranz ANDRIESSENVicepresidente

ALLEGATO II<(BLK0)LA ORG="CCF">IT</(BLK0)LA>

CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE SECONDO L`ORIENTAMENTO TECNICO-ECONOMICO (OTE)

A. SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE

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B. CARATTERISTICHE DELLE CLASSI

Per la determinazione delle classi di orientamento tecnico-economico (OTE) si prendono in considerazione i due elementi seguenti:a) La natura delle speculazioni interessateTali speculazioni si riferiscono all`elenco delle caratteristiche censite nel quadro delle indagini sulle strutture 1985 e 1987 ed esse sono designate con il rispettivo codice che figura nell`allegato del regolamento (CEE) n. 1463/84 del Consiglio o con un codice che raggruppa molte delle suddette caratteristiche, come indicato nell`allegato II C (1);b) Il limite inferiore e/o il limite superiore corrispondente al limite (od ai limiti) di classeSalvo indicazione contraria, detti limiti sono espressi in frazioni dell`RLS totale dell`azienda. >SPAZIO PER TABELLA>

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C.

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I. Codici comprendenti più caratteristiche censite nel quadro delle indagini sulle strutture 1985 e 1987

P1 Seminativi = D01 (frumento tenero e spelta) + D02 (frumento duro) + D03 (segale) + D04 (orzo) + D05 (avena) + D06 (granturco da granella) + D07 (riso) + D08 (altri cereali) + D09 (legumi secchi) + D10 (patate) + D11 (barbabietole da zucchero) + D12 (piante sarchiate foraggere) + D13 (piante industriali) + D14a (ortaggi, meloni, fragole di pieno campo) + D18 (piante foraggere) + D19 (sementi e piantine di seminativi) + D20 (altre coltivazioni di seminativi) + I01 (coltivazioni secondarie successive non foraggere) (1).P2 Ortofloricoltura = D14b (legumi freschi, meloni, fragole in piena aria in orti industriali) + D15 (legumi freschi, meloni, fragole sotto vetro) + D16 (fiori e piante ornamentali in piena aria) + D17 (fiori e piante ornamentali sotto vetro) + I02 (funghi).P3 Colture permanenti = G01 (alberi da frutta e bacche) + G02 (agrumi) + G03 (olivo) + G04 (vite) + G05 (vivai) + G06 (altre colture permanenti) + G07 (colture permanenti sotto vetro).P4 Prati ed Erbivori = F01 (prati permanenti e pascoli, esclusi i pascoli magri) + F02 (pascoli magri) + J01 (equini) + J02 (bovini di meno di 1 anno) + J03 (bovini maschi da 1 a meno di 2 anni) + J04 (bovini femmine da 1 a meno di 2 anni) + J05 (bovini maschi di 2 anni e più) + J06 (giovenche) + J07 (vacche da latte) + J08 (altre vacche) + J09 (ovini) + J10 (caprini).P5Granivori = J11 (lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg) + J12 (scrofe riproduttrici di 50 kg e più) + J13 (altri suini) + J14 (polli da carne) + J15 (galline ovaiole) + J16 (altro pollame: anatre, tacchini, oche e galline faraone) + J17 (coniglie madri).P11 Cereali = D01 (frumento tenero e spelta) + D02 (frumento duro) + D03 (segale) + D04 (orzo) + D05 (avena) + D06 (granturco da granella) + D07 (riso) + D08 (altri cereali).P41 Bovini da latte = J02 (bovini di meno di 1 anno) + J04 (bovini femmine da 1 a meno di 2 anni) + J06 (giovenche) + J07 (vacche da latte).P42 Bovini = J02 (bovini di meno di 1 anno) + J03 (bovini maschi da 1 anno a meno di 2 anni) + J04 (bovini femmine da 1 a meno di 2 anni) + J05 (bovini maschi di 2 anni e più) + J06 (giovenche) + J07 (vacche da latte) + J08 (altre vacche).P51 Suini = J11 (lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg) + J12 (scrofe riproduttrici di 50 kg e più) + J13 (altri suini).P52 Pollame = J14 (polli da carne) + J05 (galline ovaiole) + J16 (altro pollame: anatre, tacchini, oche e galline faraone).P111 Cereali escluso il riso = D01 (frumento tenero e spelta) + D02 (frumento duro) + D03 (segale) + D04 (orzo) + D05 (avena) + D06 (granturco da granella) + D08 (altri cereali).P121 Piante sarchiate = D10 (patate) + D11 (barbabietole da zucchero) + D12 (piante sarchiate foraggere). </(BLK0)BLK2>

<(BLK0)BLK2 ID="B">

II. Tavola d`equivalenza tra le rubriche delle indagini strutture delle aziende agricole 1985 e 1987 e le rubriche della scheda aziendale della rete d`informazione contabile agricola (RICA)

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</(BLK0)BLK2>

(1)Le rubriche D12 (piante sarchiate da foraggio), D18 (piante foraggere), D21 (terreni a riposo), E (orti familiari), F01 (prati permanenti e pascoli, esclusi pascoli magri), F02 (pascoli magri) e J11 (lattonzoli) vengono prese in considerazione solo a determinate condizioni (vedi allegato I. 5. della presente decisione).

(1)Le colture secondarie successive non foraggere (I01) fanno parte delle seminativi (P1) e le rispettive RLS sono identiche a quelle delle seminativi corrispondenti.

ALLEGATO III<(BLK0)LA ORG="CCF">IT</(BLK0)LA>

DIMENSIONE ECONOMICA DELLE AZIENDE

<(BLK0)BLK2 ID="A">

A. DEFINIZIONE DELL`UNITÀ DI DIMENSIONE EUROPEA(UDE)

1. L`unità di dimensione europea corrisponde al valore di 1 000 ECU di reddito lordo standard totale dell`azienda per il periodo di riferimento «1980» fissato nell`allegato III, punto 1, della decisione 78/463/CEE della Commissione, modificato da ultimo dalla decisione 84/542/CEE della Commissione, dell`11 ottobre 1984.2. Per i successivi periodi di riferimento per i quali sono state rinnovate le RLS, il valore di 1 000 ECU è moltiplicato per un coefficiente che consenta di tener conto, in termini monetari, dell`evoluzione agro-economica globale della CEE nel suo complesso.Detto coefficiente viene calcolato dalla Commissione e fissato previa consultazione degli stati membri.</(BLK0)BLK2>

<(BLK0)BLK2 ID="B">

B. DIMENSIONE ECONOMICA DELL`AZIENDA

Per ottenere la dimensione economica di un`azienda, il reddito lordo totale dell`azienda stessa viene diviso per il numero di ECU in base al quale l`UDE è stata calcolata per il corrispondente periodo di riferimento conformemente al punto A del presente allegato.</(BLK0)BLK2>

<(BLK0)BLK2 ID="C">

C. CLASSI DI DIMENSIONE ECONOMICA

Le aziende sono classificate secondo le seguenti classi di dimensione:ClassiLimiti di UDEImeno di 2 UDEIIda 2 a meno di 4 UDEIIIda 4 a meno di 6 UDEIVda 6 a meno di 8 UDEVda 8 a meno di 12 UDEVIda 12 a meno di 16 UDEVIIda 16 a meno di 40 UDEVIIIda 40 a meno di 100 UDEIX100 UDE e piùLe disposizioni che regolano le applicazioni nel quadro della Rete d`informazione contabile agricola e delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole possono prevedere dei raggruppamenti delle classi di dimensione III e IV e V e VI.Gli stati membri che, a norma dell`articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 79/65/CEE del Consiglio, fissano per il campo d`osservazione della Rete d`informatione contabile agricola un limite di dimensione economica che non coincide con i limiti delle classi di dimensione suindicate, suddividono queste ultime in sottoclassi i cui limiti corrispondono ai limiti fissati.</(BLK0)BLK2>