31984Y0802(32)

Decisione n. 123, del 24 febbraio 1984, relativa all'interpretazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71, riguardante le persone in dialisi

Gazzetta ufficiale n. C 203 del 02/08/1984 pag. 0013 - 0013
edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 4 pag. 0123
edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 4 pag. 0123


DECISIONE N. 123 del 24 febbraio 1984 relativa all'interpretazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71, riguardante le persone in dialisi (84/C 203/32)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORI MIGRANTI,

visto l'articolo 81 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, in forza del quale essa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa o d'interpretazione derivante dal regolamento (CEE) n. 1408/71 e dagli ulteriori regolamenti,

visto l'articolo 22 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71, lettera a) riguardante le persone il cui stato di salute necessita immediate prestazioni di malattia durante la dimora nel territorio di uno Stato membro,

considerando, da un lato, che è opportuno impedire ogni ricorso abusivo alle dispozioni dell'articolo 22 paragrafo 1 lettera a) da parte di persone che si recano temporaneamente in un altro Stato membro per ottenere prestazioni in natura contemplate dalla lettera a) senza osservare la procedura di cui alla lettera c) dell'articolo 22 che subordina la concessione di dette prestazioni all'autorizzazione preventiva dell'istituzione competente,

considerando, d'altro lato, che un'interpretazione troppo restrittiva dell'articolo 22 paragrafo 1 lettera a) limiterebbe notevolmente la libera circolazione di persone le cui condizioni richiedono un trattamento medico continuo e regolare, vale da far prevedere un bisogno immediato di prestazioni in caso di soggiorno sul territorio di un altro Stato membro,

considerando di conseguenza, che è necessario chiarire l'interpretazione dell'articolo 22 paragrafo 1 lettera a) allo scopo di precisare che copre anche le persone in dialisi renale che si recano sul territorio di un altro Stato membro e le cui condizioni necessitano di prestazioni immediate nel quadro di un trattamento continuato ; restando fermo l'obbligo di natura pratica di prendere accordi in anticipo per la concessione di tali prestazioni durante la dimora e purché quest'ultima sia dovuta a ragioni non mediche,

deliberando alle condizioni di cui all'articolo 80, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71,

DECIDE

1. La dialisi renale effettuata in un altro Stato membro, sulla persona di un lavoratore subordinato o autonomo, oppure di un familiare, è considerata come prestazione di necessità immediata ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71, quando rientra nel quadro di un trattamento continuo e preesistente di dialisi renale, fermo restando l'obbligo di natura pratica di prendere accordi in anticipo per la sua concessione durante la dimora, e purchè quest'ultima sia dovuta a ragioni non mediche.

2. La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essa è applicabile a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione.

Il presidente della Commissione amministrativa

H. L. TELLIER