31984R3606

Regolamento (CEE) n. 3606/84 della Commissione del 19 dicembre 1984 che proroga il periodo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3749/83 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l' applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo

Gazzetta ufficiale n. L 333 del 21/12/1984 pag. 0033 - 0034
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 13 pag. 0014
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 13 pag. 0014


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3606/84 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1984

che proroga il periodo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3749/83 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1984, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per il 1985 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3563/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1984, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1985 ai prodotti tessili originari dei paesi in via di sviluppo (2), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3564/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1984, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1985 a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo (3), in particolare l'articolo 1,

considerando che, per l'insieme dei prodotti di cui ai regolamenti sopraccitati, devono essere definite regole per quanto riguarda le condizioni alle quali detti prodotti acquisiscono il carattere di prodotti originari nonché la prova di tale carattere e le modalità del relativo controllo; che è opportuno, al riguardo, riprendere le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3749/83 della Commissione (4), qui di seguito denominato « regolamento di base », che definisce la nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità; che, tenuto conto dell'esperienza acquisita, è opportuno apportare alcune modifiche al suddetto regolamento di base;

considerando che la decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio riuniti in sede di Consiglio, del 18 dicembre 1984, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1985, a taluni prodotti siderurgici originari di paesi in via di sviluppo (84/637/CECA) (5), prevede che la nozione di prodotti originari sia stabilita secondo la procedura prevista dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (6); che le regole da applicare a tale scopo debbono essere identiche a quelle previste per gli altri prodotti;

considerando che è opportuno prevedere disposizioni transitorie a favore di paesi alcuni prodotti dei quali non beneficiavano in precedenza di preferenze tariffarie;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell'origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, del presente regolamento, le regole definite nel regolamento di base resteranno in vigore per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 2

1. Il testo dell'articolo 7, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

« 1. I prodotti originari ai sensi del presente regolamento sono ammessi all'importazione nella Comunità al beneficio delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 1 previa presentazione di un certificato di origine, modulo A, rilasciato o dalle autorità doganali o da altre autorità governative del paese beneficiario di esportazione, purché questo:

- abbia comunicato alla Commissione delle Comunità europee le informazioni previste all'articolo 26, e

- assista la Comunità, tramite le amministrazioni doganali degli Stati membri, nel controllo dell'autenticità del documento o dell'esattezza delle informazioni sull'origine effettiva dei prodotti in questione ».

2. Il testo dell'articolo 23, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

« 1. In via eccezionale, il certificato può essere rilasciato dopo l'esportazione effettiva dei prodotti cui si riferisce, se non sia stato possibile rilasciarlo al momento dell'esportazione in seguito ad errori, omissioni involontarie o circostanze particolari e purché le merci non siano state esportate prima di trasmettere alla Commissione delle Comunità europee le informazioni previste all'articolo 26 ».

3. Viene soppressa la frase « il modello di certificato (formulario) in vigore nel 1982 può ancora essere utilizzato » all'articolo 18, secondo comma, e all'articolo 25, paragrafo 1, secondo comma.

4. Il testo dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:

« Articolo 31

Fatto salvo l'articolo 9 del presente regolamento, i certificati di origine, modulo A, relativi ai prodotti che beneficiano al 1o gennaio 1985 per la prima volta di preferenze tariffarie generalizzate, di cui ai regolamenti (CEE) n. 3562/84, (CEE) n. 3563/84 e (CEE) n. 3564/84 del Consiglio, che a quella medesima data si trovino nella Comunità in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca, possono essere presentati insieme con i documenti che comprovino il trasporto diretto, entro un termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ».

5. Il testo dell'articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

« 1. Allorché siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall'insediamento di nuove industrie, possono essere adottate deroghe alle disposizioni del presente regolamento a favore dei paesi di cui all'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3562/84 e della decisione 84/637/CECA, nonché all'allegato V dei regolamenti (CEE) n. 3563/84 e (CEE) n. 3564/84.

A questo scopo, il paese interessato introduce presso la Commissione delle Comunità europee una domanda basata su di una documentazione giustificativa elaborata conformemente al paragrafo 3 ».

6. a) Il testo dell'articolo 28, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

« 1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 29, paragrafo 2, le attestazioni di autenticità previste dal paragrafo 4 dell'articolo 1 e paragrafo 2 dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3564/84 del Consiglio sono apposte nella casella n. 7 del certificato di origine, modulo A, previsto dal presente regolamento ».

b) Il testo dell'articolo 28, paragrafo 3, primo trattino, è sostituito dal seguente:

« - Tabac brut ou non fabriqué du type Virginia « flue cured » o unmanufactured flue cured tobacco Virginia type ».

7. Nell'elenco B, il testo della voce 75.01 è sostituito dal seguente:

1.2.3 // // // // « ex 75.01 // Nichel greggio (esclusi gli anodi per nichelatura della voce 75.05) // Affinazione per elettrolisi, per fusione o per via chimica di metalline, speiss ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel // ex 75.01 // Nichel greggio (escluse le leghe di nichel) // Affinazione per elettrolisi, per fusione o per via chimica di avanzi e rottami »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 338 del 27. 12. 1984, pag. 1.

(2) GU n. L 338 del 27. 12. 1984, pag. 98.

(3) GU n. L 338 del 27. 12. 1984, pag. 183.

(4) GU n. L 372 del 31. 12. 1983, pag. 1.

(5) GU n. L 338 del 27. 12. 1984, pag. 225.

(6) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.