31984R3434

Regolamento (CEE) n. 3434/84 del Consiglio del 4 dicembre 1984 recante settima modifica del regolamento (CEE) n. 320/84 che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche presenti nella zona di pesca della Comunità, il totale provvisorio delle catture ammesse per il 1984, la parte provvisoria di queste catture disponibile per la Comunità, la ripartizione di detta parte tra gli Stati membri, nonché le condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammesse

Gazzetta ufficiale n. L 318 del 07/12/1984 pag. 0006 - 0006


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3434/84 DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 1984

recante settima modifica del regolamento (CEE) n. 320/84 che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche presenti nella zona di pesca della Comunità, il totale provvisorio delle catture ammesse per il 1984, la parte provvisoria di queste catture disponibile per la Comunità, la ripartizione di detta parte tra gli Stati membri, nonché le condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammesse

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (1), in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83 spetta al Consiglio fissare il totale di catture ammesse per le popolazioni o gruppo di popolazioni, la parte disponibile per la Comunità, nonché le condizioni specifiche alle quali le catture devono essere effettuate; che a norma dell'articolo 4 dello stesso regolamento la parte disponibile per la Comunità viene ripartita tra gli Stati membri;

considerando che il regolamento (CEE) n. 320/84 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3175/84 (3), ha fissato, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche che si trovano nella zona di pesca della Comunità, i totali provvisori di catture ammesse per il 1984 e la parte provvisoria di quelle catture disponibile per la Comunità, la ripartizione di detta parte tra gli Stati membri, nonché le condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammesse;

considerando che pareri scientifici recenti hanno indicato che non è più giustificato un divieto della pesca dello sgombro nella divisione CIEM VI a a nord del 58 °N,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 320/84 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o dicembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. O'TOOLE

(1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

(2) GU n. L 37 dell'8. 2. 1984, pag. 1.

(3) GU n. L 298 del 16. 11. 1984, pag. 1.