31984R2268

Regolamento (CEE) n. 2268/84 della Commissione del 31 luglio 1984 relativo alla vendita speciale di burro d'intervento per l'esportazione verso determinate destinazioni e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76

Gazzetta ufficiale n. L 208 del 03/08/1984 pag. 0035 - 0037
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 31 pag. 0247
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 31 pag. 0247


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2268/84 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1984

relativo alla vendita speciale di burro d'intervento per l'esportazione verso determinate destinazioni e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/84 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio, del 20 maggio 1986, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 (4), in particolare l'articolo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (5), modificato dal ultimo dal regolamento (CEE) n. 3521/83 (6), quando il burro detenuto dall'organismo d'intervento è messo in vendita ai fini dell'esportazione, possono essere previste condizioni particolari per garantire che sia rispettata la destinazione del prodotto e per tener conto delle esigenze peculiari di tali vendite;

considerando che i quantitativi di burro attualmente all'ammasso pubblico e il probabile futuro aumento di tali quantitativi sono tali che è opportuno ricorrere al massimo alle possibilità di smaltimento esistenti sul mercato di vari paesi terzi;

considerando che è opportuno che il burro di ammasso pubblico venga messo a disposizione degli operatori a prezzo ridotto; che è opportuno disporre l'adozione di misure atte ad evitare che il burro venduto a norma del presente regolamento venga immesso in libera pratica nella Comunità;

considerando che gli operatori possono acquistare il burro in causa in tutta la Comunità; che è pertanto opportuno adeguare gli importi compensativi monetari in funzione del livello dei prezzi di vendita del burro d'intervento;

considerando che, per garantire che il burro non venga deviato dalla sua destinazione, occorre sottoporlo ad un regime di controllo dal momento dell'uscita dall'ammasso sino all'arrivo a destinazione nel paese terzo interessato; che, per motivi di chiarezza, è opportuno rammentare che sono applicabili le disposizioni in materia di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 978/84 (8); che inoltre, tenuto conto del carattere specifico dell'operazione, occorre prevedere condizioni supplementari;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Alle condizioni di cui al presente regolamento, si procede alla vendita di burro acquistato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, di età non inferiore a sei mesi alla data della firma del contratto.

2. Il burro venduto in virtù del presente regolamento viene esportato come tale esclusivamente verso una delle destinazioni di cui all'allegato.

Articolo 2

1. Il burro è venduto partenza deposito frigorifero ad un prezzo pari al prezzo di acquisto praticato dall'organismo d'intervento al momento della conclusione del contratto di vendita, diminuito di 33 ECU/100 kg.

2. Il burro è venduto in partite di peso pari o superiore a 100 tonnellate. Al più tardi al momento della conclusione del contratto, l'acquirente versa all'organismo d'intervento un acconto di 5 ECU/100 kg sui quantitativi di burro oggetto del contratto.

Articolo 3

1. L'organismo d'intervento tiene aggiornato e mette a disposizione degli interessati, a loro richiesta, l'elenco dei depositi frigoriferi nei quali è ammassato il burro messo in vendita, con l'indicazione dei quantitativi disponibili.

2. L'organismo d'intervento prende le disposizioni ncessarie per consentire agli interessati di esaminare a loro spese, prima della conclusione del contratto di acquisto, campioni prelevati dal burro messo in vendita.

3. L'acquirente rinuncia a qualsiasi reclamo circa la qualità e le caratteristiche del burro venduto.

Articolo 4

1. Prima del ritiro del burro ed entro il termine di cui al paragrafo 2, l'acquirente versa all'organismo d'intervento, per ciascuna partita presa in consegna, il saldo del prezzo di acquisto di cui all'articolo 1, e costituisce, per il quantitativo in causa, una cauzione pari a 36 ECU/100 kg, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1687/76.

2. L'acquirente procede al ritiro del burro entro sei mesi a decorrere dalla data della firma del contratto. Il ritiro può essere frazionato in partite di peso non inferiore a 20 tonnellate.

Salvo caso di forza maggiore, se l'acquirente non ha effettuato il versamento di cui al paragrafo 1 entro il termine prescritto, il contratto di vendita viene annullato per i quantitativi restanti e l'acconto relativo a detti quantitativi viene incamerato.

Qualora il versamento di cui al paragrafo 1 sia stato effettuato, ma il burro non sia stato ritirato entro il termine di cui sopra, le spese di magazzinaggio del burro sono a carico dell'acquirente a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine.

3. Le formalità doganali di esportazione del burro devono essere espletate entro un mese a decorrere dal giorno in cui il prodotto è stato preso in consegna.

Articolo 5

Il burro è consegnato dall'organismo d'intervento in imballaggi recanti la dicitura seguente, in lettere di almeno 1 centimetro di altezza, redatta nella lingua o nelle lingue del paese esportatore:

« Burro esportato a norma del regolemento (CEE) n. 2268/84 ».

Articolo 6

Salvo caso di forza maggiore, la cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, viene incamerata proporzionalmente ai quantitativi per i quali la prova di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1687/76 non viene fornita entro dodici mesi a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione.

Articolo 7

Gli importi compensativi monetari applicabili al burro venduto a norma del presente regolamento sono uguali agli importi compensativi monetari fissati in virtù del regolamento (CEE) n. 974/71, previa applicazione del coefficiente che figura nell'allegato I, parte 5a, del regolamento della Commissione che fissa gli importi compensativi monetari.

Articolo 8

Il tasso di cambio da applicare nel quadro del presente regolamento è il tasso rappresentativo valido il giorno della conclusione del contratto di vendita.

Articolo 9

All'allegato del regolamento (CEE) n. 1687/76, parte I « Prodotti destinati all'esportazione nello stesso stato in cui sono stati ritirati dalle scorte di intervento », è aggiunto il seguente punto 13 nonché la relativa nota a piè di pagina:

« 13. regolamento (CEE) n. 2268/84 della Commissione, del 31 luglio 1984, relativo alla vendita speciale di burro d'intervento per l'esportazione verso determinate destinazioni (13).

(13) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 35 ».

Articolo 10

Entro il giorno 10 di ogni mese, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di burro che, nel corso del mese precedente

- hanno formato oggetto di un contratto di vendita a norma del presente regolamento,

- sono stati ritirati dalle scorte d'intervento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 3 settembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 6.

(3) GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33.

(4) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

(5) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

(6) GU n. L 352 del 15. 12. 1983, pag. 4.

(7) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.

(8) GU n. L 99 dell'11. 4. 1984, pag. 11.

ALLEGATO

DESTINAZIONI

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