31984R2262

Regolamento (CEE) n. 2262/84 del Consiglio del 17 luglio 1984 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva

Gazzetta ufficiale n. L 208 del 03/08/1984 pag. 0011 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 17 pag. 0260
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 17 pag. 0260
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 31 pag. 0240
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 31 pag. 0240


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2262/84 DEL CONSIGLIO

del 17 luglio 1984

che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2260/84 (5), ha istituito un regime d'aiuto alla produzione d'olio d'oliva; che tale aiuto, di cui possono beneficiare le superfici esistenti ad una data determinata, è concesso, in funzione del quantitativo di olio effettivamente prodotto, agli olivicoltori membri delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 20 quater, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE la cui produzione media è pari ad almeno 100 kg d'olio per la campagna, mentre agli altri olivicoltori l'aiuto è concesso in funzione del numero e del potenziale produttivo degli olivi e delle loro rese, fissate forfettariamente, e a condizione che le olive prodotte siano state effettivamente raccolte;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che, sebbene esistano sul piano normativo numerosi controlli specifici, sorgono dei problemi per l'esecuzione puntuale ed efficace di tali controlli; che tale situazione potrebbe dar luogo a spese ingiustificate a carico dei fondi comunitari;

considerando che nell'attuale situazione è opportuno disporre misure speciali intese a garantire un'applicazione corretta ed uniforme del regime di aiuto alla produzione;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che la struttura amministrativa degli Stati membri produttori non è sufficientemente adeguata per eseguire i controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria; che è quindi indispensabile che detti Stati membri dispongano di servizi dotati di autonomia amministrativa per assolvere tali compiti; che, tenuto conto dell'obbligo imposto agli Stati membri di istituire entro breve tempo una struttura particolare e di affidare a quest'ultima delle funzioni che travalicano l'ambito dei controlli previsti dal regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80 (7), a carico degli Stati membri, occorre disporre la partecipazione finanziaria della Comunità per un certo periodo;

considerando che esiste una correlazione fra un regime di controllo efficace e un regime di sanzioni applicabili in caso di irregolarità constatata; che è quindi necessario potenziare e integrare l'attuale regime di sanzioni, per renderlo maggiormente dissuasivo, tenuto conto delle caratteristiche specifiche dell'organizzazione comune del mercato dell'olio d'oliva; che, a tal fine, è opportuno prevedere che gli Stati membri applichino delle sanzioni, per reprimere le irregolarità constatate nel quadro del regime d'aiuto alla produzione; che, per garantire un'applicazione corretta ed uniforme delle sanzioni previste, è opportuno definire alcuni casi particolari nei quali sono applicate sanzioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ciascun Stato membro produttore costituisce, in conformità del proprio ordinamento giuridico, un'agenzia specifica incaricata di taluni controlli ed azioni nel quadro del regime d'aiuto alla produzione di olio d'oliva.

Tuttavia gli Stati membri la cui produzione non superi 3 000 tonnellate durante un periodo di riferimento da determinare non sono tenuti a costituire una specifica agenzia. In tal caso gli Stati membri interessati prendono tutte le disposizioni necessarie per assicurare l'assolvimento dei compiti dell'agenzia di cui al presente articolo.

2. Al fine di assicurare la corretta applicazione del regime d'aiuto alla produzione, l'agenzia di cui al paragrafo 1 deve, conformemente al programma d'attività di cui al paragrafo 4:

- verificare la conformità delle attività delle organizzazioni di produttori e delle loro unioni alle dispo

sizioni del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva (1);

- controllare i frantoi riconosciuti;

- indagare sulla destinazione dell'olio ottenuto dalla triturazione delle olive e dei sottoprodotti;

- raccogliere, verificare ed elaborare, a livello nazionale, gli elementi necessari alla determinazione delle rese di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2261/84;

- svolgere delle indagini statistiche concernenti la produzione, la trasformazione e il consumo d'olio d'oliva.

Su richiesta dello Stato membro, l'agenzia procede:

- all'esame dei fascicoli di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2261/84;

- ai controlli di cui all'articolo 14, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 2261/84;

- ai controlli previsti in materia di aiuto al consumo.

Lo Stato membro, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, può inoltre incaricare l'agenzia di svolgere indagini particolari.

3. L'agenzia beneficia di piena autonomia amministrativa. Essa è investita dallo Stato membro interessato di ogni potere necessario ad assolvere i compiti di cui al paragrafo 2.

Essa è costituita da agenti il cui numero e la cui formazione sono appropriati all'espletamento dei suddetti compiti.

4. Prima dell'inizio di ciascuna campagna, lo Stato membro interessato, su proposta dell'agenzia, elabora un bilancio previsionale ed un programma di attività intesi a garantire la corretta applicazione del regime d'aiuto alla produzione, che sono trasmessi dallo Stato membro alla Commissione. Questa può chiedere allo Stato membro, fatte salve le responsabilità di quest'ultimo, qualsiasi modifica del bilancio previsionale e del programma che essa ritiene opportuno.

Agenti della Commissione possono in qualsiasi momento seguire tutte le attività svolte dall'agenzia.

L'agenzia trasmette periodicamente allo Stato membro e alla Commissione relazioni sulle attività esercitate. La relazione deve riferire sulle difficoltà eventualmente incontrate e formulare, se del caso, proposte di miglioramento del regime di controllo.

5. Per un periodo di tre anni a decorrere dal 1o novembre 1984 le spese effettive dell'agenzia sono coperte dal bilancio generale delle Comunità europee in ragione:

- del 100 % per i primi due anni, entro i limiti di una somma globale di 14 milioni di ECU per l'agenzia costituita in Italia e di 7 milioni di ECU per l'agenzia costituita in Grecia;

- del 50 % per il terzo anno.

Gli Stati membri hanno la facoltà, a condizioni da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, di coprire una parte dell'onere finanziario loro spettante mediante una trattenuta sugli aiuti comunitari concessi nel settore dell'olio d'oliva.

Prima del 1o gennaio 1987 il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta il metodo di finanziamento delle spese in questione a decorrere dalla campagna 1987/1988.

6. L'importo annuo delle spese effettive di cui al paragrafo 5 è deciso dalla Commissione in base alle indicazioni fornite dagli Stati membri interessati. Tale importo è concesso dopo che la Commissione ha constatato che l'agenzia in questione è stata costituita e ha assolto i suoi compiti.

Per facilitare la costituzione e il funzionamento della agenzia, l'importo in questione può essere anticipato durante l'anno in più rate, in aderenza al bilancio annuale dell'agenzia, stabilito congiuntamente dallo Stato membro e dalla Commissione prima della fine di ottobre di ciascun anno successivo.

Articolo 2

A norma dell'articolo 11 bis del regolamento n. 136/66/CEE, gli Stati membri produttori adottano le misure specifiche adeguate per sanzionare le infrazioni al regime di aiuto alla produzione, in particolare se è stato constatato:

a) che i dati che figurano nella dichiarazione di coltura di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2261/84 non corrispondono alla situazione realmente esistente;

b) che il quantitativo di olio che può fruire dell'aiuto è inferiore a quanto richiesto dagli olivicoltori aderenti ad un'organizzazione di produttori che hanno diritto ad un aiuto in funzione del quantitativo di olio d'oliva effettivamente prodotto;

c) che un'organizzazione, o unione, di produttori non ha rispettato gli obblighi introdotti dal presente regolamento;

d) che un frantoio non ha rispettato gli obblighi introdotti dal presente regolamento.

Articolo 3

1. Per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2 gli Stati membri applicano almeno le seguenti misure specifiche:

a) nel caso di cui all'articolo 2, lettera a), se dalla dichiarazione di coltura inesatta risulta un aumento del potenziale produttivo dell'olivicoltore in questione che non corrisponde alla situazione realmente esistente, tale olivicoltore deve pagare un importo in relazione con l'aumento di potenzialità risultante e sufficientemente dissuasivo;

b) nel caso di cui all'articolo 2, lettera b), lo Stato membro interessato recupera gli importi indebitamente pagati, se del caso, a titolo dell'aiuto e l'olivicoltore in questione deve pagare un importo, in relazione con l'importo dell'aiuto richiesto per i quantitativi d'olio per i quali non è stato riconosciuto il diritto all'aiuto e sufficientemente dissuasivo.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1 e ferme restando le disposizioni dell'articolo 20 quater del regolamento n. 136/66/CEE, se l'organizzazione di produttori cui l'olivicoltore aderisce non ha verificato correttamente, conformemente ai propri obblighi, la richiesta di aiuto individuale e la dichiarazione di coltura, essa è solidamente responsabile del pagamento degli importi di cui al paragrafo 1.

3. Se, nei casi di cui al paragrafo 1, le irregolarità costatate hanno conseguenze minime, gli Stati membri interessati possono non chiedere agli olivicoltori il pagamento degli importi di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

1. Qualora una organizzazione di produttori o una loro unione non abbia effettuato i controlli cui è tenuta conformemente alle disposizioni degli articoli 6, 8 e 10 del regolamento (CEE) n. 2261/84, lo Stato membro interessato revoca il riconoscimento per un periodo compreso tra una e cinque campagne.

2. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2, se dal controllo di un frantoio risultano irregolarità che facciano constatare, tra l'altro, una modifica sostanziale dei quantitativi di olive frante o di olio prodotto in base alla contabilità di origine, ovvero l'insufficienza della contabilità di origine o della sua comunicazione, lo Stato membro interessato revoca al frantoio in questione il riconoscimento per un periodo compreso tra una e cinque campagne.

3. Per determinare il periodo di revoca del riconoscimento l'autorità competente per tale revoca prende in considerazione la gravità dell'infrazione e la sua durata.

4. Durante il periodo di revoca del riconoscimento di cui ai paragrafi 1 e 2, lo Stato membro interessato non può concedere un nuovo riconoscimento a seguito di una domanda volta ad eludere la sanzione inflitta.

Qualora la revoca del riconoscimento di un frantoio avesse conseguenze gravi sulle possibilità di frangitura in una determinata zona di produzione, si può decidere di permettere il funzionamento del frantoio in questione sotto un regime speciale.

Articolo 5

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 6

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate nel quadro del presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o novembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. DEASY

(1) GU n. C 249 del 17. 9. 1983, pag. 5.

(2) GU n. C 104 del 16. 4. 1984, pag. 92.

(3) GU n. C 23 del 30. 1. 1984, pag. 20.

(4) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(5) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(6) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

(7) GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.

(1) Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.